L.R. Umbria 26/2000
Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge umbra disciplina la prima applicazione della riforma costituzionale del 1999: consente assessori esterni, regola loro indennità, rimborsi e trasparenza patrimoniale, istituisce il Gabinetto del Presidente e ne stabilisce personale e incarichi, con copertura finanziaria per il 2000 e aggiornamenti delle norme regionali previgenti. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Prime regole attuative sull’elezione diretta del Presidente e sulla composizione della Giunta regionale
Prime disposizioni attuative sulla Giunta regionale e sul supporto al Presidente
La legge della Regione Umbria detta norme di prima applicazione della riforma costituzionale sull’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e sull’autonomia statutaria. La disciplina riguarda soprattutto la composizione della Giunta, il trattamento economico degli assessori esterni e l’organizzazione della struttura di supporto al Presidente.
Composizione della Giunta e assessori esterni
La Giunta regionale può essere composta anche da soggetti non appartenenti al Consiglio regionale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di consigliere regionale.
Per i componenti della Giunta che non siano consiglieri regionali:
- è prevista un’indennità di importo pari a quella stabilita per i consiglieri regionali, con decurtazione delle ritenute previste dalla normativa regionale richiamata;
- l’indennità decorre dalla data della nomina;
- spettano anche il rimborso delle spese di permanenza e il trattamento di missione secondo la disciplina regionale sui consiglieri;
- si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla pubblicità della situazione patrimoniale.
Struttura di supporto al Presidente della Giunta
Per l’esercizio delle funzioni di direzione politica del Presidente è istituita una struttura di supporto denominata “Gabinetto del Presidente”, la cui composizione è definita con decreto del Presidente.
Il personale del Gabinetto può essere scelto:
- tra i dipendenti regionali;
- tra personale comandato da altre pubbliche amministrazioni;
- oppure mediante contratto privatistico a tempo determinato.
Per il personale regionale o comandato che sia assegnato alla struttura:
- è conservato il trattamento economico in godimento, salvo opzione per il rapporto privatistico;
- in caso di opzione per il contratto privatistico, il dipendente deve collocarsi in aspettativa o fuori ruolo;
- per i dipendenti regionali in aspettativa o fuori ruolo, la sottoscrizione del contratto a termine determina la novazione del rapporto di lavoro;
- alla cessazione del contratto, salvo licenziamento per giusta causa, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica precedente, con conservazione dell’anzianità ai fini giuridici, economici, di quiescenza e previdenza.
Il trattamento economico del personale assunto con contratto di diritto privato è determinato dal decreto istitutivo del Gabinetto.
Il Presidente può inoltre avvalersi di consulenti e incaricati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Tutti i contratti a tempo determinato, gli incarichi e le consulenze cessano automaticamente con la cessazione dalla carica del Presidente.
Disciplina economica e bilancio
Per l’attuazione della legge sono autorizzate spese specifiche per il 2000:
- lire 350.000.000 per gli oneri relativi agli assessori esterni;
- lire 300.000.000 per il funzionamento della struttura di supporto al Presidente.
La copertura è assicurata mediante l’utilizzo di pari disponibilità del fondo globale del bilancio 2000. Sono previste le conseguenti variazioni di bilancio in competenza e cassa. Per gli anni 2001 e successivi la spesa è determinata annualmente in sede di bilancio o di variazione.
Modifiche a norme regionali previgenti e abrogazione
La legge modifica la disciplina regionale sull’indennità di consiglieri e Presidente, stabilendo che la corresponsione decorre:
- per consiglieri regionali e Presidente della Giunta, dalla proclamazione;
- per i componenti della Giunta, dalla nomina.
Vengono inoltre ritoccate alcune disposizioni sulla struttura di supporto contenute in una precedente legge regionale del 1997, eliminando riferimenti specifici al Presidente e alla sua struttura da alcune previsioni.
È infine abrogata la precedente legge regionale del 1973 sulle attribuzioni dei componenti della Giunta regionale, come già modificata nel 1983.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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