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Sentenza

Sentenza del 09/02/2017 n. 16 - Comm. Trib. II grado di Trento

I. Iva - avviso di accertamento - applicazione di aliquota Iva superiore a quella prevista - diritto alla detrazione dell'Iva addebitata - non sussiste - disapplicazione delle sanzioni - sussiste. II. Iva - avviso di accertamento - assenza di processo verbale di contestazione - mancato rispetto dei 60 giorni dalla chiusura delle verifiche - mancata dimostrazione delle difese opponibili nel contradditorio non attivato - violazione dell'obbligo di contradditorio endoprocedimentale - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il recupero della maggiore IVA portata in detrazione, derivante dall'applicazione in fattura di un'aliquota superiore a quella corretta. Contestava inoltre la validità dell'accertamento per la mancata emissione del processo verbale di constatazione e per il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto prima dell'emanazione dell'avviso, lamentando la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La pretesa relativa alla maggiore IVA è stata ritenuta fondata: il cessionario o committente non può detrarre l'imposta addebitata con aliquota superiore a quella legalmente prevista, anche se effettivamente corrisposta al cedente o prestatore. Tuttavia, le sanzioni sono state disapplicate ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997, poiché la condotta non ha arrecato un danno diretto all'Erario né pregiudicato l'attività di controllo, determinando soltanto un potenziale pericolo. È stata inoltre esclusa l'illegittimità dell'accertamento per violazione del contraddittorio preventivo: nei controlli a tavolino relativi a tributi armonizzati, il contribuente deve indicare concretamente quali difese avrebbe potuto utilmente esercitare se il contraddittorio fosse stato attivato. In assenza di tale dimostrazione, la violazione formale non comporta l'annullamento dell'atto.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997

    Consente di escludere le sanzioni quando la violazione non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento e non arreca pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo, purché non determini un danno concreto per l'Erario.

  • Principio di neutralità dell'IVA

    La detrazione è ammessa solo per l'imposta dovuta secondo la corretta aliquota legale. La maggiore IVA indicata in fattura e versata al cedente non diventa detraibile per il solo fatto di essere stata materialmente pagata, poiché ciò potrebbe produrre effetti distorsivi o comportamenti speculativi.

  • Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e termine dilatorio di 60 giorni

    Nei controlli a tavolino relativi a tributi armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio o il mancato rispetto del termine di 60 giorni non determina automaticamente l'invalidità dell'avviso. Il contribuente deve dimostrare in concreto quali argomenti e difese avrebbe potuto far valere utilmente.

Massime di principio

  • L'IVA detraibile deve corrispondere all'imposta effettivamente dovuta in base alla natura dell'operazione e all'aliquota corretta; l'IVA eccedente indicata in fattura non è automaticamente detraibile.
  • Il pagamento della maggiore IVA al fornitore non sana l'errata applicazione dell'aliquota: occorre normalmente correggere la fattura e recuperare l'imposta secondo le procedure previste.
  • L'errata aliquota può comportare il recupero dell'imposta senza necessariamente comportare sanzioni, quando non vi sia un danno concreto per l'Erario né un ostacolo ai controlli.
  • La violazione del contraddittorio preventivo non conduce sempre all'annullamento dell'accertamento: il contribuente deve indicare specificamente quali difese avrebbe potuto esercitare e dimostrare che avrebbero potuto incidere sull'esito.
  • Nei controlli documentali o a tavolino, le doglianze meramente formali sul mancato contraddittorio sono generalmente insufficienti se non accompagnate dalla prova di un concreto pregiudizio difensivo.

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