Cassazione Civile, Sentenza n. 32946/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia per vizi del cambio sostituito su un autocarro: l'acquirente (Lanfaloni) convenne Previati chiedendo risarcimento per vizi dell'opera/vendita; in primo grado il Tribunale qualificò il contratto come vendita e condannò il venditore al risarcimento. Previati impugnò in appello (che confermò la sentenza). In cassazione Previati dedusse: (1) violazione dell'art.1495 c.c. (decadenza dalla garanzia) per mancato riconoscimento del presunto riconoscimento dei vizi da parte del venditore; (2) violazione dell'art.2697 c.c. per errata qualificazione e prova del danno da fermo tecnico, lamentando che tale danno non fosse provato in re ipsa; (3) errata applicazione dell'art.1494 c.c. con riferimento alla colpa del venditore (onere della prova); (4) omessa applicazione dell'art.1494 c.c. in ordine alla manleva nei confronti del fornitore. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi, ritenendo fondato il motivo relativo alla prova del danno (art.2697) e infondati gli altri, con rinvio limitato alla quantificazione/accertamento del danno da fermo tecnico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto infondati i motivi relativi al riconoscimento dei vizi e alla colpa del venditore, nonché inammissibile la censura sulla manleva, confermando la possibilità di interpretare le riparazioni ripetute come riconoscimento dei vizi e ribadendo che la colpa del venditore si presume e spetta a lui provare la sua assenza. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla prova del danno da fermo tecnico (art.2697 c.c.), ritenendo che tale danno non sia in re ipsa e debba essere provato con riferimento a spese per mezzo sostitutivo o perdita di ricavi o con presunzioni adeguatamente motivate. Perciò la sentenza impugnata è cassata limitatamente a questo punto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame e nuova valutazione della liquidazione del danno, uniformandosi ai principi enunciati. Il ricorso incidentale condizionato della Martoglio è assorbito.
Norme richiamate
art. 1495 c.c.
Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore (anche desumibile da ripetute riparazioni infruttuose o da dichiarazioni formali) può impedire la decadenza dalla garanzia e quindi esonerare l'acquirente dall'onere della denuncia nei termini; il comportamento concludente del venditore è valutabile dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova del fatto dedotto in giudizio grava sulla parte che lo enuncia: il danno da fermo tecnico non è provato in re ipsa ma richiede prova della spesa per mezzo sostitutivo o della perdita di ricavi, oppure presunzioni adeguatamente sostenute.
art. 1494 c.c.
Una volta provati i vizi e il nesso causale, la colpa del venditore si presume e grava sul venditore l'onere di dimostrare l'assenza di colpa o che il difetto derivi da responsabilità di terzi; il comportamento omissivo o ritardato del venditore può integrare la sua colpa.
art. 360 c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione (richiamato come fondamento delle doglianze di diritto).
art. 378 c.p.c.
Norme procedurali relative alle memorie e agli atti nel processo di cassazione (richiamata nella fase istruttoria e nelle memorie depositate).
Massime di principio
- Il comportamento del venditore che effettua ripetute riparazioni senza risultato può essere valutato come riconoscimento dei vizi e impedire la sua eccezione di decadenza: il compratore può non aver più l'onere della denuncia formale se emerge un chiaro riconoscimento.
- Una volta provati i vizi e il nesso causale, la presunzione di colpa grava sul venditore: spetta al venditore fornire prova liberatoria dell'assenza di colpa (es. che il difetto deriva da fatto di terzi o impossibilità di diagnosi).
- Il danno da 'fermo tecnico' non è liquidabile automaticamente in re ipsa: è necessario provare concretamente o la spesa sostenuta per un mezzo sostitutivo o la perdita di ricavi derivante dalla mancata o ridotta utilizzazione del veicolo, oppure costruire un percorso di presunzioni adeguatamente argomentato.
- Nelle domande di manleva del venditore verso il proprio fornitore è essenziale dimostrare il nesso causale ininterrotto tra il difetto originario e il danno: ritardi o condotte omissive del venditore possono interrompere tale nesso e far ricadere la responsabilità sul venditore stesso.
- Le valutazioni probatorie e le ricostruzioni fattuali del giudice di merito sono vincolanti in cassazione salvo violazioni di diritto o vizi motivazionali; le doglianze che si limitano a diverso apprezzamento delle prove sono inammissibili.
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