Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32946/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia per vizi del cambio sostituito su un autocarro: l'acquirente (Lanfaloni) convenne Previati chiedendo risarcimento per vizi dell'opera/vendita; in primo grado il Tribunale qualificò il contratto come vendita e condannò il venditore al risarcimento. Previati impugnò in appello (che confermò la sentenza). In cassazione Previati dedusse: (1) violazione dell'art.1495 c.c. (decadenza dalla garanzia) per mancato riconoscimento del presunto riconoscimento dei vizi da parte del venditore; (2) violazione dell'art.2697 c.c. per errata qualificazione e prova del danno da fermo tecnico, lamentando che tale danno non fosse provato in re ipsa; (3) errata applicazione dell'art.1494 c.c. con riferimento alla colpa del venditore (onere della prova); (4) omessa applicazione dell'art.1494 c.c. in ordine alla manleva nei confronti del fornitore. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi, ritenendo fondato il motivo relativo alla prova del danno (art.2697) e infondati gli altri, con rinvio limitato alla quantificazione/accertamento del danno da fermo tecnico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto infondati i motivi relativi al riconoscimento dei vizi e alla colpa del venditore, nonché inammissibile la censura sulla manleva, confermando la possibilità di interpretare le riparazioni ripetute come riconoscimento dei vizi e ribadendo che la colpa del venditore si presume e spetta a lui provare la sua assenza. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla prova del danno da fermo tecnico (art.2697 c.c.), ritenendo che tale danno non sia in re ipsa e debba essere provato con riferimento a spese per mezzo sostitutivo o perdita di ricavi o con presunzioni adeguatamente motivate. Perciò la sentenza impugnata è cassata limitatamente a questo punto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame e nuova valutazione della liquidazione del danno, uniformandosi ai principi enunciati. Il ricorso incidentale condizionato della Martoglio è assorbito.

Norme richiamate

  • art. 1495 c.c.

    Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore (anche desumibile da ripetute riparazioni infruttuose o da dichiarazioni formali) può impedire la decadenza dalla garanzia e quindi esonerare l'acquirente dall'onere della denuncia nei termini; il comportamento concludente del venditore è valutabile dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del fatto dedotto in giudizio grava sulla parte che lo enuncia: il danno da fermo tecnico non è provato in re ipsa ma richiede prova della spesa per mezzo sostitutivo o della perdita di ricavi, oppure presunzioni adeguatamente sostenute.

  • art. 1494 c.c.

    Una volta provati i vizi e il nesso causale, la colpa del venditore si presume e grava sul venditore l'onere di dimostrare l'assenza di colpa o che il difetto derivi da responsabilità di terzi; il comportamento omissivo o ritardato del venditore può integrare la sua colpa.

  • art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione (richiamato come fondamento delle doglianze di diritto).

  • art. 378 c.p.c.

    Norme procedurali relative alle memorie e agli atti nel processo di cassazione (richiamata nella fase istruttoria e nelle memorie depositate).

Massime di principio

  • Il comportamento del venditore che effettua ripetute riparazioni senza risultato può essere valutato come riconoscimento dei vizi e impedire la sua eccezione di decadenza: il compratore può non aver più l'onere della denuncia formale se emerge un chiaro riconoscimento.
  • Una volta provati i vizi e il nesso causale, la presunzione di colpa grava sul venditore: spetta al venditore fornire prova liberatoria dell'assenza di colpa (es. che il difetto deriva da fatto di terzi o impossibilità di diagnosi).
  • Il danno da 'fermo tecnico' non è liquidabile automaticamente in re ipsa: è necessario provare concretamente o la spesa sostenuta per un mezzo sostitutivo o la perdita di ricavi derivante dalla mancata o ridotta utilizzazione del veicolo, oppure costruire un percorso di presunzioni adeguatamente argomentato.
  • Nelle domande di manleva del venditore verso il proprio fornitore è essenziale dimostrare il nesso causale ininterrotto tra il difetto originario e il danno: ritardi o condotte omissive del venditore possono interrompere tale nesso e far ricadere la responsabilità sul venditore stesso.
  • Le valutazioni probatorie e le ricostruzioni fattuali del giudice di merito sono vincolanti in cassazione salvo violazioni di diritto o vizi motivazionali; le doglianze che si limitano a diverso apprezzamento delle prove sono inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.