Cassazione Civile, Sentenza n. 7229/2021 del 15/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva escluso l'obbligo di iscrizione della ricorrente alla Gestione separata per i periodi in cui aveva prodotto redditi inferiori ai minimi previsti. L'INPS contestava che la Corte avesse attribuito valore decisivo al fatto che il reddito annuo fosse inferiore a € 5.000,00 per ritenere l'attività occasionale, senza considerare altre circostanze processuali (in particolare l'accensione della partita IVA e la non inclusione del reddito tra i redditi diversi ai fini fiscali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'abitualità dell'attività professionale e che la produzione di redditi inferiori a € 5.000,00 può costituire un indizio rilevante, pur non essendo decisivo di per sé. La Corte ha inoltre osservato che le presunzioni tratte dall'iscrizione all'albo, dall'apertura della partita IVA o dalle dichiarazioni fiscali sono mezzi di prova utili ma non formano una presunzione legale assoluta; infine ha ritenuto inammissibile la censura dell'INPS relativa a elementi probatori non individuati con precisione nel giudizio di merito. Spese a carico dell'INPS, liquidate in favore della resistente.
Norme richiamate
Legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 2, comma 26)
prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo
l'iscrizione alla Gestione separata è collegata all'abitualità dell'attività professionale; la norma individua il criterio soggettivo del soggetto che esercita per professione abituale
Decreto-legge 6 luglio 2006, n. 269 (conv. con L. n. 326/2003), art. 44
a decorrere dal 1° gennaio 2004, estende l'obbligo anche ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000
la soglia di € 5.000,00 è il presupposto per l'assoggettamento alla Gestione separata delle prestazioni occasionali; non sostituisce però il criterio dell'abitualità quando l'attività è svolta in modo abituale
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 98 (conv. con L. n. 111/2011), art. 18 (interpretazione autentica art. 2 comma 26 L. 335/1995), comma 12
ha chiarito la portata dell'art. 2, comma 26 L. 335/1995, confermando che l'obbligo riguarda chiunque percepisca redditi da esercizio abituale dell'attività professionale e che le fattispecie occasionali rilevano solo oltre la soglia monetaria prevista
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 61 e 69-bis
le norme dettano discipline di favore in ambito contrattuale e fiscale per le professioni regolamentate ma non costituiscono una presunzione iuris et de iure che qualifichi automaticamente come abituale l'attività svolta da chi è iscritto ad un albo
Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (art. 21, comma 8)
citata nel ricorso ma non richiamata concretamente nella motivazione della Corte; la sentenza non desume da tale norma effetti decisivi sul caso concreto
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dal requisito dell'abitualità dell'attività professionale e non è automaticamente determinato dalla sola iscrizione all'albo o dall'apertura della partita IVA.
- La produzione di un reddito annuo inferiore a € 5.000,00 può costituire un indizio importante per escludere l'abitualità e quindi l'obbligo di iscrizione, ma non è in sé prova assoluta.
- Presunzioni quali iscrizione all'albo, partita IVA e dichiarazioni fiscali sono mezzi di valutazione utili ma non formano una presunzione legale assoluta; il giudice deve valutare i fatti in concreto.
- Spetta all'INPS fornire prova adeguata della natura abituale dell'attività quando ne deduce l'obbligo contributivo; contestazioni generiche o non specificamente documentate possono essere inammissibili.
- Se il reddito da attività professionale è già integralmente soggetto a contribuzione presso la cassa di riferimento, l'obbligo verso la Gestione separata non sussiste.
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