L.R. FVG 21/2020
Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia regola assegnazione, durata, canone, garanzie e procedure per le grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, inclusa la fase transitoria per le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 luglio 2024. Prevede rapporto di fine concessione, subentro, clausole sociali, cessione gratuita di energia e sanzioni per gli inadempimenti.
Disciplina regionale delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
Disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
La legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, con attenzione alla valorizzazione del patrimonio idrico, alla sostenibilità ambientale, alla continuità della produzione elettrica e alla tutela occupazionale.
Ambito, finalità e basi normative
Il provvedimento attua la normativa statale e le norme di attuazione dello Statuto speciale regionale in materia di risorse idriche, energia e demanio, e si applica alle grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico ricadenti nel territorio regionale. La finalità dichiarata è la valorizzazione del patrimonio idrico in un’ottica di sviluppo sostenibile, in coerenza con Agenda 2030 e Green Deal europeo.
Regime delle opere e dei beni alla cessazione della concessione
Alla scadenza, decadenza, revoca o rinuncia della concessione, il concessionario deve consegnare le opere di cui all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933 in stato di regolare funzionamento. Tali opere entrano nel demanio idrico regionale senza compenso per il concessionario uscente.
La Regione può inoltre acquisire, se ritenuti funzionali, i beni di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933, corrispondendo un prezzo determinato secondo i criteri statali richiamati dalla legge.
Gli investimenti effettuati dal concessionario uscente e non ancora ammortizzati sono indennizzati dal subentrante; se i beni funzionali non vengono acquisiti dalla Regione, si applica la disciplina statale di riferimento. Per garantire la continuità dell’esercizio, opere e beni restano in possesso e custodia del concessionario uscente fino al subentro, salvo manutenzioni preventivamente autorizzate dalla struttura regionale competente.
Rapporto di fine concessione e istruttoria tecnica
Tre anni prima della scadenza della concessione il concessionario deve presentare un rapporto di fine concessione alla struttura regionale competente; nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il rapporto va presentato entro il termine fissato dalla struttura.
Il rapporto deve contenere inventari, relazioni tecniche sullo stato delle opere e dei beni, informazioni sull’interrimento degli invasi, programma di mantenimento del volume utile, stato di consistenza documentato, elenco delle manutenzioni eseguite e da eseguire, obbligazioni verso terzi, dati sulla produzione elettrica e sui consumi per pompaggio, servizi obbligatori del gestore della rete, nonché elementi contabili utili alla determinazione del prezzo dei beni. La struttura regionale può chiedere integrazioni, svolgere sopralluoghi e acquisire dati tramite terzi con costi a carico del concessionario.
Il rapporto e la documentazione tecnica sono resi pubblici nella procedura di assegnazione, salvo richiesta motivata di riservatezza per segreto industriale.
Valutazione dell’uso idroelettrico e scelte programmatorie
Prima di indire la procedura di assegnazione, la Regione valuta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e previo parere dei Ministeri competenti, se esista un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque incompatibile, in tutto o in parte, con l’idroelettrico.
La valutazione considera, tra l’altro, qualità dei corpi idrici, approvvigionamento potabile e irriguo, tutela di siti Natura 2000, obiettivi energetici regionali sulle rinnovabili, maggiori benefici ambientali e socio-economici di usi alternativi, nonché i dati del rapporto di fine concessione.
Modalità di assegnazione e forme giuridiche ammesse
Le concessioni possono essere assegnate:
- a operatori economici tramite gara ad evidenza pubblica;
- a società a capitale misto pubblico privato, mediante gara unica per selezionare il socio privato e affidare la concessione;
- mediante partenariato pubblico-privato, con procedure competitive anche in dialogo competitivo.
Nel caso della società mista, la Regione è autorizzata a costituire la società e la concessione deve costituirne l’oggetto esclusivo.
La durata della concessione è compresa tra 20 e 40 anni, aumentabile fino a 10 anni in relazione agli investimenti, alla potenza nominale media annua e agli interventi di miglioramento e risanamento ambientale.
Procedura di assegnazione e bando di gara
La procedura ordinaria prevede: indizione, pubblicazione del bando, presentazione delle istanze e della documentazione, verifica di ammissibilità, verifica dei requisiti, selezione dei progetti in procedimento unico, acquisizione dei titoli ambientali e paesaggistici e degli altri assensi, valutazione delle offerte economiche, aggiudicazione e assegnazione, quindi emissione del provvedimento di concessione e sottoscrizione del disciplinare.
