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Sentenza

Sentenza del 16/05/2019 n. 13123 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Costituzione di usufrutto su azioni o quote possedute da soggetto non residente in favore di una società residente nel territorio dello Stato - Elusione dell'imposta sugli utili azionari spettanti ai soggetti non residenti - Abuso del diritto - Configurabilità - Condizioni - Operazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 14, comma 7 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Opponibilità all'Amministrazione - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava gli avvisi di accertamento relativi a IRPEG e ILOR per gli anni 1993 e 1994. Gli avvisi avevano negato la deducibilità degli ammortamenti relativi al costo di acquisto dell'usufrutto sul 98,98% delle azioni di C. S.p.A., costituito nel 1991 da una società olandese, nonché la detraibilità delle ritenute sui dividendi percepiti. Secondo l'Amministrazione, l'operazione costituiva un'operazione di dividend stripping, ossia una costruzione priva di sostanza economica finalizzata a trasformare il reddito da partecipazione della società non residente in reddito da negoziazione e a consentire alla società residente di ottenere vantaggi fiscali, tra cui il credito d'imposta sui dividendi e la deduzione del costo dell'usufrutto. La ricorrente ha inoltre denunciato vizi di motivazione degli avvisi, violazioni delle garanzie procedimentali e l'incertezza normativa della disciplina applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento e della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. Ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem mediante rinvio al processo verbale di constatazione, non applicabile la procedura di richiesta preventiva di chiarimenti prevista dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per fatti anteriori alla sua entrata in vigore e opponibile all'Amministrazione il principio generale antiabuso desumibile dall'art. 53 Cost., anche se l'operazione era precedente all'introduzione dell'art. 14, comma 7-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986. I benefici fiscali dell'operazione sono stati quindi disconosciuti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 25.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 53 della Costituzione

    Principio generale antielusivo desumibile dall'art. 53 Cost.

    Anche prima dell'introduzione di una clausola generale antielusiva espressa, l'Amministrazione può disconoscere i benefici fiscali di operazioni prive di sostanza economica e finalizzate esclusivamente al risparmio d'imposta, in quanto contrarie ai principi costituzionali dell'ordinamento tributario.

  • Art. 27, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973

    Ritenuta sui dividendi spettanti a soggetti residenti e non residenti

    La struttura dell'operazione è stata ritenuta elusiva perché mirava ad aggirare la ritenuta più onerosa applicabile ai dividendi spettanti al soggetto non residente, sostituendola con il regime più favorevole applicabile alla società residente usufruttuaria.

  • Art. 14 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo previgente

    Credito d'imposta previsto dall'art. 14 del d.P.R. n. 917 del 1986

    Il credito d'imposta sui dividendi percepiti dalla società residente e la deduzione del costo dell'usufrutto costituivano parte essenziale del vantaggio fiscale indebitamente perseguito.

  • Art. 14, comma 7-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986

    Introdotto dall'art. 7-bis del d.l. n. 372 del 1992, convertito dalla l. n. 429 del 1992

    La norma non era applicabile ratione temporis, ma la sua inapplicabilità non impediva di disconoscere i benefici fiscali sulla base del principio generale antiabuso.

  • Art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    Introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 358 del 1997

    La disciplina procedimentale e antielusiva dell'art. 37-bis non si applicava ai comportamenti anteriori alla sua entrata in vigore; ciò non escludeva l'applicazione del principio generale antiabuso elaborato dalla giurisprudenza.

  • Art. 10 della l. n. 408 del 1990

    Disposizioni antielusive applicabili ai comportamenti risalenti ai primi anni Novanta

    Per le operazioni anteriori all'art. 37-bis, la contestazione è stata valutata secondo la disciplina allora vigente e i principi generali antiabusivi, senza applicare retroattivamente le garanzie procedurali dell'art. 37-bis.

Massime di principio

  • Un'operazione formalmente lecita, come la costituzione di un usufrutto su azioni, può essere resa inopponibile al Fisco se risulta priva di una concreta ragione economica e diretta essenzialmente a ottenere un vantaggio fiscale.
  • Il fatto che l'operazione sia stata realizzata prima dell'introduzione di una specifica norma antielusiva non esclude necessariamente il disconoscimento dei benefici: può trovare applicazione il principio generale di abuso del diritto desunto dall'art. 53 Cost.
  • Nelle operazioni di dividend stripping occorre verificare la sostanza economica dello scambio, l'effettiva utilità per l'usufruttuario e la sproporzione tra il vantaggio economico ordinario e il beneficio fiscale ottenuto.
  • Il Fisco può negare credito d'imposta, deduzioni e altri vantaggi quando la sequenza contrattuale trasforma artificialmente la natura del reddito o trasferisce i dividendi allo scopo di applicare un regime fiscale più favorevole.
  • La motivazione di un avviso di accertamento può essere validamente integrata mediante rinvio al processo verbale di constatazione, purché il contribuente possa comprenderne gli elementi essenziali e difendersi.
  • Le garanzie procedurali previste da una disciplina antielusiva successiva non sono automaticamente applicabili a operazioni anteriori, soprattutto quando la contestazione è fondata su una normativa precedente o su un principio generale antiabuso.

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