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Sentenza

Sentenza del 05/10/2017 n. 987 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

I.RE.S. - perdite sucrediti - procedura fallimentare estera - imputazione per competenza - decorrenza - dalla dichiarazione di fallimento - non sussiste - dall'avvenuta conoscenza del fallimento - sussiste - conseguenze - legittimità della deduzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deduzione, effettuata nel 2008, di una perdita su un credito di euro 73.105,42 vantato verso una società cliente slovena, sostenendo che mancassero elementi certi e precisi sull’inesigibilità del credito e che la perdita avrebbe dovuto essere imputata all’anno 2004, quando la debitrice era stata cancellata dal registro delle imprese a seguito della procedura concorsuale. La contribuente sosteneva invece che la perdita fosse divenuta certa e definitivamente conoscibile soltanto nel 2008, quando aveva ricevuto notizia della cancellazione della società estera e dell’impossibilità di recuperare il credito.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della P. S.r.l., riformato la sentenza di primo grado e annullato l’avviso di accertamento. Ha ritenuto provata l’esistenza del credito e la definitività della perdita mediante la documentazione attestante la procedura concorsuale e la cancellazione della società slovena dal registro delle imprese. La deduzione nel 2008 è stata considerata corretta, poiché in tale anno la contribuente aveva acquisito conoscenza della cancellazione e dell’inesigibilità del credito. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 101, comma 5, TUIR

    Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; per i crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali tali condizioni possono essere riconosciute automaticamente.

    L’assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale e, a maggior ragione, la conclusione della procedura con la cancellazione dal registro delle imprese, dimostrano la definitività dell’insolvenza e rendono superflua la prova di ulteriori tentativi di recupero. La deduzione deve tuttavia essere effettuata nel periodo in cui la perdita diventa certa e conosciuta dal contribuente.

  • Art. 110 TUIR

    La perdita deve essere imputata all’esercizio in cui si realizza la certezza del minor incasso o dell’inesigibilità, non necessariamente all’anno in cui formalmente è iniziata o si è conclusa la procedura concorsuale.

  • Articoli 15, 35 e 36 del D.Lgs. 546/1992

    Disposizioni processuali richiamate per la decisione della controversia tributaria e per la pronuncia sulle spese.

  • Art. 6, comma 5, del D.Lgs. 472/1997

    Norma richiamata dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla non applicabilità della causa di non punibilità per le sanzioni; la decisione, accogliendo integralmente il ricorso e annullando l’accertamento, non ha mantenuto la pretesa sanzionatoria.

Massime di principio

  • Per dedurre una perdita su crediti verso un debitore estero sottoposto a procedura concorsuale, è necessario dimostrare l’esistenza del credito e l’evento che rende definitiva la sua inesigibilità, come la chiusura della procedura e la cancellazione del debitore dal registro delle imprese.
  • Il periodo di competenza non coincide automaticamente con l’anno di dichiarazione del fallimento o di apertura della procedura: la perdita può essere dedotta nell’esercizio in cui il contribuente acquisisce effettiva e documentata conoscenza dell’evento definitivo.
  • Nel caso di procedure concorsuali estere, la maggiore difficoltà di reperire informazioni può giustificare l’imputazione della perdita a un esercizio successivo rispetto a quello dell’apertura o conclusione formale della procedura.
  • Quando la procedura concorsuale si conclude con la cancellazione della società debitrice, non sono normalmente necessari ulteriori tentativi di recupero o specifiche attestazioni, purché la documentazione estera sia ufficiale, verificabile e idonea a provare l’evento.
  • È opportuno conservare documenti ufficiali della procedura estera, le evidenze della data in cui il contribuente ne ha avuto conoscenza e gli elementi contabili che dimostrano l’importo residuo del credito.

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