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Sentenza

Sentenza del 09/02/2017 n. 103 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione tariffaria - Nomenclatura combinata - Prodotto in polvere composto da carbonato di calcio (95%) e amido modificato (5%).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'avviso con cui l'autorità doganale aveva richiesto dazi aggiuntivi, sostenendo che il prodotto "DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250", composto principalmente da carbonato di calcio e da amido modificato aggiunto per facilitare la pastigliatura, dovesse essere classificato nella sottovoce 3824 90 97 come preparazione dell'industria chimica, anziché nella voce 2106. In subordine, aveva inizialmente dichiarato il prodotto nella sottovoce 2836 50 00. La controversia riguardava soprattutto l'interpretazione della nota 1, lettera b), del capitolo 38 della nomenclatura combinata e il rilievo da attribuire alla funzione tecnologica dell'amido, al suo valore nutritivo e alla destinazione del prodotto alla fabbricazione di compresse di calcio per consumo umano.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il prodotto deve essere classificato nella voce 2106 della nomenclatura combinata, relativa alle preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove. Sebbene il carbonato di calcio sia un prodotto chimico e l'amido sia aggiunto principalmente per migliorare la pastigliatura, la miscela è destinata alla fabbricazione di compresse di calcio per il consumo umano e rientra quindi nell'esclusione prevista dalla nota 1, lettera b), del capitolo 38. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 3824. La classificazione concreta e la decisione sulle spese del procedimento nazionale spettano al giudice del rinvio. L'esito interpretativo è favorevole all'autorità doganale, che aveva sostenuto la classificazione nella voce 2106 e l'applicazione di dazi del 12,8%, anziché del 5%.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987

    Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune

    Costituisce la base normativa della nomenclatura combinata applicabile alla classificazione doganale delle merci nell'Unione europea.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione

    Contiene la versione della nomenclatura combinata applicabile ratione temporis ai fatti del procedimento.

  • Regola generale 1 per l'interpretazione della nomenclatura combinata

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli

    La classificazione deve fondarsi anzitutto sul testo delle voci e delle note pertinenti, non sui soli titoli dei capitoli o sulla denominazione commerciale del prodotto.

  • Voce 2106 della nomenclatura combinata

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    Comprende, nel caso esaminato, la miscela destinata alla fabbricazione di compresse di calcio per consumo umano, non classificabile più specificamente altrove.

  • Sottovoce 2106 90 92 della nomenclatura combinata

    Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti ... meno di 5% ... di amido o fecola

    Il tenore di amido inferiore al 5% è compatibile con la sottovoce relativa alle altre preparazioni alimentari.

  • Nota 1, lettera b), del capitolo 38 della nomenclatura combinata

    Questo capitolo non comprende: le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106)

    Una miscela composta da un prodotto chimico e da una sostanza avente valore nutritivo è esclusa dal capitolo 38 quando, considerate le sue caratteristiche e destinazione, è del tipo utilizzato per preparare alimenti destinati al consumo umano.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 328/2013 della Commissione

    Classifica nella voce 2106 un prodotto in polvere composto da carbonato di calcio e amido, destinato anche alla fabbricazione di compresse di calcio. La Corte ne ha sostanzialmente confermato la coerenza con la nota 1, lettera b), del capitolo 38.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale il criterio principale è costituito dalle caratteristiche e proprietà oggettive della merce; la destinazione commerciale rileva soprattutto quando è inerente al prodotto e non è sufficiente la sola composizione a determinarne la classificazione.
  • Una miscela contenente un prodotto chimico e una sostanza avente valore nutritivo può essere esclusa dal capitolo 38 e ricondotta alla voce 2106 se è oggettivamente destinata alla preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano.
  • Il fatto che una componente alimentare sia aggiunta principalmente come agente tecnologico o di fabbricazione non impedisce necessariamente la classificazione come preparazione alimentare, se la miscela nel suo complesso è destinata a prodotti alimentari e rientra nella nota di esclusione del capitolo 38.
  • La percentuale di una componente non è l'unico elemento decisivo: occorre valutare la miscela nel suo complesso, la sua composizione oggettiva e la destinazione inerente alla fabbricazione del prodotto finale.
  • Le note esplicative del Sistema armonizzato e della nomenclatura combinata sono strumenti interpretativi rilevanti, ma non hanno valore giuridicamente vincolante e non possono modificare il testo delle voci o delle note della nomenclatura.
  • Per prodotti analoghi destinati alla fabbricazione di integratori, compresse o altre preparazioni per consumo umano, è opportuno verificare non solo la natura chimica della componente principale, ma anche la presenza di sostanze nutritive e la destinazione oggettiva della miscela.

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