R.R. Lombardia 7/2015
Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 (Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in Lombardia i criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, introducendo tutele specifiche per coniugi separati o divorziati in disagio economico con figli minori. Sono previste deroghe sul possesso della casa coniugale, priorità/urgenza abitativa e criteri particolari di valutazione economico-patrimoniale, con riferimento a situazioni maturate entro un anno dal rilascio dell’abitazione familiare.
Modifiche alla disciplina regionale sull’assegnazione e gestione degli alloggi ERP per coniugi separati o divorziati con figli
Modifiche alla disciplina ERP per coniugi separati o divorziati con figli
Il regolamento regionale interviene sui criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Lombardia, al fine di favorire i coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, obbligati al mantenimento dei figli e privi della disponibilità della casa coniugale.
Ambito soggettivo delle nuove tutele
Le disposizioni introdotte riguardano una categoria ben definita di soggetti:
- coniugi legalmente separati o divorziati;
- in condizioni di disagio economico;
- obbligati, per provvedimento dell’Autorità giudiziaria, al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli;
- non assegnatari della casa coniugale, oppure comunque non in possesso della relativa disponibilità;
- riferiti alla casa coniugale in cui risiedono i figli, anche quando l’immobile sia di proprietà dei coniugi o ex coniugi.
Incidenza sul requisito patrimoniale per l’accesso all’ERP
Ai fini del rispetto del requisito relativo al patrimonio immobiliare, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sulla casa coniugale in cui risiedono i figli, se ricorrono le condizioni sopra indicate. In sostanza, la titolarità dell’immobile familiare non penalizza il richiedente nelle procedure di accesso agli alloggi ERP quando egli non ne abbia più la disponibilità e debba comunque provvedere al mantenimento dei figli.
Casi di urgente sistemazione abitativa
Tra i nuclei o soggetti che possono accedere alle categorie di urgente sistemazione abitativa sono inclusi anche i coniugi separati o divorziati in disagio economico che abbiano lasciato la casa coniugale da non più di un anno, in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, restando obbligati al mantenimento dei figli e non avendo la disponibilità dell’alloggio familiare. Si tratta quindi di una tutela connotata da attualità dell’esigenza abitativa e da un limite temporale espresso di un anno dal rilascio della casa.
Esigenze di alloggio temporaneo
La disciplina include tali soggetti tra le categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo per un periodo massimo di 36 mesi. Il limite triennale costituisce il termine massimo di assegnazione in questa tipologia di bisogno abitativo, coerente con la natura transitoria della situazione familiare ed economica descritta.
Criteri di valutazione e graduazione
Nell’ambito della procedura di assegnazione vengono specificati ulteriori elementi rilevanti per la valutazione:
- per la situazione di rilascio dell’alloggio da parte dei coniugi separati o divorziati, è rilevante che abbiano lasciato la casa coniugale entro la data stabilita dal provvedimento giudiziario o da atto equipollente ammesso dalla legge e che non sia trascorso più di un anno da tale data;
- ai fini della valutazione della posizione economica può essere considerato l’ammontare del contributo al mantenimento dei figli effettivamente prestato e documentato;
- ai fini del patrimonio immobiliare non si considera il valore patrimoniale della casa coniugale, per i soggetti che versano nella medesima situazione di separazione o divorzio con figli e senza disponibilità dell’abitazione familiare.
Effetti pratici della modifica
La riforma amplia la protezione abitativa regionale nei confronti di genitori separati o divorziati che, pur potendo risultare proprietari dell’ex casa familiare, non ne dispongano più e debbano sostenere obblighi di mantenimento. Le nuove previsioni incidono sia sull’accesso sia sulla permanenza nelle graduatorie e nei casi di decadenza, oltre che sulla qualificazione come bisogno abitativo urgente o temporaneo.
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