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Sentenza

Sentenza del 30/03/2016 n. 6120 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, contestando il recupero della maggiore imposta di registro derivante dalla rettifica del valore di avviamento dell'azienda acquistata nel 2001. In particolare, ha sostenuto che i criteri di calcolo previsti dall'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 460/1996 fossero utilizzabili soltanto nell'ambito dell'accertamento con adesione e che tale disposizione fosse stata abrogata dal D.Lgs. n. 218/1997. Con il secondo motivo ha inoltre censurato l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della CTR sull'utilizzo del criterio matematico per la determinazione dell'avviamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché il quesito di diritto era astratto e non collegato alla concreta controversia, e comunque infondato: il criterio previsto dal D.P.R. n. 460/1996, art. 2, comma 4, può essere utilizzato per determinare il valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro e costituisce un parametro minimo di calcolo. Il valore deve essere determinato applicando una percentuale di redditività, ritenuta congrua dal giudice di merito, alla media dei ricavi degli ultimi tre periodi d'imposta, seguita dal moltiplicatore previsto dalla norma. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del quesito di fatto e perché mirava sostanzialmente a contestare valutazioni giuridiche, non vizi fattuali della motivazione. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52

    Disciplina i poteri dell'amministrazione finanziaria nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro. Nel caso esaminato ha consentito la rettifica del valore dichiarato dell'avviamento.

  • D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4

    "Ai fini del calcolo del valore dell'avviamento commerciale quale parte del corrispettivo di cessione d'azienda"

    La disposizione costituisce un parametro minimo per il calcolo dell'avviamento. Il criterio consiste nell'applicare una percentuale di redditività, ritenuta congrua dal giudice di merito, alla media dei ricavi accertati o dichiarati negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento, applicando poi il moltiplicatore previsto dalla norma.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 17, comma 1, lett. b)

    La contribuente ne invocava l'effetto abrogativo sull'art. 2 del D.P.R. n. 460/1996, ma la Corte ha ritenuto comunque infondata la contestazione, confermando l'utilizzabilità del criterio normativo richiamato.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi perché i quesiti di diritto e di fatto non presentavano il necessario collegamento con la concreta fattispecie e con le ragioni della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 4

    Quando la decisione è conforme al diritto, un'eventuale motivazione giuridica insufficiente o errata può essere corretta o integrata dalla Corte senza necessità di cassare la sentenza.

Massime di principio

  • Nelle cessioni d'azienda, ai fini dell'imposta di registro, l'amministrazione può rettificare il valore dell'avviamento dichiarato quando lo ritenga non congruo.
  • Il criterio previsto dal D.P.R. n. 460/1996, art. 2, comma 4, può fungere da parametro minimo anche al di fuori di un procedimento di accertamento con adesione, secondo l'orientamento seguito dalla Corte.
  • Il calcolo dell'avviamento deve essere rapportato alla redditività e, in particolare, alla media dei ricavi degli ultimi tre periodi d'imposta, non alla media degli utili operativi.
  • La percentuale di redditività non opera necessariamente in modo automatico: deve essere valutata e ritenuta congrua dal giudice di merito in relazione alle caratteristiche concrete dell'azienda.
  • In cassazione, i motivi devono essere specifici e riferiti alla concreta decisione impugnata; quesiti astratti o privi di collegamento con la controversia possono essere dichiarati inammissibili.
  • La contestazione della motivazione giuridica non è sufficiente quando la decisione risulta conforme al diritto, perché la Corte può correggere o integrare la motivazione senza annullare la sentenza.

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