Sentenza del 09/02/2017 n. 462 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Agrigento che aveva annullato l'avviso di accertamento fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati per il 2004 e quelli risultanti dagli studi di settore ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio sosteneva che l'applicazione dello studio di settore fosse di per sé sufficiente a legittimare la pretesa fiscale e che le giustificazioni fornite dalla contribuente non fossero idonee a incidere sull'accertamento. La controversia riguardava, in particolare, l'obbligo dell'Amministrazione di valutare concretamente le osservazioni emerse nel contraddittorio e la sussistenza di una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi presunti.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento dell'accertamento. Ha rilevato che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che il solo scostamento non basta a fondare la pretesa: l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e motivare il rigetto delle osservazioni del contribuente. Nel caso concreto, il contraddittorio aveva ridotto i maggiori ricavi da 149.838 euro a 43.732 euro, con uno scostamento percentuale inferiore al 2,2%. Tale scostamento non è stato ritenuto una grave incongruenza, anche perché l'Ufficio non aveva adeguatamente considerato le contestazioni e le diverse elaborazioni dello studio di settore. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la contribuente non si era costituita.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies
accertamento fondato sulla sussistenza di "gravi incongruenze" tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore
La norma non consente di fondare automaticamente l'accertamento sul mero scostamento dagli studi di settore; occorre uno scostamento qualificabile come grave incongruenza e una valutazione concreta della posizione del contribuente.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Gli studi di settore sono strumenti statistici di ricostruzione della normale redditività e producono presunzioni semplici, la cui efficacia deve essere verificata nel contraddittorio con il contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
L'accertamento induttivo al di fuori delle ipotesi tipiche richiede presupposti concreti e non può essere giustificato da uno scostamento meramente modesto rispetto agli studi di settore.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Anche ai fini IVA, l'utilizzo degli studi di settore deve essere sostenuto da elementi concreti e da una motivazione effettiva, non dal solo dato statistico dello scostamento.
Principi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sugli studi di settore
la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento
Il contraddittorio con il contribuente è essenziale. L'Amministrazione deve spiegare perché lo standard sia applicabile al caso concreto e perché le giustificazioni e gli elementi forniti dal contribuente siano inattendibili o insufficienti.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore non determina automaticamente un maggior reddito imponibile: gli studi hanno natura statistica e costituiscono presunzioni semplici.
- L'Amministrazione deve instaurare e valorizzare il contraddittorio con il contribuente, esaminando concretamente le sue osservazioni e motivando il loro eventuale rigetto.
- Se nel contraddittorio emergono errori di calcolo o diverse elaborazioni dello studio di settore, l'Ufficio deve correggere la quantificazione e motivare l'importo definitivo richiesto.
- Un modesto scostamento, come quello inferiore al 2,2% esaminato nella sentenza, normalmente non integra una grave incongruenza idonea a sostenere da sola l'accertamento.
- Per rendere legittimo l'accertamento servono sia una significativa incongruenza rispetto allo standard sia ulteriori elementi che dimostrino l'applicabilità dello studio alla specifica attività del contribuente.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare nel contraddittorio le peculiarità della propria attività, gli errori nell'applicazione dello studio e ogni circostanza che giustifichi ricavi inferiori a quelli standard.
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