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Legge

L.R. Lombardia 20/2015

Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico

Normativa regionaleL.R. Lombardia 20/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce misure di semplificazione istituzionale ed economica per la Lombardia: agevolazioni e regole sulla tassa automobilistica, disciplina del referendum per l’incorporazione di comuni, cessione di crediti regionali, gestione di fondi conferiti a società regionali e nuove regole su licenze e tasse di pesca. Diverse misure hanno validità transitoria limitata al 2015-2016 o ai procedimenti pendenti.

Legge di semplificazione 2015: modifiche in materia tributaria, enti locali, finanza e pesca

Legge di semplificazione 2015: ambiti istituzionale ed economico

Il provvedimento modifica in più punti la normativa regionale lombarda, intervenendo su tributi, enti locali, finanza regionale e pesca. Alcune disposizioni hanno natura transitoria o producono effetti circoscritti a specifici esercizi o procedimenti, mentre altre incidono stabilmente sul testo coordinato delle leggi regionali richiamate.

Ambito tributario e tassa automobilistica

La legge interviene sulla disciplina tributaria regionale con misure di semplificazione e con agevolazioni sulla tassa automobilistica.

In particolare:

  • sono esclusi dal pagamento della tassa, al momento del rilascio, i provvedimenti per la licenza d’esercizio venatorio indicati nella tariffa allegata alla l.r. 10/2003;
  • la tassa automobilistica regionale può essere ridotta fino al 10% se il versamento avviene in forma cumulativa, nei limiti previsti dalla normativa statale richiamata;
  • la Giunta regionale deve graduare l’agevolazione in base al numero di posizioni aggregate e può prevedere, anche su base triennale, il cumulo della riduzione dell’aliquota unitaria;
  • in prima applicazione, fino alla deliberazione della Giunta, la riduzione del 10% si applica ai pagamenti cumulativi relativi a veicoli nuovi immatricolati dal 2015, oggetto di leasing o adibiti a noleggio senza conducente.

La disciplina introduce anche regole di pagamento e regolarizzazione:

  • non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica fuori dal sistema di riscossione in tempo reale;
  • i pagamenti effettuati con il sistema automatico basato su targa o codice transazione sono regolari se il contribuente ha seguito le indicazioni del sistema;
  • per i ritardati pagamenti con scadenza tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2014, non si applicano sanzioni e interessi se il versamento è effettuato entro il 31 marzo 2016;
  • la regolarizzazione agevolata si estende anche alle posizioni già iscritte a ruolo coattivo, purché non siano state avviate misure esecutive mobiliari o immobiliari;
  • non è previsto rimborso per somme già versate, prima dell’entrata in vigore della legge, a titolo di regolarizzazione di ritardi di pagamento.

Copertura finanziaria e aggiornamenti di bilancio

I minori introiti derivanti dalle riduzioni della tassa automobilistica sono compensati, per il triennio 2015/2017, dall’incremento di gettito atteso per l’aumento delle immatricolazioni. Per gli esercizi successivi al 2015, i dati sulle minori o maggiori entrate sono aggiornati annualmente con la legge di bilancio, e gli eventuali scostamenti sono ricondotti nell’equilibrio complessivo del bilancio regionale.

Enti locali: referendum consultivo e incorporazione di comuni

La legge modifica la disciplina regionale sui referendum e sulle procedure di fusione/incorporazione di comuni, con particolare attenzione all’incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo.

Il nuovo assetto prevede che:

  • nel caso di incorporazione, i comuni interessati svolgano il referendum consultivo prima che i consigli comunali deliberino la richiesta di avvio della procedura legislativa;
  • le deliberazioni comunali attestino l’effettuazione del referendum, i relativi esiti e l’eventuale contenzioso sulla regolarità delle operazioni o sui risultati;
  • alla richiesta siano allegati i verbali di proclamazione dei risultati e ogni documentazione utile per la decisione del Consiglio regionale;
  • il Consiglio regionale possa assumere i referendum già svolti dai comuni in luogo del referendum regionale, anche per contenere la spesa pubblica;
  • se il Consiglio regionale assume i referendum comunali, delibera anche la non effettuazione del referendum regionale previsto dalla disciplina generale, applicando comunque le regole di valutazione dei risultati previste dalla legge;
  • le spese dei referendum comunali possono essere rimborsate dalla Regione, nei limiti di bilancio e secondo criteri stabiliti dalla Giunta.

