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Legge

L.R. FVG 20/2020

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.

Normativa regionaleL.R. FVG 20/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia: ridefinisce gli obblighi di equilibrio, debito e spesa di personale degli enti locali, introduce monitoraggi e sanzioni, abroga varie disposizioni della l.r. 18/2015 e disciplina la concertazione annuale delle politiche di sviluppo e degli investimenti sovracomunali. Si applica dal 1° gennaio 2021, con alcune disposizioni transitorie e la prima delibera attuativa entro il 31 gennaio 2021.

Riforma della finanza locale e concertazione degli investimenti nel Friuli Venezia Giulia

Riforma della finanza locale e concertazione degli investimenti nel Friuli Venezia Giulia

La legge interviene in modo organico sulla disciplina della finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia, modificando la legge regionale n. 18/2015 e introducendo nuove regole sulla concertazione delle politiche di sviluppo. Il provvedimento ridefinisce gli obblighi finanziari degli enti locali, rafforza i monitoraggi regionali e disciplina il finanziamento di investimenti strategici sovracomunali.

Obblighi di finanza pubblica degli enti locali

Il sistema regionale degli obblighi di finanza pubblica è ricondotto a tre profili fondamentali: equilibrio di bilancio, sostenibilità del debito e sostenibilità della spesa di personale. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce con deliberazione termini e modalità per il rispetto di tali obblighi.

Inoltre, gli enti locali devono concorrere alla razionalizzazione e al contenimento della spesa nell’ambito del concorso finanziario previsto dalla disciplina regionale, anche nel rispetto degli obblighi di coordinamento e delle misure statali espressamente recepite. La misura del concorso finanziario può essere aggiornata a seguito della revisione, tramite Accordo, dei rapporti finanziari fra Stato e Regione.

Equilibrio di bilancio

L’equilibrio di bilancio è rinviato alla normativa statale. La legge regionale non ne ridetermina i contenuti, ma ne prende atto come parametro generale di riferimento per gli enti locali della Regione.

Sostenibilità del debito

Gli enti locali devono mantenere il debito entro un valore soglia, nel rispetto anche dell’articolo 204 del TUEL. Il valore soglia è costruito come rapporto percentuale tra spesa per rimborso prestiti e entrate correnti, utilizzando i dati del rendiconto di gestione e quelli ricavati dal Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

La soglia può essere differenziata per classi demografiche. La Giunta regionale definisce con deliberazione:

  • il valore soglia;
  • le classi demografiche;
  • la modulazione e differenziazione rispetto al valore medio di ciascuna classe;
  • ogni altro aspetto relativo al parametro di sostenibilità del debito.

Gli enti sopra soglia devono rientrare entro cinque anni dal successivo esercizio rispetto a quello in cui è rilevato il superamento; per i Comuni istituiti per fusione il termine è di sei anni. Gli enti sotto soglia possono aumentare il debito fino al raggiungimento del limite.

Sostenibilità della spesa di personale

La spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP, deve restare entro un valore soglia. Quest’ultimo è determinato come rapporto percentuale tra la spesa di personale e la media degli accertamenti delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità dell’ultima annualità considerata.

Il parametro può essere differenziato per classi demografiche. Ai fini del calcolo si considerano anche:

  • collaborazioni coordinate e continuative;
  • somministrazione di lavoro;
  • personale di cui all’articolo 110 del TUEL.

La Giunta regionale definisce soglie, classi e criteri di modulazione, tenendo conto delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia e introducendo correttivi al calcolo. Gli enti sopra soglia devono rientrare entro cinque anni; per i Comuni istituiti per fusione il termine è di sei anni.

Per le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, se titolari di piante organiche aggiuntive e delegate alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, i limiti si applicano al personale riferito alla gestione del servizio sociale, con termini e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Monitoraggio regionale e dati di rendiconto

È previsto un monitoraggio annuale degli obblighi relativi a equilibrio di bilancio, debito e personale, finalizzato alla verifica del rispetto delle regole di finanza pubblica del Sistema integrato Regione-Autonomie locali.

Per la spesa di personale il monitoraggio serve anche a valutarne gli effetti complessivi sul Sistema integrato e può condurre alla revisione dei valori soglia e del regime sanzionatorio.