Con regolamento regionale, da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, devono essere definite le modalità operative della procedura.
Il bando deve indicare in dettaglio stato di consistenza delle opere e dei beni, indennizzi e prezzi, modalità d’uso delle opere, canone annuo, attività funzionali, interventi di sviluppo, modalità di assegnazione, durata, termini di presentazione delle domande e dell’offerta economica, criteri di valutazione, obblighi gestionali, miglioramenti energetici e ambientali, misure di compensazione, clausole sociali, energia gratuita o sua monetizzazione, requisiti dei concorrenti e garanzie finanziarie.
Criteri di valutazione delle offerte
La valutazione dei progetti premia in particolare:
- l’offerta economica sul canone;
- gli interventi per aumentare energia prodotta, potenza e livello tecnologico;
- gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico;
- le misure di compensazione territoriale e ambientale;
- l’uso plurimo sostenibile delle acque;
- la qualità della gestione dell’invaso, con attenzione a volume utile, sicurezza e trasporto solido;
- la disponibilità di risorse umane, organizzative e tecnologiche;
- l’incremento occupazionale e il miglior trattamento economico del personale;
- le certificazioni o registrazioni di gestione ambientale, qualità e sicurezza;
- l’aumento di personale qualificato.
Obblighi e limitazioni gestionali, miglioramenti energetici e ambientali
I progetti sono ammissibili solo se rispettano obblighi e limitazioni relativi alla sicurezza delle persone e del territorio, alla laminazione delle piene, alla sicurezza delle dighe e ai piani di bacino e di rischio alluvioni, oltre alla normativa sul lavoro.
Devono inoltre prevedere:
- usi plurimi delle acque invasate per sostegno ambientale o agricolo e per crisi idriche;
- cessioni di acque in casi straordinari di calamità, incendi o protezione civile;
- recupero o mantenimento della capacità utile di invaso, anche tramite gestione dei sedimenti;
- miglioramento della modulazione dei rilasci per ridurre gli effetti delle variazioni di portata e garantire i deflussi ecologici.
Sul piano energetico, gli obiettivi minimi riguardano incremento di producibilità e potenza, efficientamento degli impianti, integrazione con altre rinnovabili, maggiore modulazione della produzione e sistemi di accumulo per adattamento climatico, gestione delle piene e regolazione del sistema elettrico.
Sul piano ambientale, gli obiettivi minimi riguardano continuità fluviale, rilascio delle portate a valle, mitigazione delle alterazioni idromorfologiche, tutela della biodiversità e ricostituzione del trasporto solido.
Le misure di compensazione devono essere compatibili con l’equilibrio economico-finanziario e non possono essere solo patrimoniali o economiche; possono riguardare ripristino ambientale, riassetto territoriale e viabilistico, risparmio energetico, tutela di specie e habitat, valorizzazione turistica e infrastrutturale, funzioni di contenimento delle piene.
Clausole sociali e tutela del personale
Le procedure devono contenere clausole sociali per la stabilità occupazionale. In particolare, è previsto l’assorbimento del personale del concessionario uscente impiegato nell’impianto e presente in organico al momento della pubblicazione del bando, con mantenimento dei diritti già acquisiti, dei trattamenti economici, delle qualifiche, degli inquadramenti e dell’anzianità.
Devono essere applicati i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Il concessionario subentrante assume formalmente l’obbligo di rispettare tali clausole con l’atto di concessione.
Cessione gratuita di energia e canoni economici
Dal 2021 i concessionari devono corrispondere alla Regione un canone annuale, in due rate semestrali, composto da una parte fissa rapportata alla potenza nominale media e da una parte variabile legata ai ricavi normalizzati. Il canone comprende anche quello dovuto per l’uso delle opere di cui al regio decreto 1775/1933.
Il regolamento regionale, da emanarsi entro 180 giorni, deve determinare l’importo unitario della componente fissa, la percentuale della variabile, i criteri di quantificazione dei ricavi, le modalità di aggiornamento, versamento, controllo e riscossione, nonché il riparto del gettito spettante ai Comuni e alle Comunità di montagna interessati.
