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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32727/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela oppure, in subordine, l'intervenuta prescrizione. La doglianza si fondava sull'assunto che, in base alla pena base irrogata dal giudice di merito, fosse stato in realtà escluso il riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.; da ciò il ricorrente traeva la conclusione che, dopo la riforma Cartabia, il fatto sarebbe stato perseguibile a querela e che, comunque, alla data indicata nel ricorso il termine massimo di prescrizione fosse già maturato. La Cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, osservando che entrambe le sentenze di merito avevano invece riconosciuto le aggravanti contestate, in particolare quella relativa alla sottrazione di energia elettrica destinata a pubblico esercizio o pubblica utilità mediante modalità fraudolente. Da tale qualificazione discendeva la procedibilità d'ufficio e l'assenza di prescrizione maturata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura era generica e assertiva, non confrontandosi con le motivazioni della sentenza impugnata, che aveva confermato le aggravanti ex art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p. Poiché si trattava di furto pluriaggravato, il reato restava perseguibile d'ufficio anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022, e non risultava decorso il termine massimo di prescrizione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    Le aggravanti contestate e ritenute dai giudici di merito rendono il fatto un furto pluriaggravato, con conseguente procedibilità d'ufficio.

  • d.lgs. 150/2022

    Le modifiche al regime di procedibilità dei furti non si applicano quando ricorrono circostanze aggravanti ex art. 625 c.p., salvo l'eccezione espressamente richiamata dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali segue la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per escludere che nel caso concreto vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel delitto di furto, la procedibilità a querela introdotta dalla riforma non opera quando il fatto è aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p.; in tale ipotesi il reato resta perseguibile d'ufficio.
  • Quando la sentenza di merito ha espressamente riconosciuto le aggravanti contestate, il ricorso che assuma l'esclusione di tali aggravanti è generico e manifestamente infondato se non si confronta con la motivazione impugnata.
  • Per sostenere la maturazione della prescrizione è necessario confrontarsi con la corretta qualificazione giuridica del fatto e con le aggravanti ritenute; se il reato è pluriaggravato, il termine prescrizionale va calcolato secondo tale qualificazione.
  • L'errore favorevole all'imputato contenuto nella pena base indicata dal giudice di merito non è emendabile in cassazione se non è stato oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di assenza di colpa, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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