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Legge

L.R. FVG 17/2020

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).

Normativa regionaleL.R. FVG 17/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza la disciplina regionale sul lavoro in Friuli Venezia Giulia, aggiorna la legge 18/2005 e raccorda quella sulla formazione 27/2017. Introduce programmazione triennale, rafforza servizi per l’impiego, collocamento mirato, pari opportunità, conciliazione vita-lavoro, sicurezza e interventi per crisi occupazionali. Vige dal 22/10/2020; alcune misure sono finanziate nel bilancio 2020-2022 e talune disposizioni transitorie operano fino al 31/12/2020 o per 12 mesi.

Riforma regionale delle politiche del lavoro e della formazione in Friuli Venezia Giulia

Riforma regionale delle politiche del lavoro in Friuli Venezia Giulia

La legge interviene in modo organico sulla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 e su alcuni profili della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, aggiornando la programmazione, l’organizzazione dei servizi per il lavoro e gli strumenti di sostegno all’occupazione. La disciplina si applica nel territorio del Friuli Venezia Giulia ed è in vigore dal 22 ottobre 2020.

Programmazione delle politiche del lavoro e concertazione

La Regione introduce un programma generale triennale in materia di politica del lavoro, elaborato sulla base delle analisi del mercato del lavoro regionale e in raccordo con la programmazione regionale, soprattutto quella sulla formazione e orientamento. Il programma definisce priorità strategiche, destinatari e tipologie di interventi ed è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, sentite Commissione regionale per il lavoro, parti sociali e Commissione consiliare competente. Il programma è pubblicato sul sito regionale.

La legge rafforza la concertazione sociale: l’Amministrazione regionale può sottoporre alle parti sociali e agli altri soggetti interessati atti generali o attuativi, secondo protocolli di concertazione. La Commissione regionale per il lavoro esprime pareri sulla programmazione e sui regolamenti attuativi, formula proposte sulla politica regionale del lavoro e valuta l’efficacia degli interventi; approva inoltre, in ambito residuale, i progetti relativi ai contratti di formazione e lavoro per le pubbliche amministrazioni.

Rete regionale del lavoro e servizi pubblici per l’impiego

Viene definita una rete regionale del lavoro finalizzata a raccordare soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, tra cui associazioni sindacali e di categoria, patronati, CAF, agenzie per il lavoro, enti pubblici competenti, ordini professionali, enti di formazione e istituzioni scolastiche. La Regione può promuovere protocolli d’intesa per rendere effettivo tale raccordo, anche con il supporto dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.

I Servizi pubblici per l’impiego regionali sono confermati come strumenti per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa statale. Al loro interno operano i Centri per l’Impiego, considerati elemento imprescindibile di raccordo tra lavoratori e datori di lavoro. I servizi regionali promuovono anche il principio di condizionalità tra politiche attive e passive del lavoro.

Tra le funzioni attribuite figurano, in particolare:

  • supporto all’Osservatorio regionale del mercato del lavoro nella rilevazione dei fabbisogni formativi;
  • orientamento di lavoratori, giovani e famiglie, in collaborazione con il Servizio regionale per l’orientamento permanente;
  • ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali o difficoltà occupazionali;
  • sviluppo di servizi specialistici per l’incontro domanda-offerta;
  • integrazione con servizi sociali, sanitari ed educativi per persone fragili o vulnerabili;
  • informazione sulle misure di conciliazione tempi di lavoro/vita familiare;
  • sostegno alla competitività e all’innovazione delle imprese tramite valorizzazione del capitale umano;
  • supporto alle filiere produttive, reti d’impresa e distretti;
  • mediazione culturale per lavoratori stranieri.

L’articolazione dei servizi e le circoscrizioni territoriali dei Centri per l’Impiego sono demandate a deliberazioni della Giunta regionale.

Osservatorio, sistema informativo e dati sul mercato del lavoro

La legge istituisce e disciplina il Sistema informativo regionale lavoro, inserito nel Sistema informativo integrato regionale e raccordato con il sistema della formazione e dell’orientamento permanente. Il sistema dialoga con banche dati nazionali, regionali ed europee e serve per gestione, monitoraggio e servizi a cittadini e imprese. La Direzione centrale competente cura progettazione, evoluzione, collegamenti informativi, qualità dei dati e formazione continua del personale.

È inoltre istituito l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, che svolge attività di monitoraggio, studio e ricerca sull’andamento del mercato del lavoro e sui fabbisogni occupazionali e professionali, anche con proiezioni utili alla definizione delle strategie. L’Osservatorio può avvalersi di esperti, effettua almeno annualmente una rilevazione sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e trasmette trimestralmente alla Commissione regionale per il lavoro i dati sull’andamento del mercato.

Pari opportunità, parità di genere e ruolo della Consigliera o del Consigliere di parità

La riforma aggiorna la disciplina della Consigliera o del Consigliere regionale di parità e introduce la figura di parità di area vasta per ciascun ambito territoriale degli Enti di decentramento regionale. La durata dell’incarico è triennale; è previsto un’indennità mensile di carica e il rimborso delle missioni per la parità di area vasta. Gli enti di decentramento regionale devono fornire personale e attrezzature necessarie.

In materia di politiche del lavoro, sono rafforzati gli obiettivi di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, contrasto alle molestie e alle violenze sui luoghi di lavoro e promozione dell’inserimento delle persone inattive. La legge prevede anche interventi per il superamento del divario retributivo di genere, con azioni di trasparenza retributiva, sensibilizzazione, orientamento e formazione nelle discipline STEM e uso della parità retributiva come criterio premiale nei contributi e incentivi alle imprese.