L’ufficio regionale competente:

  • disciplina gli aspetti operativi del monitoraggio;
  • approva la modulistica;
  • per l’equilibrio di bilancio, usa i dati a rendiconto trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
  • per debito e personale, riceve annualmente dagli enti locali le informazioni di rendiconto entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del rendiconto di gestione.

Sanzioni e divieti in caso di mancato rientro

Se, decorso il termine di rientro, l’ente non ha riportato il parametro entro il valore soglia:

  • non può contrarre nuovo debito se non ha rientrato dal parametro di sostenibilità del debito;
  • non può assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale se non ha rientrato dal parametro di sostenibilità della spesa di personale.

I divieti restano efficaci fino al rientro di entrambi i parametri nei valori soglia di riferimento.

Monitoraggio generale della finanza pubblica locale

La Regione assicura supporto agli enti locali per la corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche, per individuare carenze e prevenire criticità. Promuove inoltre il controllo degli equilibri finanziari, la condivisione delle buone pratiche e la valorizzazione dei territori.

A tal fine effettua un monitoraggio dei conti pubblici, anche tramite l’attività di monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci, per valutare la sostenibilità del Sistema integrato. Può avvalersi del contributo dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali. La Giunta regionale può definire ambiti specifici e modalità del monitoraggio, anche tramite campionamento, e deve informare periodicamente il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali sugli esiti.

Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali

La disciplina regionale consente di classificare i bilanci degli enti locali in categorie mediante regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. Con cadenza triennale il regolamento definisce:

  • le categorie di collocazione dei bilanci;
  • gli indici di stabilità finanziaria;
  • eventuali condizioni gestionali significative;
  • ulteriori criteri di classificazione;
  • lo schema del documento di sintesi degli indici.

Dissesto finanziario e bilancio stabilmente riequilibrato

La legge prevede che le procedure relative al dissesto finanziario degli enti locali, all’attività dell’organo di liquidazione, alle risorse per il risanamento, al bilancio stabilmente riequilibrato e alle condizioni e limiti conseguenti al risanamento siano definite con legge regionale.

Concertazione annuale delle politiche di sviluppo

La Regione concerta annualmente con gli enti locali le politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione-Autonomie locali, al fine di coordinare gli interventi e promuovere una governance tra amministrazioni locali tramite il finanziamento di investimenti sovracomunali e di interesse strategico regionale.

La concertazione si svolge tra Regione, Comuni singoli o associati, Comunità di montagna e Comunità collinare del Friuli. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, disciplina:

  • procedure della concertazione;
  • tipologie di quote del fondo;
  • tipologie di interventi finanziabili;
  • modalità di presentazione delle proposte di investimento;
  • ogni altra previsione utile al riparto e alla gestione delle risorse.

Le risorse sono determinate annualmente nella legge regionale di stabilità. Non sono cumulabili con altre risorse regionali e non finanziano interventi parziali, salvo i lotti funzionali. Una volta conclusa la procedura e definito il riparto con legge regionale, le risorse assegnate ai singoli investimenti non possono essere devolute ad altri interventi.

Le direzioni centrali competenti curano concessione, erogazione, monitoraggio dell’attuazione, eventuali proroghe se previste dalla deliberazione attuativa, verifica della rendicontazione finale e ogni altro adempimento connesso. Per la rendicontazione finale si applica la disciplina generale sul procedimento amministrativo e l’accesso.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga o modifica varie disposizioni della legge regionale n. 18/2015, tra cui quelle relative a precedenti regimi di bilanci, monitoraggi e risorse per investimenti straordinari delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni non in Unione. Viene anche aggiornato il rinvio all’articolo relativo al monitoraggio della finanza pubblica locale.

Disposizioni transitorie, decorrenza ed efficacia

In prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale che definisce termini e modalità degli obblighi di finanza pubblica deve essere adottata entro il 31 gennaio 2021.

Per gli obiettivi relativi agli esercizi precedenti al 2021, se l’ufficio regionale competente accerta il mancato raggiungimento, le sanzioni sono applicate nell’anno successivo a quello in cui l’ufficio ne è venuto a conoscenza.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica dal 1° gennaio 2021.

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