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Sentenza

Sentenza n. 704/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio depositata in data 30/1/2020 n. 1257 corretta con ordinanza depositata in data 22/6/2023 n. 10633 e di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio depositata in data 19/12/2024 n. 23094.

Giustizia amministrativa202510032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia, della sentenza che lo aveva condannato a rifondere al ricorrente il contributo unificato di 300 euro, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza delle sentenze del TAR Lazio indicate in epigrafe, nella parte in cui il Ministero della Giustizia era stato condannato, in suo favore quale procuratore distrattario, alla refusione del contributo unificato di 300 euro oltre interessi legali. Ha dedotto e documentato che la sentenza era stata notificata al Ministero il 1° febbraio 2021, che era divenuta irrevocabile per mancata proposizione di gravame e che, nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto al ricorrente, pur avendo soddisfatto la parte privata da lui difesa. Ha quindi domandato l’ordine di completa esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese del giudizio. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza era stata ritualmente notificata all’Amministrazione e il termine dilatorio era ampiamente decorso; dalla documentazione non contestata risultava inoltre l’inadempimento del Ministero. È stato ordinato al Ministero della Giustizia di dare piena e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, corrispondendo quanto ancora dovuto al ricorrente, oltre agli interessi legali maturati dal deposito della sentenza ottemperanda fino all’emissione del mandato di pagamento. Il Collegio ha precisato che il credito pecuniario relativo alle spese di lite è liquido ed esigibile e produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c. È stato nominato un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento: decorso il termine di 60 giorni, un funzionario del Ministero, individuato dal Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia entro 15 giorni dall’istanza di parte, dovrà eseguire il giudicato nei successivi 90 giorni. Le spese del giudizio sono state compensate, in ragione della difesa personale del ricorrente e della ridotta complessità dell’attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    il credito pecuniario per le spese di lite è liquido ed esigibile e, pertanto, produce interessi di pieno diritto

    Il credito per le spese di lite, quando liquidato in una decisione giudiziaria, è liquido ed esigibile e produce interessi legali di pieno diritto dal deposito della sentenza fino all’emissione del mandato di pagamento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all’amministrazione obbligata, sia divenuto irrevocabile e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento.
  • L’inadempimento dell’amministrazione può essere accertato sulla base della documentazione depositata dal ricorrente quando essa non sia stata contestata dall’amministrazione intimata, rimasta non costituita.
  • Il credito pecuniario per le spese di lite liquidato in una sentenza è liquido ed esigibile e produce interessi legali di pieno diritto, ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., dal deposito della sentenza fino all’emissione del mandato di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione l’esecuzione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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