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Legge

L.R. Umbria 26/2000

Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni.

Normativa regionaleL.R. Umbria 26/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge umbra disciplina la prima applicazione della riforma costituzionale del 1999: consente assessori esterni, regola loro indennità, rimborsi e trasparenza patrimoniale, istituisce il Gabinetto del Presidente e ne stabilisce personale e incarichi, con copertura finanziaria per il 2000 e aggiornamenti delle norme regionali previgenti. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Prime regole attuative sull’elezione diretta del Presidente e sulla composizione della Giunta regionale

Prime disposizioni attuative sulla Giunta regionale e sul supporto al Presidente

La legge della Regione Umbria detta norme di prima applicazione della riforma costituzionale sull’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e sull’autonomia statutaria. La disciplina riguarda soprattutto la composizione della Giunta, il trattamento economico degli assessori esterni e l’organizzazione della struttura di supporto al Presidente.

Composizione della Giunta e assessori esterni

La Giunta regionale può essere composta anche da soggetti non appartenenti al Consiglio regionale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di consigliere regionale.

Per i componenti della Giunta che non siano consiglieri regionali:

  • è prevista un’indennità di importo pari a quella stabilita per i consiglieri regionali, con decurtazione delle ritenute previste dalla normativa regionale richiamata;
  • l’indennità decorre dalla data della nomina;
  • spettano anche il rimborso delle spese di permanenza e il trattamento di missione secondo la disciplina regionale sui consiglieri;
  • si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla pubblicità della situazione patrimoniale.

Struttura di supporto al Presidente della Giunta

Per l’esercizio delle funzioni di direzione politica del Presidente è istituita una struttura di supporto denominata “Gabinetto del Presidente”, la cui composizione è definita con decreto del Presidente.

Il personale del Gabinetto può essere scelto:

  • tra i dipendenti regionali;
  • tra personale comandato da altre pubbliche amministrazioni;
  • oppure mediante contratto privatistico a tempo determinato.

Per il personale regionale o comandato che sia assegnato alla struttura:

  • è conservato il trattamento economico in godimento, salvo opzione per il rapporto privatistico;
  • in caso di opzione per il contratto privatistico, il dipendente deve collocarsi in aspettativa o fuori ruolo;
  • per i dipendenti regionali in aspettativa o fuori ruolo, la sottoscrizione del contratto a termine determina la novazione del rapporto di lavoro;
  • alla cessazione del contratto, salvo licenziamento per giusta causa, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica precedente, con conservazione dell’anzianità ai fini giuridici, economici, di quiescenza e previdenza.

Il trattamento economico del personale assunto con contratto di diritto privato è determinato dal decreto istitutivo del Gabinetto.

Il Presidente può inoltre avvalersi di consulenti e incaricati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Tutti i contratti a tempo determinato, gli incarichi e le consulenze cessano automaticamente con la cessazione dalla carica del Presidente.

Disciplina economica e bilancio

Per l’attuazione della legge sono autorizzate spese specifiche per il 2000:

  • lire 350.000.000 per gli oneri relativi agli assessori esterni;
  • lire 300.000.000 per il funzionamento della struttura di supporto al Presidente.

La copertura è assicurata mediante l’utilizzo di pari disponibilità del fondo globale del bilancio 2000. Sono previste le conseguenti variazioni di bilancio in competenza e cassa. Per gli anni 2001 e successivi la spesa è determinata annualmente in sede di bilancio o di variazione.

Modifiche a norme regionali previgenti e abrogazione

La legge modifica la disciplina regionale sull’indennità di consiglieri e Presidente, stabilendo che la corresponsione decorre:

  • per consiglieri regionali e Presidente della Giunta, dalla proclamazione;
  • per i componenti della Giunta, dalla nomina.

Vengono inoltre ritoccate alcune disposizioni sulla struttura di supporto contenute in una precedente legge regionale del 1997, eliminando riferimenti specifici al Presidente e alla sua struttura da alcune previsioni.

È infine abrogata la precedente legge regionale del 1973 sulle attribuzioni dei componenti della Giunta regionale, come già modificata nel 1983.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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