Per lo svolgimento del referendum comunale sono previste regole operative essenziali:

  • l’indizione avviene con deliberazione dei consigli comunali interessati;
  • lo spoglio e la verbalizzazione devono essere completati entro dieci giorni dalla consultazione;
  • moduli, verbali e modalità di convocazione sono definiti con decreto del dirigente regionale competente.

È inoltre stabilito che la tempistica ordinaria prevista per alcune fasi procedurali non si applica alle domande di incorporazione di comuni contigui.

Regime transitorio per le incorporazioni di comuni

È abrogata la precedente disciplina speciale applicabile alle incorporazioni, ma essa continua a valere per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Sono considerati pendenti:

  • le richieste presentate prima dell’entrata in vigore;
  • le richieste presentate dopo tale data, se i referendum consultivi comunali erano già stati svolti prima dell’entrata in vigore.

La nuova regola sulla tempistica si applica anche ai procedimenti rientranti in tale ambito transitorio.

Spese di gestione dei fondi conferiti a società regionali

Per semplificare i processi contabili connessi all’IVA, cessano di avere efficacia, dall’entrata in vigore della legge, tutte le disposizioni regionali che prevedevano l’imputazione delle spese di gestione a carico dei fondi conferiti a società del sistema regionale indicate nell’allegato alla l.r. 30/2006.

La Giunta regionale è autorizzata a:

  • emanare le disposizioni di dettaglio;
  • attuare le variazioni di bilancio necessarie;
  • riorganizzare i procedimenti amministrativi anche in deroga agli atti convenzionali vigenti.

Cessione di crediti regionali

La Giunta regionale è autorizzata, in relazione ai fabbisogni finanziari e per anticipare flussi di entrata, a cedere crediti propri certi, liquidi ed esigibili alle società del sistema regionale indicate nella l.r. 30/2006.

Le modalità operative e i criteri della cessione sono rimessi a deliberazione della Giunta regionale.

Pesca: licenze, tasse e sanzioni

La disciplina della pesca nelle acque interne viene riordinata e resa più puntuale.

Sono previste due licenze:

  • licenza di tipo A, decennale, per la pesca professionale;
  • licenza di tipo B, annuale, per la pesca dilettantistica.

Per entrambe è dovuta una tassa annuale di concessione secondo gli importi stabiliti nella tabella tributaria regionale:

  • 45,00 euro per la licenza di tipo A;
  • 23,00 euro per la licenza di tipo B.

Ulteriori regole rilevanti:

  • la licenza di tipo A è rilasciata dalla Città metropolitana di Milano, dalla Provincia di Sondrio o dalla Regione, secondo la competenza territoriale;
  • per la licenza di tipo A è richiesto il superamento di un esame di idoneità dopo un corso di formazione organizzato dalle province;
  • la licenza di tipo B consiste nella ricevuta di versamento della tassa regionale, con i dati anagrafici e la causale;
  • restano valide le licenze rilasciate da altre Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • sono esonerati dalla licenza di tipo B i residenti in Italia minori di 18 anni o maggiori di 65 anni e le persone con disabilità di cui alla legge n. 104/1992, se pescano con la sola canna, con o senza mulinello, e con uno o più ami.

La sanzione per l’esercizio della pesca professionale senza licenza valida è fissata da 100,00 a 150,00 euro.

Regime transitorio per le licenze di pesca

Le licenze già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge restano valide fino alla loro scadenza, con alcuni adattamenti:

  • le licenze di tipo A restano valide, ma dal primo rinnovo della tassa annuale si applica il nuovo importo;
  • le licenze di tipo B restano valide fino alla scadenza della tassa annuale; dopo tale data, la licenza è costituita dalla ricevuta di versamento secondo i nuovi importi;
  • le licenze di tipo D restano valide fino alla scadenza.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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