I concessionari sono inoltre obbligati a fornire gratuitamente alla Regione 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, destinati ai servizi pubblici e agli utenti dei territori interessati, oppure la corrispondente monetizzazione, anche integrale.
Garanzie finanziarie
L’aggiudicatario deve prestare cauzione, polizza assicurativa o fideiussione bancaria di importo almeno pari a cinque volte il canone, a garanzia degli obblighi concessori e degli eventuali interventi di messa in sicurezza e ripristino dei luoghi. La garanzia va adeguata ogni due anni in relazione agli indici ISTAT e si svincola alla scadenza della concessione, o dopo la verifica dell’esecuzione degli interventi di ripristino se necessari.
Requisiti soggettivi di partecipazione
Possono partecipare operatori economici che non versino in cause di esclusione, che non siano stati destinatari di decadenza da concessioni idroelettriche, che abbiano capacità organizzative, tecniche, patrimoniali e finanziarie adeguate e che si impegnino a mantenere lo stesso oggetto sociale per tutta la durata della concessione.
Per la capacità tecnica è richiesta la gestione per almeno cinque anni continuativi di uno o più impianti idroelettrici con potenza nominale media di almeno 3 MW ciascuno. Per la capacità finanziaria sono richieste referenze bancarie o di intermediari finanziari che attestino l’accesso al credito per un importo almeno pari al progetto, agli investimenti e agli indennizzi e prezzi eventualmente dovuti.
Disciplina dei provvedimenti concessori e pubblicità
Entro 90 giorni dall’aggiudicazione la struttura regionale emette il provvedimento di concessione e lo trasmette all’aggiudicatario e alle amministrazioni coinvolte. Prima della sottoscrizione del disciplinare l’aggiudicatario deve pagare il canone e prestare le garanzie.
Il provvedimento acquista efficacia solo con la ricezione del disciplinare sottoscritto per accettazione entro il termine fissato; in mancanza, è dichiarata la decadenza. Il provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul BUR e sul sito regionale, con inserimento nel Catasto regionale delle utilizzazioni d’acqua.
Disciplina delle concessioni interregionali
Se la concessione interessa il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, la procedura di assegnazione è definita tra le Regioni interessate mediante protocollo d’intesa approvato dalla Giunta regionale. Le funzioni amministrative spettano alla Regione sul cui territorio insiste la maggior portata derivata.
Norme transitorie per concessioni scadute o in scadenza
Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024, i concessionari proseguono l’esercizio per conto della Regione fino al completamento della nuova procedura, nel rispetto del disciplinare e delle ulteriori condizioni regionali.
In tale fase è dovuto un canone aggiuntivo di 40 euro per kW, destinato integralmente a Comunità di montagna e Comuni interessati; il riparto è demandato a regolamento regionale.
Per tali concessioni, la procedura di assegnazione deve essere indetta entro due anni dall’entrata in vigore della legge. Il rapporto di fine concessione va presentato anche quando la concessione è già scaduta alla data di entrata in vigore.
A decorrere dal 2021, il nuovo canone di cui all’articolo 21 si applica anche alle concessioni in essere con scadenza successiva al 31 luglio 2024; per i canoni 2021 già versati secondo il regime previgente è previsto il conguaglio.
Entro 90 giorni la Giunta regionale può stabilire, per il regime transitorio, la cessione gratuita di energia o la sua monetizzazione per i concessionari interessati e le categorie di destinatari.
Controllo, relazioni e sanzioni
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge. La Giunta deve presentare una prima relazione dopo un anno, una relazione specifica dopo due anni sulle procedure avviate per concessioni scadute o in scadenza entro il 31 luglio 2024, e successivamente rapporti triennali entro il 31 marzo dell’anno successivo al triennio di riferimento.
La mancata trasmissione o integrazione del rapporto di fine concessione comporta sanzioni amministrative pecuniarie mensili, rispettivamente da 25.000 a 90.000 euro e da 12.500 a 45.000 euro, secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative.
Disposizioni finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore
Le norme sul prezzo dei beni funzionali sono subordinate all’allocazione di risorse con successiva legge regionale. Le entrate derivanti da canoni e sanzioni sono iscritte nei pertinenti titoli e tipologie del bilancio regionale 2020-2022.
È abrogato il comma 64 dell’articolo 5 della legge regionale 18/2011. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.
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