Sentenza del 05/10/2015 n. 3635 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Iva - applicazione studi di settore - incongruità dei ricavi - presenza di irregolarità nelle scritture contabili o inattendibilità delle stesse - non necessaria - sufficienti anche presunzioni semplici purchè gravi, precise e concordanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. È stato ritenuto che, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, non sia necessaria la preventiva dimostrazione di gravi irregolarità contabili o dell'inattendibilità delle scritture. L'accertamento può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, nel rispetto del contraddittorio con il contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione degli studi di settore e la determinazione dei maggiori ricavi, sostenendo che tale accertamento non fosse legittimo in assenza di gravi irregolarità nelle scritture contabili o di una loro inattendibilità.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973
La norma consente l'accertamento analitico-induttivo dei redditi anche mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Non richiede necessariamente l'esistenza di gravi irregolarità formali o sostanziali nelle scritture contabili.
Studi di settore
Gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo di ricostruzione dei ricavi o compensi. La loro applicazione non determina automaticamente l'imposta dovuta, ma richiede il contraddittorio e una valutazione complessiva degli elementi del caso concreto.
Cassazione, Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635
Gli studi di settore rappresentano presunzioni semplici idonee a fondare l'accertamento solo se corroborate da ulteriori elementi e se caratterizzate da gravità, precisione e concordanza; il contribuente deve poter fornire elementi contrari nell'ambito del contraddittorio.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può applicare gli studi di settore anche quando la contabilità appare formalmente regolare; non è indispensabile dimostrare preventivamente gravi irregolarità contabili.
- Lo scostamento dai risultati degli studi di settore, da solo, non dovrebbe essere considerato una prova automatica e definitiva dei maggiori ricavi: occorrono elementi ulteriori e una motivazione adeguata.
- Le presunzioni semplici possono sostenere l'accertamento fiscale se risultano gravi, precise e concordanti; il contribuente può contrastarle dimostrando circostanze concrete che giustifichino lo scostamento.
- Il contraddittorio con il contribuente è essenziale per valutare la concreta attendibilità dello studio di settore e le peculiarità dell'attività esercitata.
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