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Regolamento

R.R. Lombardia 5/2015

Regolamento regionale relativo alle modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6

Normativa regionaleR.R. Lombardia 5/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Lombardia l’organizzazione dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, le strutture regionali di supporto e la composizione, le funzioni e la durata della Commissione consultiva. Non contiene termini temporali limitati: la disciplina resta operativa finché non modificata o abrogata.

Modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e della Commissione consultiva

Modalità organizzative dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Il regolamento, attuativo della legge regionale Lombardia 30 marzo 2009, n. 6, definisce l’assetto organizzativo dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il funzionamento della Commissione consultiva. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale lombardo e serve a supportare l’esercizio delle funzioni del Garante nell’interesse dei minori.

Struttura organizzativa e supporto operativo

Il Garante dispone di un ufficio presso il Consiglio regionale. Per l’esercizio delle proprie funzioni può avvalersi delle strutture individuate con appositi provvedimenti della Giunta regionale. Inoltre, previa intesa con la Giunta, può utilizzare anche le sedi regionali decentrate e gli enti del sistema regionale, così da garantire adeguati orari di apertura e spazi per il ricevimento.

Commissione consultiva: funzioni

La Commissione consultiva svolge una funzione di supporto tecnico-istituzionale al Garante. In particolare:

  • esprime pareri e formula proposte per la promozione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza;
  • promuove la piena applicazione dei diritti della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;
  • partecipa alla predisposizione del Piano annuale degli interventi e delle priorità per l’attuazione dei diritti e degli interessi dei minori;
  • collabora, nell’ambito dell’attività di vigilanza del Garante, alla formulazione di pareri e proposte sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione e degli enti locali.

Composizione della Commissione consultiva

La Commissione è composta da rappresentanti di istituzioni giudiziarie, enti locali, terzo settore e scuola. In particolare vi partecipano:

  • un rappresentante dei Tribunali per i minorenni e un rappresentante del Tribunale ordinario, previa intesa con i rispettivi Tribunali;
  • un rappresentante della Procura della Repubblica per i minorenni, previa intesa con la medesima Procura;
  • due rappresentanti designati dall’ANCI;
  • sette rappresentanti delle associazioni del terzo settore operanti nella promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di cui cinque designati dalle associazioni maggiormente rappresentative e due designati dal Garante;
  • un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

Sono inoltre membri di diritto l’Assessore competente per materia e due consiglieri designati dal Consiglio regionale, con garanzia di partecipazione della minoranza.

Durata dell’incarico, gratuità e presidenza

I componenti designati in seno alla Commissione restano in carica fino alla scadenza del mandato del Garante. La partecipazione è a titolo gratuito. La Commissione è presieduta dal Garante.

Partecipazione di soggetti esterni e coinvolgimento dei minori

Ai lavori della Commissione possono essere invitati soggetti esterni in relazione a specifiche tematiche, compresi rappresentanti di ordini e collegi professionali. La Commissione promuove anche forme concrete di coinvolgimento e partecipazione dei bambini e dei ragazzi minorenni, anche nei processi di protezione e tutela che li riguardano, mediante strumenti e canali di ascolto appropriati e innovativi, da realizzare nell’ambito di specifiche attività progettuali in collaborazione con gli enti che si occupano di minori.

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