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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32953/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la condanna dei resistenti al pagamento di euro 136.131,55 (oltre rivalutazione e interessi) ritenendo immediatamente esigibile il residuo prezzo di euro 635.000,00 relativo alle cessioni societarie del 1° settembre 2006. Si fondavano su preliminari di vendita (20/12/2006 e 01/02/2007) e su procure speciali irrevocabili a vendere, sostenendo che tali atti, unitamente a operazioni effettuate dal terzo Ragno Luigi (compresa una fattura e cessioni apparenti), avessero già prodotto effetti reali di trasferimento: perciò il vincolo contrattuale di non cedere prima delle scadenze sarebbe stato violato e il prezzo residuo divenuto immediatamente esigibile. I resistenti contestavano legittimazione di Bono Claudia, la responsabilità solidale di Ingoglia e la sussistenza degli effetti traslativi, sostenendo che i preliminari e le procure non avevano trasformato le promesse in atti definitivi.

La decisione

Tribunale e Corte d'appello hanno respinto la domanda: i giudici hanno ritenuto che i preliminari con le procure irrevocabili non avessero determinato la produzione immediata di effetti reali (trasferimento formale) e dunque non si era configurata la condizione che rendesse immediatamente esigibile il residuo prezzo. La Corte d'appello ha inoltre escluso la legittimazione attiva di Bono Claudia rispetto alla C.M.P. e la responsabilità di Ingoglia Livia per i preliminari contestati. Con ricorso per cassazione i ricorrenti hanno visto il rigetto di tutte le doglianze; la Cassazione ha dunque respinto il ricorso principale e quello incidentale, compensando parzialmente le spese (per un quarto) e condannando i ricorrenti in solido alla refusione dei residui a favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Regime del rito sommario di cognizione utilizzato; richiamato come disciplina procedurale applicabile ratione temporis.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla disciplina probatoria nel rito sommario (ammissione e valutazione delle prove).

  • art. 115 c.p.c.

    Principio della libera valutazione della prova da parte del giudice; la Corte ha ritenuto non viziata la valutazione di merito sulla base delle risultanze probatorie.

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento delle censure in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) invocate dai ricorrenti; Corte ne ha escluso il fondamento.

  • art. 1456 c.c.

    Riferimento alla qualificazione delle pattuizioni contrattuali come clausola risolutiva o condizione; la Corte ha ritenuto irrilevante la diversa qualificazione formale rispetto all'effetto richiesto (quale trasferimento formale).

  • art. 1186 c.c.

    Richiamato in relazione alla decadenza dal beneficio del termine; Corte ha osservato che la pattuizione convenuta operava comunque in funzione dell'effettivo trasferimento formale e non della mera intenzione.

  • art. 1376 c.c.

    Principio di obbligatorietà dei contratti richiamato nelle argomentazioni sulle pattuizioni tra parti.

  • artt. 1414, 1415, 1417 c.c.

    Norme sulla simulazione contrattuale: i ricorrenti invocavano simulazione dei preliminari, ma la Corte di merito ha ritenuto mancante prova di una volontà simulata volta a dissimulare atti definitivi.

  • artt. 1218 e 1223 c.c.

    Riferimenti sulle obbligazioni e sul risarcimento del danno: la pretesa risarcitoria collegata all'immediata esigibilità è stata rigettata per mancanza del presupposto materiale (trasferimento).

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulle spese di lite: la Corte ha regolato le spese compensando per un quarto e liquidando il residuo a carico dei ricorrenti.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato riguardo all'effetto espansivo in caso di riforma parziale della pronuncia, con conseguenze sul capo accessorio delle spese.

  • art. 324 e 329 c.p.c.

    Norme invocate nel ricorso incidentale relativa alla domanda riconvenzionale per responsabilità processuale aggravata; la Corte ha ritenuto infondata la pretesa.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione alla responsabilità processuale e all'omessa motivazione sul danno, ma la Corte ha confermato la valutazione di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Base normativa per la ripartizione delle spese tra le parti a seguito della soccombenza reciproca non paritaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002 n. 115

    Provvedimento sul contributo unificato: la Corte dispone l'eventuale versamento aggiuntivo a carico dei ricorrenti qualora dovuto.

  • art. 1292 e 1294 c.c.

    Norme sul grado di protezione e soggetti legittimati: richiamate nelle censure sulla legittimazione di Ingoglia e di Bono Claudia; la Corte ha escluso l'estensione della legittimazione per mera appartenenza familiare.

Massime di principio

  • La procura speciale irrevocabile a vendere, anche se conferita congiuntamente a un preliminare, non produce automaticamente effetti reali di trasferimento: permane la necessità dell'atto formale per il passaggio di proprietà.
  • Una clausola che rende il prezzo immediatamente esigibile in caso di cessione a terzi richiede, per far scattare l'obbligo, l'effettivo e formale trasferimento del bene a terzi, non la sola assunzione dell'obbligo di cedere o la mera intenzione.
  • La legittimazione attiva/spettanza di tutela segue i titoli formali: non basta la mera appartenenza allo stesso nucleo familiare per acquisire diritti derivanti da atti sottoscritti da altri.
  • Le richieste di nuove prove o consulenze in sede d'appello vanno fondate sulla loro indispensabilità e pertinenza; la Corte di merito può escluderle se ritiene che gli atti prodotti non modifichino in via decisiva il giudizio già formato.
  • La dimostrazione della simulazione o della realizzazione di effetti traslativi ha onere probatorio gravoso: se esiste contenzioso successivo o manca atto formale di trasferimento, la tesi del trasferimento 'di fatto' è debole.
  • In caso di soccombenza reciproca non paritaria, la ripartizione delle spese può essere compensata in percentuale; le doglianze sulle spese seguono l'esito sostanziale delle doglianze principali.

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