L.R. Umbria 30/2000
Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria ricerche".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Umbria l’Agenzia regionale per la ricerca socio-economica e territoriale, dotata di autonomia e funzioni di analisi, studio e supporto alla programmazione regionale. Disciplina organi, personale, archivi dati, rapporti con enti pubblici e privati, finanziamento e subentro all’I.R.R.E.S. La fase transitoria per l’I.R.R.E.S. si chiudeva entro il 30 giugno 2000 o comunque con la nomina del Presidente dell’Agenzia.
Istituzione dell’Agenzia Umbria Ricerche
Istituzione dell’Agenzia Umbria Ricerche
La legge regionale dell’Umbria istituisce l’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria ricerche”. L’ente è configurato come soggetto di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria, operante nel solo ambito regionale umbro.
Finalità e funzioni istituzionali
L’Agenzia svolge attività di raccolta, osservazione e analisi dei dati relativi alle principali grandezze economiche, sociali e territoriali dell’Umbria. Cura inoltre studi e ricerche sulle trasformazioni della struttura economico-produttiva e sulle dinamiche socio-demografiche e territoriali, predisponendo basi conoscitive a supporto delle politiche regionali e della valutazione dei loro effetti.
Tra le funzioni rientrano anche:
- la redazione di un rapporto annuale sull’andamento economico-sociale regionale, anche per ambiti sub-regionali;
- la promozione di rapporti con l’ISTAT per ampliare e specificare i dati territoriali;
- la realizzazione di specifiche azioni e progetti affidati dalla Giunta regionale, con carattere preferibilmente sperimentale e innovativo.
Programmazione dell’attività e convenzione con la Regione
L’Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attività, nel quale sono individuate le linee strategiche di ricerca, e di un connesso piano organizzativo. Le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni sono definite dall’organo di vertice dell’Agenzia d’intesa con la Giunta regionale, nell’ambito di una specifica convenzione.
Rapporti con enti locali, soggetti pubblici e privati
L’Agenzia promuove rapporti di collaborazione con gli enti locali dell’Umbria per migliorare la base conoscitiva dei dati territoriali e supportare la programmazione locale e negoziata. Può svolgere attività di ricerca anche in ambiti diversi da quelli istituzionali, su committenza pubblica e privata e dietro compenso, nel rispetto delle norme sulla concorrenza.
Sono inoltre previste convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati nel campo della ricerca e della formazione, in coerenza con gli obiettivi istituzionali.
Archivio regionale dei dati e delle ricerche
L’Agenzia deve ricognire le banche dati e le metodologie di acquisizione possedute da enti, osservatori, società e agenzie regionali, e ove possibile da soggetti pubblici e privati analoghi, anche per coordinarle. Deve inoltre elaborare e realizzare un progetto di messa in rete informatica delle banche dati, secondo standard definiti d’intesa con il Consorzio per il Sistema informativo regionale.
È istituito l’Archivio regionale dei dati e delle ricerche economico-sociali e territoriali. Il progetto di rete informatica è approvato dalla Giunta regionale, che ne determina tempi e modalità operative.
Pubblicità dei dati e riservatezza
L’Agenzia assicura la pubblicità e la diffusione dei dati raccolti e delle ricerche svolte, nel rispetto dei vincoli di legge e delle eventuali clausole di riservatezza richieste dal fornitore dei dati o dal committente della ricerca.
Organi dell’Agenzia e assetto organizzativo
L’assetto originario prevede organi di vertice e controllo, con successivi testi coordinati che fanno emergere la figura dell’Amministratore Unico in luogo del Presidente. In sintesi, l’organizzazione dell’Agenzia comprende:
- un organo di vertice con funzioni di rappresentanza e gestione;
- un Comitato scientifico;
- il Revisore dei conti.
Nel testo consolidato, l’Amministratore Unico è il legale rappresentante dell’Agenzia, con responsabilità organizzativa, gestionale e scientifica; il Comitato scientifico lo coadiuva nella programmazione; il Revisore dei conti esercita il riscontro contabile.
Nomina, durata e funzioni dell’Amministratore Unico
L’Amministratore Unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, ai sensi della disciplina regionale sulle nomine. Deve essere scelto tra persone con elevate competenze ed esperienze in ambito scientifico, accademico o professionale.
Dura in carica fino al termine della legislatura, può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge o mancato perseguimento delle linee strategiche del programma triennale.
Le sue principali attribuzioni comprendono:
- il buon andamento dell’Agenzia;
- la convocazione e presidenza del Comitato scientifico;
- i rapporti con istituzioni pubbliche e private;
- la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
- la predisposizione del programma triennale e della relazione annuale;
- l’approvazione dei singoli programmi di ricerca;
- l’approvazione dei regolamenti;
- la stipula dei contratti e gli atti di gestione.
Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dall’Amministratore Unico, che lo presiede, e da cinque membri esperti in ricerca e programmazione, o con qualificato profilo scientifico-accademico in specifici settori economico-statistici e socio-politici. I componenti sono nominati dall’Amministratore Unico entro trenta giorni dal suo insediamento.
Il Comitato scade con la fine della legislatura regionale e coadiuva l’Amministratore Unico nell’elaborazione del programma triennale e dei singoli programmi di ricerca, riunendosi di norma con cadenza semestrale.
Bilancio, programma di attività e relazione annuale
Il Comitato approva, su proposta dell’Amministratore Unico, il bilancio preventivo e consuntivo, il programma triennale di attività con il piano organizzativo e ogni aggiornamento, nonché la relazione annuale sull’attività dell’Agenzia. La Giunta regionale, sempre su proposta dell’Amministratore Unico, approva formalmente il programma triennale, gli aggiornamenti, il bilancio e la relazione annuale.
Revisore dei conti e controlli
Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea legislativa secondo la disciplina regionale sulle nomine, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Svolge il controllo sulla contabilità e sugli atti di gestione, esprimendo un parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.
L’Agenzia deve inoltre dotarsi di forme di controllo di gestione secondo i principi del d.lgs. 286/1999.
Personale e consulenze
L’Agenzia dispone di una propria dotazione organica. Il personale può essere assunto:
- con contratto a tempo indeterminato per le funzioni strettamente istituzionali di raccolta, osservazione e analisi dei dati;
- con contratto a tempo determinato di natura privatistica per ulteriori attività di studio, ricerca e raccolta dati.
Può avvalersi di personale comandato dalla Regione nei limiti delle risorse previste dalla convenzione. Per esigenze tecnico-scientifiche e per attività non comprese nelle funzioni istituzionali di base, può ricorrere a consulenti, anche con collaborazione coordinata e continuativa. Per le attività amministrative e contabili stipula, di norma, convenzioni con soggetti pubblici o privati.
Per i programmi di ricerca e le indagini conoscitive, può stipulare convenzioni con università o altri enti di ricerca, anche attivando incarichi e collaborazioni con terzi, con risorse proprie o in cofinanziamento, nel rispetto delle norme statali.
Trattamento economico degli organi
Nel testo consolidato:
- all’Amministratore Unico spetta un’indennità mensile pari al 40% di quella dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo le condizioni dei dirigenti regionali;
- ai componenti del Comitato scientifico, escluso il Presidente, spetta un gettone di presenza di euro 100,00 per seduta;
- al Revisore dei conti spetta un’indennità mensile non superiore al 20% di quella dell’Amministratore Unico.
Regime transitorio e subentro dall’I.R.R.E.S.
All’entrata in vigore della legge gli organi dell’I.R.R.E.S. sono sciolti. Il presidente dell’I.R.R.E.S. assume le funzioni di Amministratore straordinario, svolgendo quelle già spettanti al Consiglio di amministrazione e al Presidente.
L’Amministratore straordinario resta in carica fino alla nomina del Presidente dell’Agenzia e comunque non oltre il 30 giugno 2000. Entro tale termine deve aggiornare l’inventario dei beni patrimoniali e ricognire i rapporti pendenti per consentire il subentro dell’Agenzia.
L’Agenzia subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’I.R.R.E.S. sulla base di tale ricognizione. Il controllo amministrativo-contabile sulla fase transitoria è affidato al Collegio dei revisori dei conti dell’I.R.R.E.S. in carica alla data di entrata in vigore della legge.
Norma finanziaria
Il finanziamento delle funzioni dell’Agenzia è a carico della Regione, tramite apposito capitolo del bilancio regionale, poi ricondotto alle risorse annuali iscritte nel bilancio di previsione regionale per il funzionamento dell’Agenzia. Nel testo consolidato è prevista una dotazione di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024.
Abrogazioni
Sono abrogate la legge regionale 13 agosto 1984, n. 35, istitutiva dell’I.R.R.E.S., e la legge regionale 22 agosto 1986, n. 39 sugli emolumenti dei relativi organi.
Obsolescenza del provvedimento
Il provvedimento ha una disciplina strutturale ancora descritta nel testo consolidato, ma contiene anche norme chiaramente datate e una fase transitoria ormai esaurita nel 2000. Per la parte istitutiva e organizzativa dell’Agenzia il testo può ancora avere interesse ricognitivo; per il regime transitorio I.R.R.E.S. è invece definitivamente superato.
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