Sentenza del 05/10/2015 n. 273 - Comm. Trib. Prov. Biella
Accertamento - Sottoscrizione delega - Data certa anteriore - Necessaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'Ufficio non ha fornito la prova necessaria della preesistenza della delega rispetto all'adozione dell'avviso. L'atto di accertamento è quindi risultato viziato per carenza di prova circa la legittimazione del sottoscrittore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'atto di accertamento perché l'Ufficio non aveva dimostrato che l'ordine di servizio contenente la delega di firma fosse stato formato e sottoscritto anteriormente all'esercizio del potere di accertamento. La semplice produzione dell'ordine di servizio non era sufficiente, in assenza di una data certa anteriore; inoltre, la mera sottoscrizione dell'avviso di accertamento non poteva provare retroattivamente l'esistenza della delega.
Massime di principio
- Quando la validità di un atto amministrativo dipende da una delega di firma, l'Amministrazione deve dimostrare non solo l'esistenza della delega, ma anche che essa fosse efficace e anteriore all'adozione dell'atto.
- La produzione in giudizio di un ordine di servizio privo di data certa non dimostra, da sola, che la delega fosse già esistente al momento dell'accertamento.
- La sottoscrizione dell'atto impugnato non può essere utilizzata come prova retroattiva della data di formazione dell'ordine di servizio o della delega.
- In situazioni analoghe, è opportuno verificare la presenza di elementi oggettivi idonei a conferire data certa alla delega, come protocollazione, registrazione, pubblicazione, notificazione o altri documenti ufficiali coevi.
- L'assenza di prova sulla delega o sulla sua anteriorità può comportare l'invalidità dell'atto, soprattutto quando la delega costituisce il presupposto della competenza del soggetto che lo ha sottoscritto.
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