Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10461/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di anni uno e mesi tre di arresto ed euro 2.000 di ammenda per detenzione/porto di armi o oggetti atti a offendere e per possesso di chiavi o grimaldelli, con applicazione della continuazione. Il ricorso per cassazione denunciava illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando: il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975; il diniego delle attenuanti generiche; la mancata adeguata motivazione sulla misura dell'aumento per la continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sull'attenuante speciale e sulle attenuanti generiche riproponessero questioni già esaminate e respinte dalla Corte di appello con motivazione congrua e puntuale, fondata su più elementi fattuali (luogo del controllo, presenza di arnesi da scasso, rinvenimento di quattro coltelli, precedenti penali e assenza di indici positivi nel comportamento processuale). Quanto alla doglianza sull'aumento per la continuazione, ha rilevato che il motivo era stato genericamente dedotto in appello e, quindi, non poteva essere utilmente riproposto in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    L'attenuante speciale non è riconoscibile quando gli elementi fattuali del caso escludono la minore offensività o la sussistenza delle condizioni previste dalla norma.

  • art. 707 cod. pen.

    Norma incriminatrice contestata in concorso con il reato in materia di armi; non viene affrontata nel merito, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975

    La Corte richiama il precedente esame di merito e approva la valutazione negativa dell'attenuante sulla base di elementi oggettivi sintomatici della finalità predatoria e della pronta disponibilità degli arnesi/coltelli.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di precedenti penali significativi e di assenza di elementi positivi desumibili dalla condotta processuale.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limita a riproporre in modo generico le stesse doglianze già prospettate in appello e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la relativa motivazione.
  • Il diniego dell'attenuante speciale prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 può essere sorretto da un quadro fattuale complessivo che evidenzi la concreta pericolosità della situazione, la disponibilità immediata degli strumenti e indici sintomatici di finalità predatoria.
  • Le attenuanti generiche possono essere legittimamente escluse quando il giudice valorizza negativamente i precedenti penali dell'imputato e constata l'assenza di elementi positivi nel comportamento processuale.
  • La doglianza sulla misura dell'aumento per la continuazione deve essere specificamente dedotta nei motivi di appello; se dedotta in modo generico, non può essere utilmente riproposta in cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.