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Legge

L.R. Umbria 24/2000

Istituzione del fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

Normativa regionaleL.R. Umbria 24/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce, nel bilancio 2000 dell’Umbria, un fondo per finanziare la quota regionale dei programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario. Autorizza la Giunta a variare il bilancio per iscrivere e adeguare le quote di cofinanziamento. La spesa è prevista solo per l’anno 2000; per il 2001 e successivi sarà determinata annualmente con legge di bilancio.

Fondo regionale per il cofinanziamento dei programmi comunitari

Fondo regionale per il cofinanziamento dei programmi comunitari

La legge della Regione Umbria istituisce nel bilancio regionale 2000 un fondo destinato a sostenere il cofinanziamento della quota regionale relativa a programmi e progetti collegati a finanziamenti comunitari. La disciplina è essenzialmente finanziaria e serve a garantire la tempestiva copertura delle esigenze connesse all’attuazione dei programmi europei.

Finalità e ambito di applicazione

Il fondo è destinato al cofinanziamento dei programmi e dei progetti che siano ammessi o ammissibili al finanziamento comunitario. La previsione riguarda quindi gli interventi regionali connessi a programmi comunitari approvati o in corso di approvazione nell’ambito dei relativi regolamenti.

Poteri della Giunta regionale sul bilancio

In relazione all’approvazione, da parte della Commissione europea, dei programmi e dei progetti attuativi di regolamenti comunitari, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie al bilancio di previsione, sia per la competenza sia per la cassa. Tali variazioni possono essere effettuate mediante prelevamento dal fondo istituito dalla legge, al fine di iscrivere in bilancio la quota di cofinanziamento regionale.

La Giunta è inoltre autorizzata ad aggiornare le previsioni di bilancio quando, a seguito di operazioni di riprogrammazione, siano modificate le componenti dei piani finanziari e occorra adeguare le quote di cofinanziamento regionale.

Disciplina finanziaria per l’anno 2000

Per l’esercizio 2000 è autorizzata una spesa complessiva di lire 32.400.000.000, da iscrivere in competenza e cassa al capitolo 9756 di nuova istituzione, denominato "Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari".

La copertura dell’onere è assicurata:

  • per lire 1.800.000.000 mediante pari disponibilità del fondo globale del capitolo 9710 del bilancio di previsione 1999, elenco n. 5, n. ordine 2;
  • per lire 30.600.000.000 mediante la disponibilità prevista sul fondo globale del capitolo 9710 del bilancio di previsione 2000.

La disponibilità riferita all’anno 1999 è iscritta alla competenza dell’anno 2000 in applicazione della normativa regionale di contabilità richiamata dalla legge. Sono conseguentemente apportate al bilancio di previsione le variazioni sia in termini di competenza sia di cassa.

Regime per gli anni successivi

Per gli anni 2001 e seguenti, l’entità della spesa non è predeterminata dalla legge in esame, ma deve essere stabilita annualmente con la legge di bilancio, secondo la disciplina contabile regionale richiamata.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La previsione di spesa specifica e la copertura individuata riguardano l’anno 2000; la norma mantiene rilievo successivo solo per il principio secondo cui gli stanziamenti ulteriori devono essere determinati annualmente con la legge di bilancio.

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