Sentenza del 05/10/2015 n. 7917 - Comm. Trib. Prov. Milano
TARSU - Pallet - Locali utilizzati per imballaggio e sballaggio di pallet - Assoggettabilità all'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa parte di magazzino destinata alle attività di imballaggio e sballaggio dei pallet non è esente dalla TARSU, poiché in tali locali i pallet sono utilizzati come beni da imballaggio e non costituiscono necessariamente rifiuti. L'esenzione o l'esclusione dalla tassa non può quindi essere riconosciuta sulla base della sola presenza o movimentazione dei pallet.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i locali destinati alle operazioni di imballaggio e sballaggio dei pallet dovessero essere esclusi dall'imposizione, presumibilmente perché collegati alla produzione o gestione di rifiuti da imballaggio. La sentenza distingue però tra pallet ancora utilizzabili, che costituiscono beni da imballaggio quando sono impiegati per il trasporto e successivamente riciclati o reimpiegati, e pallet divenuti rifiuti da imballaggio terziario, condizione che ricorre soltanto quando si rompono e non sono più riparabili al termine del ciclo di reimpiego.
Norme richiamate
TARSU
L'assoggettamento alla tassa dipende dalla produzione o detenzione di rifiuti nei locali e non viene meno per il solo fatto che nei locali siano svolte operazioni di imballaggio e sballaggio. L'esclusione deve essere dimostrata in relazione a specifiche aree e alla concreta natura dei materiali presenti.
Disciplina dei rifiuti da imballaggio terziario
Il pallet in legno diventa rifiuto da imballaggio terziario soltanto quando, dopo il ciclo di reimpiego, si rompe e non è più riparabile. Finché viene utilizzato per il trasporto e può essere riciclato o reimpiegato, resta un bene da imballaggio.
Massime di principio
- La qualificazione di un materiale come rifiuto non dipende dalla sua semplice presenza in un magazzino, ma dal fatto che il detentore se ne disfi o debba disfarsene e dalla sua effettiva inutilizzabilità.
- I locali non sono automaticamente esenti dalla TARSU perché vi si manipolano materiali destinati, eventualmente in futuro, a diventare rifiuti; occorre provare che specifiche superfici siano escluse dalla produzione o detenzione di rifiuti tassabili.
- Per ottenere un'esenzione o una riduzione occorre distinguere concretamente le aree, documentare le attività svolte e dimostrare la natura dei materiali e dei rifiuti prodotti.
- I pallet riutilizzabili o riciclabili devono essere considerati beni da imballaggio, mentre solo quelli rotti e non riparabili possono essere trattati come rifiuti da imballaggio terziario.
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