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Legge

L.R. Lombardia 18/2015

Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici(1)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 18/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove in Lombardia la realizzazione di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici, definendone caratteristiche, soggetti promotori, criteri di assegnazione e misure di sostegno. Prevede contributi regionali fino al 50% delle spese ammissibili e specifiche dotazioni finanziarie per il triennio 2024-2026.

Disciplina degli orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici in Lombardia

Disciplina degli orti di Lombardia

La legge della Regione Lombardia promuove la realizzazione di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici come strumenti di educazione ambientale, sostenibilità alimentare, recupero di aree degradate, aggregazione sociale e, per i progetti dedicati, riabilitazione e benessere psicofisico. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio lombardo.

Finalità e obiettivi

La Regione riconosce negli orti uno strumento per diffondere la cultura del verde e dell’agricoltura, sensibilizzare famiglie e studenti su un’alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate e favorire piccole autosufficienze alimentari familiari. Viene inoltre valorizzata la riscoperta delle produzioni locali, la biodiversità e il rispetto dell’ambiente. È espressamente riconosciuta l’ortoterapia come terapia complementare utile per anziani, persone con disabilità, con gravi disagi o storie di svantaggio e marginalità.

Definizioni e tipologie di orto

La legge distingue quattro categorie principali:

  • orti didattici: aree verdi nei plessi scolastici o gestite tramite convenzioni con enti o aziende agricole, destinate alla formazione degli studenti;
  • orti urbani: spazi verdi nel tessuto cittadino o periferico che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate;
  • orti collettivi: appezzamenti gestiti da associazioni, destinati alla pratica ortofrutticola condivisa per chi non dispone di un orto o non possiede adeguate competenze tecniche;
  • orti riabilitativo-terapeutici: terreni assegnati prioritariamente a enti del Terzo settore e, in subordine, ad associazioni per finalità sociali o a persone in condizioni di disagio, anziani e persone con disabilità, oppure aree verdi in strutture sanitarie, sociosanitarie, sociali e istituti penitenziari dove si sviluppano progetti di ortoterapia.

Soggetti promotori e modalità operative

Possono realizzare gli “Orti di Lombardia” i comuni, gli istituti scolastici, le province, le comunità montane, le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, gli istituti penitenziari, gli enti del Terzo settore, le associazioni per finalità sociali e gli enti gestori di aree protette con sede in Lombardia. I progetti devono essere sottoposti alla valutazione della Direzione generale Agricoltura della Giunta regionale e possono accedere alle misure di sostegno regionali.

Contenuti tecnici e formativi dei progetti

I progetti devono prevedere tecniche di agricoltura sostenibile, con attenzione a:

  • risparmio idrico e raccolta delle acque meteoriche, o irrigazione a goccia dove possibile;
  • riciclo dei rifiuti e compostaggio;
  • salvaguardia della fertilità del suolo senza prodotti chimici di sintesi;
  • pratica dell’apicoltura per favorire l’impollinazione naturale.

Devono inoltre includere iniziative formative e informative su:

  • tecniche agricole e stagionalità dei prodotti;
  • educazione ambientale;
  • educazione alimentare;
  • tecniche di apicoltura.

I progetti devono essere corredati da un regolamento d’uso predisposto dall’ente proponente.

Regole di utilizzo e gestione degli orti

Il regolamento, sottoscritto da ciascun assegnatario al momento dell’assegnazione, prevede:

  • concessione in uso gratuito dell’orto;
  • impegno a coltivare l’appezzamento per fini benefici e di autoconsumo;
  • disposizioni tecniche su materiali e interventi consentiti;
  • eventuale cauzione e contributo alle spese di manutenzione.

Gli enti promotori possono stipulare convenzioni con enti e associazioni del Terzo settore. Le attività educative e formative devono coinvolgere associazioni di categoria e aziende agricole locali; durante coltivazione e gestione, può essere impiegato personale qualificato in materia agronomica.

Orti didattici

Gli orti didattici sono rivolti agli alunni dei nidi, delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Possono essere realizzati su aree verdi interne ai plessi scolastici oppure su terreni messi a disposizione da enti pubblici e privati o da aziende agricole tramite convenzione.

L’orto didattico deve avere:

  • una superficie minima di 25 metri quadrati;
  • almeno cinque varietà orticole o frutticole diverse, preferibilmente appartenenti a varietà da conservazione di specie agrarie e ortive locali;
  • eventuale presenza di varietà floricole.

I progetti devono rispettare i requisiti generali della legge e prevedere il coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni locali.

Orti urbani e collettivi

I comuni e gli enti gestori di aree protette, con riferimento a terreni urbani, periurbani, agricoli e periferici, favoriscono l’utilizzo di terreni inutilizzati, aree industriali dismesse, verde pubblico e superfici assimilabili di proprietà pubblica per creare orti urbani e collettivi.

I comuni devono predisporre un censimento dei terreni disponibili e redigere i progetti, che devono includere informazione e formazione. Per gli orti urbani, il progetto prevede di regola almeno dieci particelle di 25 metri quadrati ciascuna, al netto delle strade interpoderali e dello spazio comune.

Sono ammessi progetti con dimensioni o composizioni diverse quando ciò comporti un significativo miglioramento della riqualificazione e dell’estetica del paesaggio urbano; tali orti possono essere assegnati anche ad associazioni senza scopo di lucro. Gli orti collettivi possono avere dimensioni complessive inferiori e possono essere gestiti da enti del Terzo settore e associazioni senza scopo di lucro.

Gli orti urbani sono assegnati direttamente ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, in particolare anziani o persone in condizione di svantaggio sociale, tenendo conto dell’ISEE. A ciascun nucleo familiare, ente del Terzo settore o associazione può essere assegnata una sola particella.

Orti riabilitativo-terapeutici

I progetti di ortoterapia devono coinvolgere personale adeguatamente formato secondo i requisiti individuati con provvedimento della Giunta regionale e mirano al recupero del benessere psicofisico e a risultati riabilitativo-terapeutici per persone con disagi, disabilità o condizioni di marginalità e svantaggio.

Misure di sostegno e contributi

La Regione concede contributi per la realizzazione degli orti secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale. I contributi possono coprire fino al 50% delle spese ammissibili.

Non possono beneficiare delle misure di sostegno gli enti e gli istituti che, per il medesimo progetto, abbiano già fruito di altre misure di sostegno nei tre anni precedenti.

Tramite ERSAF, la Regione può anche fornire una dotazione iniziale di sementi ortiflorofrutticole tipiche del territorio lombardo, previa valutazione tecnica dei progetti e su richiesta dei proponenti.

Monitoraggio e comunicazione

La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge, con indicazione del numero di progetti presentati e finanziati. La Regione può inoltre organizzare e promuovere azioni di comunicazione per valorizzare le esperienze più significative. Gli “Orti di Lombardia” devono essere dotati di apposito contrassegno da esporre all’ingresso secondo le indicazioni della Giunta regionale.

Disposizioni finanziarie

Per il triennio 2024-2026 sono stanziate risorse pari a:

  • 150.000 euro per ciascuna annualità per gli interventi relativi agli orti didattici, urbani e collettivi;
  • 100.000 euro per ciascuna annualità per gli interventi relativi agli orti riabilitativo-terapeutici.

Per gli esercizi successivi al 2026, la copertura è rinviata alla legge di bilancio dei singoli esercizi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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