Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 863/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale di acquisizione cautelativa di armi e munizioni redatto dal Commissariato di P.S. "-OMISSIS-" in data 30 maggio 2026 ai sensi dell'art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. a carico del ricorrente; e per l’annullamento con il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 13/7/2026: del diniego della Prefettura di Milano di accesso agli atti ed estrazione, formulata a mezzo pec del 26.6.2026, di copia di tutti i documenti amministrativi afferenti al procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione/revoca del porto d'armi e all'adozione di provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni – Prot. n. -OMISSIS- 1^ O.S.P., comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 notificata in data 23 giugno 2026, con particolare riferimento: 1) la nota del Commissariato di P.S. "-OMISSIS-" pervenuta in data 18.06.2026, richiamata nella comunicazione di avvio del procedimento, con la quale è stato comunicato il ritiro cautelativo del porto d'armi e dell'arma in possesso dello scrivente; 2) il verbale di ritiro cautelativo del porto d'armi e dell'arma; ogni ulteriore documentazione istruttoria acquisita o comunque in possesso della Prefettura e dell'autorità di P.S. procedente, ivi inclusi verbali, segnalazioni, annotazioni di polizia, relazioni informative e ogni altro atto comunque riferibile al procedimento de quo e ai fatti oggetto di valutazione.

Giustizia amministrativa202602280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di acquisizione cautelativa di armi e munizioni adottato dalla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.; nel ricorso incidentale, diniego prefettizio di accesso agli atti del procedimento relativo al porto d'armi e al divieto di detenzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il verbale di acquisizione cautelativa di armi e munizioni redatto dalla Polizia di Stato il 30 maggio 2026 ai sensi dell'art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. Ha inoltre proposto ricorso incidentale contro il diniego della Prefettura di Milano di accesso e di estrazione di copia degli atti del procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione o revoca del porto d'armi e all'eventuale divieto di detenzione di armi e munizioni, inclusi la nota del Commissariato richiamata nella comunicazione di avvio, il verbale di ritiro cautelativo e gli ulteriori atti istruttori, segnalazioni, annotazioni e relazioni informative. La domanda cautelare è stata valutata con riferimento sia al fumus boni iuris sia al periculum in mora. Il ricorrente sosteneva implicitamente l'illegittimità del ritiro cautelativo e lamentava il diniego di accesso agli atti; il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, in sede di sommario esame e salvi ulteriori approfondimenti anche alla luce degli atti che l'amministrazione si appresta ad adottare e dell'esito dell'accesso, che la presenza di una denuncia per atti persecutori legittimi l'adozione di atti cautelativi di ritiro delle armi. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che, allo stato, il provvedimento non pare avere inciso in senso risolutorio sulla condizione lavorativa del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.

    La disposizione costituisce la base normativa del verbale di acquisizione cautelativa di armi e munizioni; il TAR ha ritenuto che la presenza di una denuncia per atti persecutori legittimi l'adozione di atti cautelativi di ritiro delle armi.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato nella comunicazione di avvio del procedimento relativo alla sospensione o revoca del porto d'armi e all'eventuale divieto di detenzione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La presenza di una denuncia per atti persecutori può integrare, in sede cautelare e salvo il successivo approfondimento istruttorio, un presupposto idoneo a legittimare il ritiro cautelativo di armi e munizioni ai sensi dell'art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento di ritiro cautelativo di armi richiede anche la dimostrazione di un pregiudizio grave e attuale; tale requisito può essere escluso quando, allo stato degli atti, il provvedimento non abbia prodotto effetti risolutori sulla condizione lavorativa dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.