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Sentenza

Sentenza n. 1400/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 825/2024, limitatamente al residuo pagamento delle spese riconosciute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore di somme)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Comune di Cosenza, in solido, al pagamento di somme per i danni subiti durante l'anno scolastico 2011/2012, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, accogliendo altresì la domanda di manleva del Ministero nei confronti di A.I.G. Europe. Il ricorrente ha dedotto che A.I.G. aveva versato euro 8.816,50, ma che restava insoluta la somma di euro 1.276,00, corrispondente alla quota del 50% degli onorari liquidati in sentenza, oltre alle ulteriori componenti richieste per rimborso forfettario, contributo previdenziale, spese di consulenza tecnica d'ufficio e spese di consulenza tecnica di parte. A.I.G. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della pretesa. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità del ricorso richiamando il proprio stato di dissesto. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di A.I.G. Europe, ritenendo che la compagnia avesse integralmente adempiuto all'obbligo di manleva posto a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro e fosse quindi priva di legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza promosso dal creditore. Il ricorso è stato inoltre dichiarato inammissibile nei confronti del Comune di Cosenza: il Comune aveva dichiarato il dissesto e, ai sensi degli artt. 248, comma 2, e 252, comma 4, d.lgs. 267/2000, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive per debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione; tale competenza comprende, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, anche debiti accertati giudizialmente successivamente quando derivino da fatti gestionali anteriori al termine rilevante. Poiché la lesione risaliva al 2011/2012, il credito rientrava nella gestione del dissesto. Nei confronti del Ministero, il TAR ha invece ritenuto fondata l'azione di ottemperanza: il Ministero era stato condannato in solido al pagamento delle spese di lite, era rimasto inadempiente nonostante la richiesta di pagamento ed era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza. Il Ministero è stato quindi ordinato a eseguire la sentenza per la parte residua entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato dal competente Dipartimento ministeriale, con termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell'eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell'amministrazione inadempiente, mentre le spese del giudizio sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR lo ha applicato per ordinare al Ministero il pagamento della parte residua del credito.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Dalla dichiarazione di dissesto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

  • art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000

    La competenza dell'organo straordinario di liquidazione è delimitata ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il termine temporale previsto dalla disposizione.

  • art. 5, comma 2, d.l. 80/2004

    La competenza dell'organo straordinario di liquidazione comprende i debiti derivanti da fatti gestionali anteriori al termine rilevante anche se accertati giudizialmente in epoca successiva.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e sull'assenza di compensi ulteriori per il commissario ad acta, dettata per l'ottemperanza ai decreti ex l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto nell'art. 5-sexies l. 89/2001 la disciplina richiamata dal TAR per le spese e i compensi dell'eventuale commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il soggetto tenuto a una manleva nei confronti dell'amministrazione non è passivamente legittimato rispetto alla domanda del creditore quando abbia integralmente adempiuto all'obbligo di manleva stabilito dal titolo esecutivo.
  • La dichiarazione di dissesto comunale impedisce di intraprendere o proseguire azioni esecutive, compreso il giudizio di ottemperanza avente funzione esecutiva, per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
  • Rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione anche i debiti derivanti da fatti gestionali anteriori al termine rilevante, sebbene il loro accertamento giudiziale sia intervenuto successivamente.
  • Il creditore può agire in ottemperanza nei confronti dell'amministrazione condannata in solido al pagamento di somme quando, decorso il termine di moratoria applicabile, permanga l'inadempimento della parte residua del titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inottemperanza a una condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • La disciplina che esclude compensi aggiuntivi per il commissario ad acta in relazione all'ottemperanza ai decreti ex legge Pinto può essere applicata per analogia alle altre condanne pecuniarie, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRiparto di giurisdizione

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