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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27843/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per estorsione. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 629, 393 e 610 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che non fossero integrati gli elementi costitutivi del reato di estorsione e chiedendo, in subordine, la riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni o in violenza privata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 603 c.p.p. e carenza di motivazione in relazione al rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta in appello con motivi aggiunti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva fornito motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, in una situazione di doppia conforme, valorizzando plurimi elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità per estorsione. Ha inoltre rilevato che il ricorrente sollecitava una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la rinnovazione dell'istruttoria in appello ha natura eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti; nel caso concreto, la motivazione di rigetto poteva essere anche implicita nella struttura stessa della decisione di appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza del reato di estorsione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché considera il motivo aspecifico e di merito.

  • art. 393 c.p.

    Invocato per sostenere la riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte rileva che la richiesta presuppone una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in cassazione.

  • art. 610 c.p.

    Richiamato quale possibile diversa qualificazione giuridica del fatto in violenza privata; la Corte non accoglie la censura perché incompatibile con la ricostruzione fattuale fatta dai giudici di merito.

  • art. 603 c.p.p.

    Invocato per censurare il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ribadisce che la rinnovazione ha carattere eccezionale ed è rimessa alla discrezionalità del giudice di appello quando non ritenga di poter decidere allo stato degli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella statuizione finale di condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, la Corte di appello può richiamare la motivazione di primo grado, e tale costruzione è normalmente sufficiente a sorreggere la decisione se complessivamente esaustiva e non manifestamente illogica.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o la scelta, tra più ricostruzioni possibili, di quella più favorevole al ricorrente; il ricorso che si limiti a sollecitare una rilettura del fatto è aspecifico e inammissibile.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è infondata quando poggia su una diversa ricostruzione degli elementi di fatto già compiuta dai giudici di merito e non sulla deduzione di un effettivo errore di sussunzione.
  • La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello è un istituto eccezionale: può essere disposta solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; il diniego può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva della sentenza di appello.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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