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Legge

L.R. Umbria 28/2000

Disposizioni per il settore lattiero - caseario - Modalità e criteri per l'attribuzione delle nuove disponibilità di quote latte attribuite alla Regione.

Normativa regionaleL.R. Umbria 28/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per l’Umbria, i criteri di riparto delle quote latte rese disponibili dalla normativa statale del 1999 e del 2000. Prevede priorità per produttori penalizzati da precedenti riduzioni, quote riservate a giovani allevatori, aziende in aree terremotate, scuole agrarie e una ONLUS, con limiti quantitativi, requisiti di produttività e vincoli di incedibilità per cinque periodi.

Assegnazione delle nuove quote latte ai produttori umbri

Assegnazione delle nuove quote latte in Umbria

La legge regionale disciplina il riparto, nel territorio dell’Umbria, delle quote latte rese disponibili alla Regione da interventi normativi statali successivi. Definisce criteri di priorità, soggetti riservatari, limiti quantitativi e vincoli di utilizzo delle quote assegnate.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento stabilisce i criteri per assegnare ai produttori umbri le quote latte messe a disposizione della Regione in attuazione:

  • dell’art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
  • del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8.

La disciplina riguarda esclusivamente le disponibilità attribuite alla Regione Umbria e non ha portata generale fuori dal territorio regionale.

Quote provenienti dalla disciplina del 1999: criteri di priorità

Le quantità rese disponibili ai sensi della normativa del 1999 sono assegnate ai produttori umbri secondo una graduatoria di priorità decrescente:

  • produttori che hanno subito riduzioni ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 727/1994, come modificato dalla legge n. 46/1995;
  • produttori che hanno subìto riduzioni dei quantitativi già riconosciuti nel bollettino AIMA n. 1, periodo 1997/1998, ai sensi della legge n. 5/1998;
  • produttori che hanno subìto riduzioni dei quantitativi già riconosciuti nei bollettini AIMA per effetto dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 46/1995.

Per le priorità di cui alle lettere b) e c) è prevista un’ulteriore graduazione interna:

  • produttore titolare, prima delle riduzioni subite, di un quantitativo di riferimento complessivo inferiore a 150 tonnellate;
  • altri produttori.

L’assegnazione avviene fino a concorrenza della riduzione effettivamente subita nei diversi casi considerati. Se le quantità disponibili non bastano per soddisfare tutte le domande di una classe, le quote residue sono ripartite proporzionalmente tra i soggetti dell’ultima classe o sottoclasse di priorità.

Se ulteriori quantitativi vengono resi disponibili in tempi successivi, l’assegnazione segue le stesse priorità fino all’esaurimento delle richieste degli aventi diritto.

Sono esclusi dalle riassegnazioni coloro che, nei periodi 1997-1998 e 1998-1999:

  • abbiano venduto o affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari;
  • abbiano cessato la produzione lattiera a qualunque titolo.

Le eventuali eccedenze non assegnate sono destinate secondo la disciplina prevista per le quote del 2000.

Quote provenienti dal decreto-legge n. 8/2000: assegnazione ordinaria

Le quote rese disponibili dal decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, con decorrenza dal 1° aprile 2000, al netto delle quantità riservate a scuole agrarie e Comunità Incontro ONLUS e di quelle destinate alle riserve di cui all’art. 4, sono assegnate ai produttori umbri titolari di quantitativi di riferimento ai sensi della legge n. 468/1992, in misura proporzionale alla quota detenuta nel periodo 1998/1999 a titolo permanente.

Requisiti di accesso e limiti per le nuove assegnazioni

Non possono ottenere nuove assegnazioni i produttori che:

  • nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 non abbiano prodotto in almeno uno dei due periodi almeno il 90% della quota assegnata, salvo i casi di forza maggiore previsti dal DPR n. 569/1993 già segnalati alla Regione; per le aziende ubicate nelle aree dichiarate disastrate con le ordinanze ministeriali n. 2719/1997 e n. 2694/1997, può essere considerato il miglior risultato tra i periodi dal 1995/1996 al 1998/1999;
  • nei tre periodi antecedenti quello dell’assegnazione abbiano ceduto, in modo definitivo o temporaneo, in tutto o in parte, i propri quantitativi di riferimento mediante contratti di qualsiasi natura.

L’attribuzione delle nuove quote è inoltre subordinata al rispetto del limite di 30 tonnellate di produzione lattiera per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata. Ai fini del calcolo sono considerati solo i terreni di proprietà, comproprietà, usufrutto o in affitto pluriennale con effettivo possesso; per le cooperative, rilevano anche i terreni nella disponibilità della società e quelli delle aziende associate.

Non sono effettuate assegnazioni inferiori a 2 tonnellate.

Riserva per scuole agrarie e per finalità terapeutiche

Una parte delle quote rese disponibili dal decreto-legge n. 8/2000 è destinata a soggetti specifici:

  • alle scuole secondarie pubbliche ad indirizzo agrario che nel periodo 1998/1999 erano titolari di quote utilizzate per attività di allevamento a scopo didattico è riservato un quantitativo complessivo fino a 150 tonnellate, da attribuire prioritariamente se tale soglia non sia raggiungibile con le assegnazioni ordinarie;
  • alla Comunità Incontro ONLUS di Amelia è riservato un quantitativo di riferimento di 100 tonnellate per consolidare l’attività di allevamento a fini terapeutici.

Quote riservate a giovani allevatori e alle aziende nelle aree terremotate

Il 20% dei quantitativi pervenuti ai sensi del decreto-legge n. 8/2000 è riservato ai giovani allevatori, come definiti dal regolamento CE n. 1257/1999, titolari di quota, in misura proporzionale alla quota detenuta nel periodo 1998/1999 a titolo permanente.

Un ulteriore 20% è riservato ai titolari di quota che conducono aziende ubicate nelle aree dichiarate disastrate dalle ordinanze ministeriali n. 2719/1997 e n. 2694/1997, sempre in misura proporzionale alla quota detenuta nel periodo 1998/1999 a titolo permanente.

Non possono beneficiare di tali assegnazioni coloro che, nei tre periodi antecedenti quello dell’assegnazione, abbiano ceduto in tutto o in parte i propri quantitativi di riferimento, in modo definitivo o temporaneo, mediante contratti di qualsiasi natura.

Le quote attribuite ai sensi degli articoli relativi all’assegnazione ordinaria e alle riserve speciali sono cumulabili, nel rispetto del limite di 30 tonnellate per ettaro.

Vincoli successivi all’assegnazione

Le quote assegnate ai singoli produttori non possono essere, per i cinque periodi successivi, vendute, affittate, date in comodato, né formare oggetto di contratti di soccida o di qualsiasi altro strumento negoziale, salvo i casi di forza maggiore previsti dal DPR n. 569/1993.

Modalità operative

La Giunta regionale è incaricata di definire con proprio atto:

  • le modalità di presentazione delle domande di assegnazione;
  • ogni altro aspetto operativo connesso all’applicazione della legge.

Attualità della disciplina

La legge ha natura fortemente contingente, perché riferita alla redistribuzione di quote latte collegate a specifiche disponibilità finanziarie e amministrative del 1999 e del 2000, a periodi produttivi ormai conclusi e a vincoli temporali già esauriti. Per tale ragione, pur non risultando espressamente abrogata nel testo fornito, essa è sostanzialmente priva di utilità applicativa attuale ed è da considerarsi obsoleta.

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