Sentenza del 09/02/2017 n. 50 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Società capitale - Ristretta base sociale - Presunzione distribuzione utili - Onere prova - Spettanza contribuente - Pregiudizialità altra vertenza -Decisione - Motivi procedurali - Non sussistenza -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Amministrazione aveva imputato al socio, quale reddito personale, la quota di utili extracontabili accertati in capo alla società. Ha contestato, tra l'altro, la validità della sottoscrizione e della delega del funzionario, il difetto di motivazione dell'atto, l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili fondata sulla ristretta base sociale, la presunta doppia presunzione, l'assenza di effettiva distribuzione degli utili e la mancata considerazione dei dissidi tra i soci. Ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra controversia riguardante l'accertamento societario.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado sfavorevole al contribuente. Ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso da parte del funzionario delegato, adeguata la motivazione dell'atto e legittima la presunzione relativa di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società con base sociale ristretta. L'accertamento nei confronti della società non doveva essere definitivo: era sufficiente che fosse stato accertato, anche non irrevocabilmente, un maggior reddito societario. La richiesta di sospensione è stata negata perché l'altra controversia si era conclusa per un vizio procedurale, senza esaminare il merito, e non risultava quindi dotata di effettiva pregiudizialità. Il contribuente non ha fornito prova idonea dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili nella società, né ha dimostrato che i dissidi tra i soci escludessero la distribuzione. È stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre oneri, per le spese di lite.
Norme richiamate
Articoli 47 e 59 del T.U.I.R.
Gli utili extracontabili delle società di capitali a ristretta base sociale si considerano distribuiti ai soci, salvo prova contraria.
La presunzione consente di imputare ai soci, in proporzione alla partecipazione, gli utili extracontabili accertati in capo alla società, ma ha natura relativa: il contribuente può superarla dimostrando, ad esempio, che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti nella società.
Articolo 42, commi 1 e 2, D.P.R. 600/1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La sottoscrizione da parte di un funzionario appartenente alla terza area funzionale e operante presso l'ufficio competente è stata ritenuta valida, in presenza di elementi che attestavano la provenienza dell'atto e la delega del dirigente.
Articolo 295 c.p.c.
Sospensione necessaria del processo per pregiudizialità.
La sospensione richiede che la decisione dell'altra controversia possa influire concretamente e direttamente sull'esito del giudizio. Non è sufficiente la mera pendenza di un diverso contenzioso, soprattutto quando quest'ultimo sia stato deciso soltanto per motivi procedurali senza accertare il merito.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla ristretta base sociale
La presunzione di distribuzione degli utili opera quando siano accertati, anche non definitivamente, ricavi non contabilizzati in capo alla società e la ristrettezza della compagine sociale.
La ristretta base sociale, specialmente quando i soci sono soltanto due, costituisce il fatto noto dal quale può derivare la presunzione di conoscenza e distribuzione degli utili occulti. Non si tratta di una doppia presunzione vietata, purché il contribuente possa fornire una prova contraria concreta e specifica.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con pochi soci, l'accertamento di ricavi o utili extracontabili può essere esteso ai soci tramite una presunzione relativa di distribuzione, anche se l'accertamento societario non è ancora definitivo.
- La ristretta base sociale non determina una presunzione assoluta: il contribuente deve però fornire elementi documentali concreti che dimostrino l'accantonamento, il reinvestimento o l'impossibilità di distribuzione degli utili.
- La mera esistenza di dissidi tra soci, di un socio inattivo o di una controversia societaria non è sufficiente, se non è riferita allo stesso periodo d'imposta e non dimostra concretamente l'assenza di distribuzione.
- Un giudizio parallelo giustifica la sospensione soltanto se riguarda una questione realmente pregiudiziale e idonea a condizionare il merito del procedimento; una decisione fondata su soli vizi procedurali normalmente non produce tale effetto.
- Le contestazioni sulla delega e sulla sottoscrizione dell'avviso devono essere supportate da elementi specifici; la provenienza dell'atto dall'ufficio competente e la qualifica del firmatario possono essere sufficienti a escludere la nullità.
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