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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32982/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Edison aveva chiesto il rimborso delle accise sul gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica per il periodo 01/01/2004-31/05/2007, sulla base dell'efficacia diretta dell'art. 14, n.1, lett. a) della direttiva 2003/96/CE (Corte di giustizia, C-226/07). L'ADM ha negato il rimborso tacitamente e, in sede di giudizio, ha sostenuto che l'imposta fosse stata traslata su terzi (quindi impedendo il rimborso) deducendo tale traslazione anche dall'analisi dei bilanci di Edison. La CTR ha rigettato l'appello di Edison ritenendo: a) parte delle istanze decedute perché il termine biennale decorreva dalla data dei singoli versamenti; b) che la non contestazione dell'utilizzo diretto non escludeva la traslazione; c) che Edison non avesse provato il contrario rispetto alle presunzioni dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando che, per pagamenti indebitamente versati ab origine in forza della direttiva, il termine biennale di decadenza decorre dalla data del singolo versamento), ha accolto il secondo motivo (ritenendo insufficiente l'accertamento operato dalla CTR in ordine alla prova della traslazione e dell'effettivo arricchimento) e ha assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame; la decisione contiene inoltre la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE del Consiglio (art. 14, n.1, lett. a))

    Attribuisce un regime di esenzione per i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica; la Corte di giustizia (C-226/07) ha riconosciuto efficacia diretta, rilevando che i versamenti indebitamente effettuati sono tali ab origine.

  • Art. 14, comma 2, TUA (Testo Unico Accise)

    Stabilisce il termine biennale di decadenza per le istanze di rimborso; la Corte ha confermato che, quando il pagamento è indebito ab origine per efficacia diretta della normativa comunitaria, il termine decorre dalla data del singolo versamento.

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (art. 29, comma 2)

    «I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni».

    La prova della mancata traslazione grava sull'Amministrazione (ADM); la norma proibisce che gli uffici assumano la traslazione con semplici presunzioni, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

  • Art. 2729 cod. civ.

    Consente all'Amministrazione di provare fatti (qui: la traslazione) mediante presunzioni, purché queste siano gravi, precise e concordanti; le presunzioni semplici non sono ammesse per escludere il diritto al rimborso.

  • Art. 2697 cod. civ.

    Stabilisce l'onere della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo; nel contesto tributario il fatto impeditivo della traslazione spetta all'ADM provarlo.

  • D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26

    Richiamato come intervento normativo successivo al periodo controverso; la Corte precisa che, anche prima dell'adozione del decreto, la direttiva produceva effetti diretti secondo la giurisprudenza comunitaria.

  • Art. 56, comma 1, TUA

    «Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto».

    Il meccanismo di compensazione può incidere sulla qualificazione del versamento come indebito in corso di rapporto; la Corte distingue i casi in cui il versamento è indebito ab origine (termine biennale decorre dal versamento) da quelli assoggettati al meccanismo di compensazione.

  • Legge 6 febbraio 2007, n. 13 (art. 21) - modifica art. 29 l. n. 428/1990

    Ha introdotto l'ultimo inciso dell'art. 29, comma 2 (a decorrere dal 04/03/2007), ma la Corte rileva che la portata innovativa della modifica è trascurabile rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria.

Massime di principio

  • Il termine biennale di decadenza per il rimborso di accise indebitamente versate decorre dalla data del singolo versamento quando il pagamento è indebito ab origine a causa dell'efficacia diretta di una norma comunitaria.
  • L'onere di provare la traslazione dell'imposta su altri soggetti grava sull'Amministrazione (ADM); non può essere assunto automaticamente né fondato su presunzioni semplici.
  • L'ADM può ricorrere a presunzioni per dimostrare la traslazione, ma queste devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.; presunzioni generiche o basate sul 'così avviene di solito' non sono sufficienti.
  • La mera iscrizione di un costo in bilancio non è di per sé prova della traslazione; tuttavia, se l'imposta è chiaramente contabilizzata tra i costi di produzione (es. voce B)6 del bilancio), tale elemento diventa indizio significativo e può integrare prova ai sensi dell'art. 2729 c.c.
  • La traslazione può verificarsi anche se il soggetto che paga l'accisa è l'utilizzatore finale del prodotto energetico: la tassa può essere trasferita sul prezzo dell'energia prodotta e quindi sostenuta dai consumatori dell'energia.
  • L'Amministrazione deve altresì provare l'effettivo arricchimento del contribuente derivante dalla mancata traslazione, quando deduca questo come motivo per negare il rimborso.
  • In mancanza di un accertamento concreto e motivato (bilancio analitico, elementi indiziari gravi, prova dell'arricchimento), i provvedimenti di diniego del rimborso possono essere annullati e la controversia rinviata per nuovo esame.

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