Incentivi all’occupazione, imprenditorialità e misure fiscali

La Regione sostiene assunzioni, stabilizzazione occupazionale, sviluppo di nuove attività imprenditoriali e inserimento in cooperative di soggetti disoccupati, soggetti in svantaggio occupazionale e donne. Gli incentivi sono normalmente concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, e per incrementi significativi dell’organico; in casi specifici possono riguardare anche assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi.

È introdotta la possibilità, in sede di legge di stabilità, di prevedere agevolazioni fiscali su tributi interamente attribuiti alla Regione, per assunzioni di particolari categorie di lavoratori, specifiche forme contrattuali e misure di benessere organizzativo oggetto di contrattazione collettiva.

Conciliazione, benessere organizzativo e nuove forme di lavoro

La legge amplia gli interventi per il benessere dei lavoratori e l’innovazione organizzativa: la Regione promuove salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, forme di lavoro agile, digitalizzazione, reingegnerizzazione dei processi e servizi aggiuntivi a favore dei lavoratori e della comunità. Sono previsti anche studio e valutazione degli effetti del lavoro agile e delle iniziative di welfare aziendale.

Sul fronte della conciliazione tra lavoro e cura, la Regione attiva azioni per servizi educativi e di cura, servizi di incontro domanda-offerta per figure di assistenza familiare, piani aziendali e territoriali di flessibilità, sostegno ai congedi parentali e misure per il rientro al lavoro dopo congedi o periodi di cura/malattia. I servizi operano in raccordo con Comuni, sistema sanitario, patronati e possono confrontarsi con le Consigliere o i Consiglieri di parità.

Formazione, orientamento e raccordo con le imprese

La Regione valorizza il ruolo delle imprese come luoghi formativi e sostiene la partecipazione alla formazione di persone prive di occupazione anche mediante misure di accompagnamento e mobilità. L’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, in raccordo con le strutture regionali e l’ARDS, promuove interventi di conoscenza del tessuto produttivo e delle opportunità occupazionali, rivolti soprattutto agli studenti con requisiti di reddito e merito per le borse di studio regionali.

La legge aggiorna anche la normativa sulla formazione e orientamento, prevedendo la collaborazione del Servizio regionale per l’orientamento permanente con i Servizi pubblici per l’impiego regionali e definendo, con deliberazione della Giunta, le circoscrizioni territoriali del Servizio stesso.

Sicurezza sul lavoro e crisi occupazionali

Per la sicurezza sul lavoro, è previsto un Piano regionale della prevenzione quinquennale, con obiettivi specifici e cronoprogramma delle attività dei servizi di prevenzione e sicurezza nelle Aziende per i servizi sanitari. La verifica degli obiettivi spetta alla Direzione centrale competente in materia di salute, che riferisce anche agli Assessori competenti e al Comitato di coordinamento.

La disciplina delle gravi difficoltà occupazionali viene riorganizzata: la concertazione sociale accerta la situazione e l’Assessore competente la dichiara, con efficacia di 12 mesi prorogabili. È poi approvato un Piano di gestione che contiene analisi economico-occupazionale, progetti di orientamento/riqualificazione/ricollocazione, raccordo con eventuali piani di rilancio industriale e modalità di partecipazione delle imprese ai finanziamenti. Per alcune ipotesi di cessazione totale o parziale di attività con licenziamenti collettivi o CIGS per cessazione, la procedura ordinaria non si applica e ai lavoratori si estendono gli interventi regionali di politica attiva per tali crisi.

Collocamento mirato e persone con disabilità

La legge usa sistematicamente la formula “persone con disabilità” e rafforza il collocamento mirato. I Servizi del collocamento mirato, nell’ambito dei Servizi pubblici per l’impiego regionali, curano i percorsi di inserimento lavorativo, la consulenza specialistica alle imprese, la diffusione delle opportunità per le aziende e la sperimentazione di progettualità innovative con i servizi sociosanitari. Operano anche i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, con funzioni di valutazione delle capacità globali, definizione degli strumenti di inserimento e controlli periodici.

Sono previsti inoltre interventi per i centralinisti telefonici non vedenti e per la promozione di iniziative ed eventi informativi sul mercato del lavoro, sui percorsi di istruzione/formazione e sull’incontro domanda-offerta.

Lavoro frontaliero e internazionalizzazione

La Regione promuove l’internazionalizzazione del mercato del lavoro, in particolare con i Paesi vicini, l’Unione europea e l’area balcanica, anche tramite la rete EURES. È inoltre disciplinato il sostegno al lavoro frontaliero, con finanziamenti alle componenti friulane di associazioni tra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di Paesi UE, secondo criteri e modalità fissati da regolamento regionale.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e copertura finanziaria

Sono previste diverse disposizioni transitorie: le Consigliere e i Consiglieri di parità di area vasta già in carica restano in funzione fino alla scadenza originaria; alcune regole sui centralinisti si applicano anche alla commissione già in carica; restano efficaci le dichiarazioni di grave difficoltà occupazionale e i relativi Piani già esistenti, con possibilità di conferma secondo la nuova procedura; le norme sul finanziamento alle associazioni frontalieri continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

La legge abroga varie disposizioni precedenti non più coerenti con il nuovo assetto. Gli interventi sono finanziati principalmente sul bilancio regionale 2020-2022; per alcune misure sono espressamente autorizzate spese dedicate, tra cui quelle per iniziative di informazione sul mercato del lavoro, ricollocazione, conciliazione e lavoro frontaliero.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; nel testo fornito la decorrenza vigente è indicata dal 22 ottobre 2020.

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