L.R. FVG 19/2020
Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, la costituzione di due Comunità di montagna nella zona della Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane e semplifica la trasformazione dell’Unione del Natisone in Comunità. Prevede termini per delibere, statuti, accordi e subentri patrimoniali/giuridici, con decorrenze tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2021. Abroga l’art. 18 della LR 21/2019.
Costituzione di due Comunità di montagna nel Friuli Venezia Giulia e disciplina speciale per la Comunità Natisone e Torre
Costituzione di Comunità di montagna e trasformazione di Unioni territoriali
La legge regionale disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, la nascita di nuove Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane e contiene disposizioni speciali per la Comunità di montagna Natisone e Torre. L’obiettivo è riordinare l’assetto delle forme associative locali, nel rispetto della concertazione tra enti e del principio di leale collaborazione.
Ambito territoriale e finalità
La disciplina riguarda esclusivamente la zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane e la situazione dell’Unione territoriale intercomunale del Natisone. La delimitazione delle nuove Comunità deve essere definita in modo coerente con i principi di sviluppo sociale, economico e culturale previsti dalla normativa regionale richiamata.
Due Comunità di montagna nella Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane
Per la zona montana omogenea indicata, possono essere costituite due Comunità di montagna se, entro il 16 novembre 2020, la maggioranza assoluta dei Comuni interessati adotta deliberazioni conformi che individuino la delimitazione geografica. Ciascuna Comunità deve comprendere Comuni contermini e un numero non inferiore a sei.
Entro il 15 dicembre 2020, i Comuni che non abbiano aderito alla prima ripartizione possono deliberare l’adesione all’altra Comunità, nel rispetto della contiguità territoriale. Le deliberazioni devono essere trasmesse entro cinque giorni al sindaco del Comune più popoloso della zona montana omogenea.
Entro il 31 dicembre 2020, la conferenza dei sindaci, convocata dal sindaco del Comune più popoloso, definisce a maggioranza assoluta la delimitazione geografica delle due Comunità, tenendo conto della contiguità territoriale, del numero minimo di Comuni e delle volontà espresse dai consigli comunali. Le Comunità così individuate sono istituite ex lege dall’1 gennaio 2021.
Se le deliberazioni richieste non sono approvate nei termini, le Unioni territoriali intercomunali delle Valli e delle Dolomiti Friulane e Livenza-Cansiglio-Cavallo si trasformano di diritto nella Comunità di montagna della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane, con decorrenza dall’1 luglio 2021.
Scioglimento delle Unioni e subentro patrimoniale
Le Unioni territoriali intercomunali delle Valli e delle Dolomiti Friulane e Livenza-Cansiglio-Cavallo sono sciolte di diritto dall’1 luglio 2021. Entro il 31 gennaio 2021, i rispettivi Presidenti devono redigere un atto di ricognizione al 31 dicembre 2020, indicando funzioni e servizi esercitati, patrimonio, risorse umane e strumentali, nonché i rapporti giuridici pendenti, da trasmettere a tutti i Comuni della zona.
Entro il 31 marzo 2021, i consigli comunali dei Comuni partecipanti e le Assemblee delle Unioni approvano gli accordi sulla ripartizione di risorse umane, strumentali e finanziarie e sulla regolazione dei rapporti giuridici pendenti. In caso di mancata approvazione, gli accordi sono definiti entro il 30 aprile 2021 da un collegio arbitrale presieduto dall’Assessore regionale competente.
Le nuove Comunità esercitano le funzioni loro attribuite dall’1 luglio 2021 e, dalla stessa data, subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici ed economici delle due Unioni, secondo gli accordi approvati.
Statuti e decorrenza delle nuove Comunità
Entro il 30 aprile 2021 i consigli dei Comuni delle due costituende Comunità approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti; lo statuto si considera approvato anche se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei Comuni partecipanti. Entro il 15 maggio 2021, la conferenza dei sindaci di ciascuna Comunità approva lo statuto a maggioranza assoluta. La costituzione delle Comunità decorre dalla data di approvazione dello statuto.
Comunità di montagna Natisone e Torre
I Comuni dell’Unione territoriale intercomunale del Natisone non inclusi nella costituenda Comunità Natisone e Torre possono partecipare alla trasformazione dell’Unione in Comunità approvando lo statuto entro il 30 novembre 2020 con la procedura e la maggioranza previste per le modifiche statutarie comunali. L’approvazione dello statuto da parte di un Comune fa venir meno l’eventuale recesso dall’Unione già deliberato.
L’Assemblea dell’Unione del Natisone, composta dai soli sindaci che intendono partecipare alla trasformazione, approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti. Dall’1 gennaio 2021 l’Unione si trasforma in Comunità e questa subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Unione, tenuto conto delle disposizioni speciali sui beni e sugli accordi.
Entro il 30 novembre 2020 il Presidente dell’Unione del Natisone trasmette all’Unione del Torre un atto di ricognizione sul patrimonio, sulle risorse umane e strumentali e sui rapporti giuridici pendenti. Dall’1 gennaio 2021 i beni immobili già appartenuti alla soppressa Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e attribuiti alle Unioni del Torre e del Natisone sono trasferiti in proprietà alla Comunità di montagna Natisone e Torre. Dalla stessa data la Comunità subentra anche nelle risorse finanziarie e nei rapporti giuridici già facenti capo alla soppressa Comunità montana e in essere presso l’Unione del Natisone.
Gli ulteriori rapporti giuridici, compresi quelli relativi al personale, sono regolati da accordi tra l’Assemblea dei sindaci della costituenda Comunità e l’Assemblea dell’Unione del Natisone, da concludere entro il 31 dicembre 2020. In mancanza, si applica in quanto compatibile la disciplina sostitutiva prevista dalla legge regionale 26/2014.
Abrogazione e decorrenza
È abrogato l’articolo 18 della legge regionale 21/2019. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con efficacia dal 29 ottobre 2020.
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