Sentenza del 05/10/2015 n. 2072 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Irpef - Redditi diversi - Plusvalenza da alienazione di immobili - Valore definito ai fini dell'imposta di registro - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito del venditore assumendo, come corrispettivo della cessione immobiliare, il maggior valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro e definito dall'acquirente mediante accertamento con adesione. Il ricorrente contestava tale rettifica, sostenendo che il valore utilizzato per l'imposta di registro non dimostrasse l'effettivo prezzo pagato e percepito nella compravendita, necessario per determinare la plusvalenza imponibile ai fini IRPEF.
La decisione
La rettifica è stata ritenuta illegittima. Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro, anche se definito dall'acquirente in sede di accertamento con adesione, non costituisce da solo una presunzione grave, precisa e concordante idonea a dimostrare il maggior corrispettivo percepito dal venditore. Ai fini della plusvalenza IRPEF deve essere accertato il prezzo effettivamente versato dall'acquirente e ricevuto dal venditore, non il semplice valore venale dell'immobile.
Norme richiamate
IRPEF - disciplina delle plusvalenze immobiliari
La plusvalenza imponibile deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivamente conseguito dal venditore, dedotti i costi inerenti, e non sulla base automatica del valore venale accertato ai fini di un'altra imposta.
Accertamento con adesione
La definizione dell'accertamento ai fini dell'imposta di registro da parte dell'acquirente produce effetti nell'ambito di quel rapporto tributario, ma non prova automaticamente che il venditore abbia percepito un corrispettivo maggiore.
Principio delle presunzioni gravi, precise e concordanti
Un maggior valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro può costituire, al più, un elemento indiziario; per rettificare la plusvalenza del venditore occorrono ulteriori elementi idonei a dimostrare l'effettivo pagamento e incasso del maggior prezzo.
Massime di principio
- Il valore di un immobile determinato ai fini dell'imposta di registro non coincide automaticamente con il prezzo effettivamente pattuito tra le parti.
- L'Amministrazione finanziaria non può rettificare la plusvalenza IRPEF del venditore basandosi esclusivamente sul maggior valore accertato o definito dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro.
- Per dimostrare un maggior corrispettivo imponibile sono necessari elementi concreti, come pagamenti non dichiarati, documentazione bancaria, scritture, dichiarazioni o altri indizi convergenti.
- L'accertamento con adesione sottoscritto da una parte non vincola automaticamente l'altra parte né dimostra, da solo, l'effettiva corresponsione del maggior prezzo.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra valore venale o catastale fiscalmente rilevante e corrispettivo realmente pagato e percepito, che costituisce il dato centrale per il calcolo della plusvalenza del venditore.
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