Sentenza del 09/02/2017 n. 106 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 131 e 138 - Requisiti per esenzione di una cessione intracomunitaria - IVA, scambio d'informazioni - Mancata iscrizione dell'acquirente - Diniego dell'esenzione - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’amministrazione tributaria portoghese aveva negato l’esenzione IVA prevista per le cessioni intracomunitarie effettuate da X Portugal verso una società spagnola. Al momento delle operazioni, l’acquirente disponeva di un numero di identificazione IVA valido per le operazioni interne in Spagna, ma non era ancora registrato per gli acquisti intracomunitari e non risultava iscritto al sistema VIES. X Portugal conosceva tale situazione, ma riteneva che la registrazione dell’acquirente sarebbe stata concessa successivamente con effetto retroattivo. La questione era se l’iscrizione al VIES e la sottoposizione dell’acquirente al regime degli acquisti intracomunitari costituissero condizioni sostanziali per l’esenzione oppure meri requisiti formali.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che gli articoli 131 e 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE ostano al diniego dell’esenzione per il solo fatto che l’acquirente non fosse iscritto al VIES e non fosse soggetto al regime di tassazione degli acquisti intracomunitari. Tali elementi sono requisiti formali e non condizioni sostanziali dell’esenzione. Se è provato che i beni sono stati effettivamente spediti o trasportati in un altro Stato membro, che il potere di disporne è stato trasferito all’acquirente e che quest’ultimo agiva come soggetto passivo, l’esenzione deve essere riconosciuta, salvo frode o impossibilità di dimostrare le condizioni sostanziali. La conoscenza del venditore circa la mancata iscrizione dell’acquirente al VIES non giustifica il diniego quando non vi siano indizi seri di frode e il venditore abbia ragionevolmente confidato nella successiva registrazione retroattiva. La controversia e le spese sono state rimesse al giudice nazionale per le verifiche e la decisione finale.
Norme richiamate
Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE
Le esenzioni [...] si applicano [...] alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione [...] e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.
Gli Stati membri possono stabilire condizioni e adempimenti per controllare le esenzioni, ma devono rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, tra cui neutralità fiscale e proporzionalità. Non possono trasformare requisiti formali in condizioni sostanziali non previste dalla direttiva.
Articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati [...] in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza [...]
L’esenzione delle cessioni intracomunitarie dipende dal soddisfacimento delle condizioni sostanziali: trasferimento del potere di disporre dei beni, trasporto o spedizione effettiva in un altro Stato membro e acquirente che agisce come soggetto passivo. L’iscrizione al VIES non è una condizione sostanziale.
Articolo 214, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti...
L’identificazione IVA serve a consentire il controllo e la corretta applicazione del sistema, ma il possesso o l’utilizzo di uno specifico numero IVA intracomunitario non definisce, da solo, la qualità di soggetto passivo né determina automaticamente la perdita dell’esenzione.
Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica...
La qualifica di soggetto passivo deriva dall’esercizio indipendente di un’attività economica e non dall’iscrizione al VIES o dal possesso di un numero IVA abilitato alle operazioni intracomunitarie.
Articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010
Ciascuno Stato membro archivia in un sistema elettronico le informazioni seguenti...
Il sistema elettronico e il VIES hanno finalità di cooperazione amministrativa, verifica e contrasto alle irregolarità. La loro funzione di controllo non consente di subordinare automaticamente l’esenzione a un adempimento formale quando i requisiti sostanziali sono dimostrati.
Articolo 14, lettera a), del RITI portoghese
Le cessioni di beni [...] sono esenti dall’IVA [...] a condizione che [l’acquirente] sia [...] identificato ai fini dell’imposta [...] e [...] soggetto [...] a un regime d’imposizione degli acquisti intracomunitari.
La normativa nazionale non può essere applicata in modo da negare l’esenzione esclusivamente per la mancata registrazione intracomunitaria o al VIES, se tali condizioni aggiuntive non sono necessarie per dimostrare la realtà dell’operazione e non sussistono frodi.
Principio di neutralità fiscale
L’esenzione deve essere riconosciuta quando le condizioni sostanziali sono soddisfatte, anche se sono stati omessi alcuni adempimenti formali, salvo che l’omissione impedisca la prova certa dell’operazione o il soggetto passivo abbia partecipato consapevolmente a una frode.
Principio di proporzionalità
Il diniego dell’esenzione è illegittimo se costituisce una sanzione sproporzionata rispetto a una violazione meramente formale, non collegata a frode e non idonea a compromettere l’accertamento dei requisiti sostanziali.
Massime di principio
- Per una cessione intracomunitaria, occorre distinguere tra condizioni sostanziali e requisiti formali: la movimentazione effettiva dei beni verso un altro Stato membro e la qualità di soggetto passivo dell’acquirente sono centrali; l’iscrizione al VIES è normalmente uno strumento di controllo e non una condizione autonoma dell’esenzione.
- La mancata iscrizione dell’acquirente al VIES o al regime degli acquisti intracomunitari non comporta automaticamente la perdita dell’esenzione, se il venditore dimostra con documenti affidabili la realtà del trasporto, il trasferimento della disponibilità dei beni e la destinazione in altro Stato membro.
- L’amministrazione può negare l’esenzione quando vi siano indizi seri di frode, quando il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode, oppure quando l’irregolarità formale impedisca di provare con certezza i requisiti sostanziali.
- Il venditore deve comunque agire in buona fede e adottare controlli ragionevoli sull’identità dell’acquirente, sulla sua attività economica, sulla destinazione dei beni e sulla documentazione di trasporto.
- Una normativa nazionale può imporre obblighi dichiarativi e documentali per facilitare i controlli, ma non può trasformare tali obblighi in condizioni assolute che prevalgano sulla realtà economica dell’operazione e sul principio di proporzionalità.
- La registrazione retroattiva dell’acquirente può contribuire a confermare la regolarità dell’operazione, ma non sostituisce la necessità di provare concretamente il trasporto intracomunitario e l’assenza di frode.
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