Cassazione Civile, Sentenza n. 11034/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riformato il Tribunale e condannato Meraviglia al risarcimento per gravi vizi costruttivi delle parti comuni (azione ex art. 1669 c.c.). Meraviglia deduceva, tra gli altri, prescrizione/decadenza, erronea individuazione del dies a quo della prescrizione (contendendo che la denuncia del 24/09/2010 e la perizia di parte dovessero far decorrere i termini), omissioni e vizi nella valutazione delle prove, violazioni delle norme processuali (art. 183 c.p.c. per allegazione di vizi nuovi in corso di causa), e vizio di legittimazione dell'amministratore. Il Condominio aveva proposto ricorso incidentale e aveva nel corso del giudizio rinunciato ad alcune domande verso il direttore dei lavori; questi e la compagnia assicurativa intervennero come controricorrenti.
La decisione
La Cassazione ha accolto solo il quinto motivo (violazione dell'art. 183 c.p.c. relativo all'ampliamento della domanda con vizi nuovi sopravvenuti dopo i termini di preclusione), riconoscendo che il Condominio aveva allegato in corso di causa nuovi vizi (relativi al manto di copertura/cappuccine) dopo il termine per la precisazione/modifica della domanda e che la Corte d'appello non avrebbe potuto condannare Meraviglia anche per tali lavori rimediativi. Per il resto i motivi di Meraviglia sono stati rigettati o dichiarati inammissibili: la Corte di legittimità ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello circa la decorrenza dell'art. 1669 (dies a quo legato al deposito della relazione tecnica del 10/12/2012, cioè al momento in cui fu acquisita la piena e specifica conoscenza tecnica dei vizi), ha ritenuto corretta la valutazione delle perizie e del c.t.u. e ha confermato la legittimazione del Condominio (amministratore) ad agire ex art. 1669 quando i vizi delle parti comuni comportano interventi anche sulle proprietà esclusive. Il ricorso incidentale del Condominio (sulla qualificazione della rinuncia) è stato rigettato: la Corte d'appello aveva correttamente qualificato la rinuncia come rinuncia alla domanda/azione e ne ha tratto conseguenze sulle spese. Conseguentemente la Cassazione ha cassato limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per il giudizio nel rapporto tra Condominio e Meraviglia (anche per le spese di cassazione e per le spese collegate alla sospensione dell'esecuzione). Sono state inoltre definite le spese nel rapporto tra Condominio e Galvani/Generali secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 1669 cod. civ.
Termine annuale per denunciare il pericolo di rovina o gravi difetti decorre dal momento in cui il committente acquisisce un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e del nesso causale con l'esecuzione dell'opera; quando sono necessari accertamenti tecnici, il dies a quo è l'atto o l'indagine che consente tale piena comprensione (nella specie: deposito della relazione tecnica del 10/12/2012).
art. 2043 cod. civ.
Richiamata come titolo alternativo di responsabilità extracontrattuale; la Corte ha osservato che la valutazione del danno e della imputabilità è questione di merito fondata su accertamenti tecnici.
art. 1495 cod. civ.
Richiamata in sede di eccezioni difensive (garanzia per vizi dell'opera venduta/fornita) ma non decisiva nella motivazione di Cassazione, che si è concentrata su art. 1669 e sull'ammissibilità delle modifiche in corso di causa.
art. 1667 cod. civ.
Distinzione tra vizi/ difformità contrattuali (art. 1667) e gravi vizi di costruzione (art. 1669): l'azione contrattuale spetta al committente; l'azione ex art. 1669 ha carattere risarcitorio/extracontrattuale e può essere promossa dal condominio se riguarda causa comune.
art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Termine per la precisazione/modifica della domanda in udienza o con memoria: la modifica/ampliamento della domanda con allegazione di vizi ulteriori è ammissibile se effettuata entro il termine previsto; l'introduzione di vizi nuovi dopo tale termine è inammissibile salvo che i vizi siano sopravvenuti dopo la scadenza (allora possono essere dedotti come fatti nuovi) o che ricorra riammissione/remessione in termini.
art. 342 cod. proc. civ.
Richiede specificità e motivazione dell'appello; la Corte ha confermato che l'atto di appello deve indicare chiaramente le doglianze ma senza forme sacramentali; nel caso l'atto di appello del Condominio è risultato sufficientemente specifico.
art. 345 cod. proc. civ.
Regolamenta l'inammissibilità per nuove eccezioni o produzioni in appello; la Corte ha ricordato che le eccezioni in senso lato (es. interruzione della prescrizione) possono essere rilevate d'ufficio o proposte in appello.
art. 306 cod. proc. civ.
La rinuncia all'impugnazione in appello equivale a rinuncia all'azione e non richiede accettazione della controparte; il rinunciante è tenuto al rimborso delle spese processuali (art.306, comma 4) salvo diverso esercizio dei poteri del giudice.
art. 373 cod. proc. civ.
Riferimento alle spese per la procedura di sospensione dell'esecuzione: la Corte d'appello del rinvio dovrà provvedere anche su tali spese.
art. 112, 115, 116 cod. proc. civ.
Richiamate in relazione alla libertà di valutazione delle prove da parte del giudice (art. 116) e al dovere di motivazione; la Cassazione conferma i limiti della sindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni probatorie e che il giudice non può fondare la decisione su prove non inserite dalle parti (art.115).
art. 2697 cod. civ.
Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte chiarisce che la cassazione per violazione di detto art. è configurabile solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa da quella corretta, non quando si censuri la valutazione delle prove, quest'ultima sindacabile nei limiti di cui all'art. 360 n.5 c.p.c.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater) e legge n. 228/2012 (art.1, comma 17)
Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'obbligo di versamento ulteriore in capo al Condominio in caso di rigetto del ricorso incidentale proposto successivamente al 30/01/2013.
Massime di principio
- Decorrenza termini art. 1669 c.c.: il termine decorre quando il danneggiato ha acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei vizi e del nesso causale con l'esecuzione; per vizi non palesi è determinante l'acquisizione di accertamenti tecnici idonei.
- Perizie di parte non sempre bastano: una perizia parziale o generica può non costituire il dies a quo se non consente la piena comprensione tecnica della natura e della imputazione dei vizi.
- Modifica/ampliamento della domanda in corso di causa (art.183 c.p.c.): è ammessa solo entro i termini di cui al sesto comma; l'allegazione di vizi nuovi dopo la scadenza è inammissibile, salvo che i fatti siano sopravvenuti dopo la scadenza o si ottenga remissione in termini.
- Rinuncia all'impugnazione in appello = rinuncia all'azione: non necessita accettazione della controparte e comporta, di regola, il rimborso delle spese processuali a carico del rinunciante.
- Eccezioni di prescrizione/interruzione: l'interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio o proposta in appello se emergono elementi dagli atti; pertanto può essere sollevata in secondo grado.
- Legittimazione dell'amministratore-condominio: l'amministratore può agire ex art. 1669 c.c. quando i vizi delle parti comuni incidono unitariamente sull'edificio e richiedono interventi che coinvolgono anche le proprietà esclusive (ipotesi di causa comune di danno).
- Limiti della cassazione sulla valutazione di merito: le valutazioni del giudice di merito (soprattutto sulla prova tecnica e sul momento della scoperta) sono sindacabili in Cassazione solo nei casi di illogicità, contraddittorietà o violazione di legge chiaramente emergente; il giudice di legittimità non riconsidera i fatti libero da tali vincoli.
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