Cassazione Civile, Ordinanza n. 27370/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società di revisione per ottenere l'ammissione di un credito professionale verso una società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria. Il Tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione, ammettendo il credito in chirografo limitatamente a un importo relativo all'attività di revisione del bilancio 2014 e a una ulteriore fattura, e ha rigettato il resto. La procedura ha resistito contestando l'esatto adempimento dell'incarico di revisione e ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. La ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi: 1) nullità per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che il Tribunale avrebbe valorizzato fatti di inadempimento non tempestivamente allegati dalla controparte e ricavati autonomamente dal CTU; 2) violazione dell'art. 1460 c.c., assumendo che l'eccezione di inadempimento non fosse utilizzabile perché il rapporto contrattuale era già esaurito e perché la procedura avrebbe dovuto semmai proporre risoluzione o altra difesa; 3) violazione dell'art. 1460 c.c. e vizio motivazionale, lamentando che il Tribunale avesse ritenuto paralizzante l'eccezione senza accertare la gravità dell'inadempimento e senza considerare la sua irrilevanza sostanziale per la controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità per ultrapetizione perché il motivo non era autosufficiente: la ricorrente non aveva riportato in modo puntuale il contenuto dell'eccezione di inadempimento e della consulenza tecnica, necessari per verificare l'asserito sconfinamento del giudice di merito. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, anche dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale per effetto della procedura concorsuale, permane la possibilità di opporre l'inadempimento per rifiutare il pagamento di prestazioni non eseguite o non eseguite a regola d'arte. Infine, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del fatto e della gravità dell'inadempimento, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione come violazione di legge. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1460 c.c.
L'eccezione di inadempimento è utilizzabile anche nei rapporti contrattuali d'opera o di servizi coinvolti in una procedura concorsuale per rifiutare il pagamento della parte di prestazione non eseguita o non eseguita a regola d'arte; lo scioglimento del rapporto ha effetto ex nunc e non impedisce di opporre l'inadempimento già maturato.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore opponente resta onerato della prova dell'esistenza del credito e, a fronte dell'eccezione di inadempimento, deve provare di avere esattamente adempiuto la propria prestazione.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione richiede una specifica e autosufficiente indicazione dei fatti processuali e del contenuto degli atti rilevanti, affinché la Corte possa verificare il denunciato sconfinamento del giudice.
art. 99 L. Fall.
Il ricorso riguarda il decreto reso all'esito dell'opposizione allo stato passivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della norma o della sua fattispecie astratta, non alla rivalutazione del fatto concreto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità processuale, come l'ultrapetizione, deve essere dedotto in modo specifico e autosufficiente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito sotto forma di omesso esame o motivazione apparente quando la censura concerne in realtà l'apprezzamento dei fatti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di ultrapetizione o di altro error in procedendo impone al ricorrente un'esposizione puntuale e autosufficiente degli atti processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile o non scrutinabile nel merito.
- L'eccezione di inadempimento può essere opposta anche in presenza di un rapporto contrattuale ormai sciolto dalla procedura concorsuale, se serve a giustificare il rifiuto del pagamento di prestazioni non eseguite o inesattamente eseguite.
- Nel processo di opposizione allo stato passivo, il creditore opponente deve provare sia l'esistenza del credito sia, se contestato tramite eccezione di inadempimento, l'esatto adempimento della propria prestazione.
- La violazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti o della gravità dell'inadempimento: quando la doglianza investe la ricostruzione della fattispecie concreta, essa esula dal perimetro del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.
- La consulenza tecnica d'ufficio può valorizzare fatti secondari e profili tecnici emersi nel contraddittorio, purché non supplisca all'allegazione dei fatti primari costitutivi della domanda o dell'eccezione.
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