Cassazione Civile, Sentenza n. 32950/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso di Canale mirava a censurare la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato il decreto ingiuntivo conseguente al rogito di cessione delle aree (4/9/1992) e al successivo rogito (28/2/1996), ritenendo Canale solidalmente responsabile, con il Consorzio e gli altri consorziati, del conguaglio dell'indennità di esproprio e di spese accessorie. Il motivo decisivo accolto contestava la manifesta contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello: da una parte la Corte aveva qualificato l'operazione come acquisto del Comune a favore del Consorzio con successiva cessione del Consorzio ai singoli consorziati (quindi responsabilità del Consorzio e dei consorziati ai sensi dell'art. 2615 c.c.); dall'altra la Corte aveva affermato che il rogito aveva ottenuto una 'trascrizione diretta' a favore dei singoli acquirenti (spendita del nome), ossia un trasferimento diretto dal Comune ai consorziati. La Suprema Corte ha ritenuto tali affermazioni inconciliabili e ha chiesto nuova e coerente valutazione della qualificazione negoziale dei singoli atti e della relativa responsabilità. Altri motivi invocati riguardavano nullità/validità della clausola di garanzia del 1996, la determinabilità dell'obbligazione per relationem e la spettanza delle spese giudiziali nel conguaglio; questi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione art.132 c.p.c. per motivazione contraddittoria), ha cassato la sentenza della Corte d'appello limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. La rinvio ha lo scopo di una rinnovata e coerente valutazione in ordine a: qualificazione del rogito del 4/9/1992 (se trasferimento a favore del Consorzio con successiva cessione o trasferimento diretto ai consorziati mediante spendita del nome), operatività e portata dell'atto del 28/2/1996 (se meramente ricognitivo o atto che costituisce garanzia), e conseguente disciplina della responsabilità (art. 2615 c.c.) e dell'ambito del conguaglio (anche rispetto alla normativa regionale). I restanti motivi di cassazione sono stati dichiarati assorbiti. Conseguentemente la pronuncia di merito è annullata per il profilo indicato e la controversia torna in appello per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 2615 c.c.
Regola la responsabilità del fondo consortile e dei consorziati per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio "per conto" dei singoli consorziati: se il consorzio agisce nell'interesse ma in nome proprio la responsabilità può ricadere anche sui consorziati in via solidale; occorre accertare se vi sia stata spendita del nome o semplice gestione in nome proprio.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Imposta il dovere motivazionale delle decisioni civili; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse manifestamente contraddittoria e dunque viziata ai sensi di tale norma.
art. 360 c.p.c.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la decisione ha accolto il motivo principale fondato su vizio di motivazione (n.4) e ha assorbito gli altri motivi invocati dal ricorrente.
legge Regione Veneto n. 61/1985, art. 62, secondo comma
Disciplina la procedura e gli effetti nelle lottizzazioni coatte e stabilisce che il Consorzio, formato dalla maggioranza, sia tenuto al pagamento dell'indennità di esproprio così da rendere neutrale la posizione del Comune; la Corte territoriale aveva richiamato tale norma per sostenere l'obbligo di conguaglio comprensivo di accessori.
art. 1388 c.c.
Richiamata dal ricorrente in tema di effetti dell'acquisto in nome e per conto; va valutata in connessione con la spendita del nome e la qualificazione dell'operazione negoziale.
art. 1363 c.c.
Richiama i criteri interpretativi del contratto; la Corte di legittimità ha censurato l'interpretazione incongruente applicata dalla Corte d'appello al testo negoziale.
art. 1346 c.c.
Rilevante rispetto alla determinabilità dell'oggetto della prestazione; impugnato in relazione alla presunta impossibilità di determinare una garanzia per obbligazione futura non ancora quantificata.
art. 1373 c.c.
Rinvocata dal ricorrente in ordine al recesso e alle sue conseguenze sulla validità degli impegni di garanzia; la Corte d'appello non aveva esaminato compiutamente tale profilo, che è comunque stato assorbito dal motivo principale.
art. 54, primo comma, d.P.R. n. 380/2001
Norma sul procedimento di opposizione alla stima dell'indennità: il ricorrente ha sostenuto che l'obbligazione di conguaglio sorga solo dopo la determinazione giudiziale dell'indennità; la Cassazione ha ritenuto necessaria una nuova valutazione in appello.
art. 112 c.p.c.
Principio di decisione nei limiti della domanda; il ricorrente censurava la pronuncia sulla spettanza di spese accessorie non chiaramente dedotte, ma la questione è stata assorbita dal motivo principale.
artt. 1362, 1364, 1366 c.c.
Norme interpretative e integrative del contratto richiamate dal ricorrente per contestare l'ermeneutica applicata dalla Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto necessario un riesame coerente del testo contrattuale e della volontà delle parti.
art. 378 c.p.c.
Norma procedurale citata in relazione alle memorie depositate dalle parti e dal P.M.; presente nelle fasi processuali ante cassazione.
Massime di principio
- La qualificazione formale del comportamento del consorzio (se agisce 'in nome e per conto' con spendita del nome o 'in nome proprio' nell'interesse dei consorziati) è determinante per stabilire chi sia obbligato verso i terzi: l'analisi deve partire da atto costitutivo, procure, delibere consortili e dal testo integrale del rogito.
- Se il contratto contiene passaggi apparenti o formulazioni contraddittorie (es. prima acquisto dal Comune dal Consorzio e poi trasferimenti diretti ai consorziati), il giudice deve ricostruire coerentemente la volontà delle parti; motivazioni inconciliabili possono portare alla cassazione per vizio di motivazione.
- Le clausole che prevedono garanzie o accolli su obbligazioni future non determinate devono essere interpretate con attenzione: la determinabilità per relationem è possibile ma richiede che gli elementi per la quantificazione siano ragionevolmente individuabili o che la clausola esprima la volontà comune di assumere l'obbligazione conoscendo i criteri di determinazione.
- Nelle lottizzazioni disciplinate da normative regionali esistono tutele specifiche (es. obbligo di rendere neutrale il costo per il Comune): va sempre verificata la portata di tali norme rispetto al conguaglio dell'indennità e alla spettanza di interessi e spese.
- In un giudizio di impugnazione, contestare efficacemente la motivazione contraddittoria del giudice di merito è spesso un percorso efficace in Cassazione: il vizio di motivazione può portare ad annullamento e rinvio per un nuovo e coerente esame dei fatti e del diritto.
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