Cassazione Penale, Sentenza n. 25172/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione dedotto per vizi di legge (artt. 216 e 223 legge fallimentare) e per carenza e manifesta illogicità della motivazione. Si contestava l'accertamento del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, l'asserita assenza di un ingiusto profitto (anche per un finanziamento effettuato dalla ricorrente nel 2011), la valutazione del ruolo effettivo dell'amministratrice (la ricorrente sosteneva che l'attività fosse diretta dal compagno deceduto nel 2013), la presunta ricostruzione dei debiti da parte del curatore sino al 2012 e la mancata considerazione della costituzione di una nuova società che, secondo la difesa, non sarebbe stata collegata alla fallita
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al profilo dell'elemento soggettivo (dolo specifico). Ha confermato che la ricorrente era amministratrice di fatto e che sussistevano omissioni/distruzioni delle scritture contabili come ricostruito nei giudizi di merito, ma ha rilevato che né il Tribunale né la Corte d'appello hanno adeguatamente motivato gli indici da cui desumere la specifica volontà di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'elemento psicologico e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sulla qualificazione soggettiva e sui relativi risvolti
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
La norma distingue tra bancarotta fraudolenta cd. 'specifica' e altre fattispecie: per la fattispecie specifica è richiesto il dolo specifico, ossia lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La Corte ha richiamato la necessità di individuare indici concreti e motivati per ritenere sussistente tale dolo
art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)
Norma di riferimento per la bancarotta documentale punita a titolo di colpa o con un diverso profilo soggettivo: la Corte ha ricordato la distinzione tra la fattispecie più grave (art. 216, dolo specifico) e quella meno grave (art. 217), sottolineando che, in assenza di indici del dolo specifico, la condotta deve essere riconsiderata alla stregua della bancarotta semplice
Richiamata tra le norme oggetto delle censure iniziali; nel provvedimento la trattazione si è concentrata sull'art. 216 e sulla distinzione con l'art. 217, senza sviluppare un'interpretazione autonoma specifica dell'art. 223 nel testo della decisione
Massime di principio
- Per configurare la bancarotta fraudolenta documentale 'specifica' non è sufficiente accertare l'omessa tenuta o la distruzione delle scritture: occorre provare (o motivare adeguatamente) che l'omissione sia stata finalizzata a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori (dolo specifico).
- La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta dalla condotta e dalle mansioni effettivamente svolte, non soltanto dal titolo formale; tale accertamento è rimesso al giudice di merito e difficilmente sindacabile se adeguatamente motivato.
- L'omessa consegna o la distruzione delle scritture contabili integra comunque un illecito documentale anche se i crediti/debiti possono essere in parte ricostruiti: tuttavia, quando non emergono atti distrattivi o altri indici di finalità fraudolenta, il reato può essere ricondotto alla bancarotta semplice.
- Indici utili a dimostrare il dolo specifico includono, tra gli altri, l'irreperibilità dell'amministratore, la mancata collaborazione con la curatela, la costituzione di entità con funzione elusiva (sede fittizia, nuova società con funzioni sovrapponibili), atti depauperativi del patrimonio, e sproporzione tra entità del passivo e inesistenza di attivo; l'assenza di tali elementi richiede motivazione puntuale per una condanna per bancarotta specifica.
- Se la motivazione di appello si limita a richiamare quella di primo grado senza valutare criticamente i punti di doglianza, la Cassazione può ritenere insufficiente la motivazione solo se manca la dimostrazione che il giudice d'appello abbia effettivamente meditato e valorizzato le ragioni del primo giudice; comunque il richiamo è ammesso purché la decisione d'appello mostri di aver esaminato i profili contestati.
- In casi simili, per difendersi, è importante documentare l'assenza di finalità fraudolente (prove di assenza di atti distrattivi, prova di intenti amministrativi leciti, collaborazione con il curatore, conservazione di supporti informatici, e spiegazioni plausibili sulla costituzione di nuove società)
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