Cassazione Penale, Sentenza n. 27180/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un indagato/imputato gravato da custodia cautelare in carcere, ritenuto coinvolto in un'associazione di tipo mafioso di matrice 'ndranghetistica operante in un territorio piemontese, con ruolo di persona di fiducia del capo del sodalizio e di collegamento con i sodali in libertà, oltre che custode di denaro per conto del capo, e contestato anche per detenzione di armi da sparo. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello contro il diniego del GIP di sostituire il carcere con gli arresti domiciliari. Con il ricorso si deduceva: 1) violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., assumendo che la presunzione di adeguatezza del carcere fosse stata applicata in modo automatico, senza concreta e individualizzata valutazione delle esigenze cautelari, nonostante la partecipazione non apicale e temporalmente circoscritta e la possibilità di eseguire i domiciliari in luogo molto distante dal contesto criminale; si lamentava anche la mancata autonoma valutazione rispetto alla contestazione di detenzione di armi; 2) richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 416-bis e 270-bis c.p., in combinato con l'art. 275, comma 3, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27, comma 2, Cost., sostenendo che la presunzione assoluta di adeguatezza del carcere comprimerebbe in modo automatico e indifferenziato la libertà personale senza un effettivo scrutinio della pericolosità attuale; nella memoria erano riproposti i motivi costituzionali e si criticava la motivazione del provvedimento impugnato sotto il profilo della coerenza e logicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che, per i delitti di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis c.p., la presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è assoluta quanto alla scelta della misura, mentre la presunzione sulle esigenze cautelari è relativa. Nel caso concreto, il Tribunale aveva legittimamente valorizzato la persistente attualità delle esigenze cautelari e l'assenza di elementi concreti di effettivo distacco dall'associazione, sicché i domiciliari non erano idonei a neutralizzare il rischio di riattivazione dei contatti e di prosecuzione dell'attività del sodalizio. È stata ritenuta non rilevante, nel caso concreto, la questione di costituzionalità prospettata, e inammissibile il rilievo relativo alla diversa imputazione di detenzione di armi, per l'unitarietà del titolo cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, c.p.p.
La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
La disposizione mantiene una doppia presunzione: relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere per i reati indicati.
art. 299, comma 2, c.p.p.
salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La sostituzione della misura con una meno grave o con modalità meno gravose resta preclusa, nei casi coperti dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., se persistono le esigenze cautelari.
art. 292, comma 2, lett. c-bis), c.p.p.
Richiamato per affermare che la presunzione assoluta solleva il giudice dall'onere motivazionale specifico sull'adeguatezza della misura carceraria.
art. 270 c.p.
Richiamato come uno dei delitti per i quali opera il regime cautelare speciale dell'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 270-bis c.p.
Richiamato come uno dei delitti per i quali opera il regime cautelare speciale dell'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 416-bis c.p.
Richiamato come uno dei delitti per i quali opera il regime cautelare speciale dell'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 3 Cost.
Richiamato nel proposto incidente di costituzionalità; la Corte non lo ritiene violato nel caso concreto.
art. 13 Cost.
Richiamato nel proposto incidente di costituzionalità; la Corte non lo ritiene violato nel caso concreto.
art. 27, comma 2, Cost.
Richiamato nel proposto incidente di costituzionalità; la Corte non lo ritiene violato nel caso concreto.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per il mandato alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario, poiché la decisione non comporta la liberazione del detenuto.
Massime di principio
- Per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e di associazione con finalità di terrorismo, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è assoluta quanto alla scelta della misura: se le esigenze cautelari permangono, il giudice non può sostituire il carcere con misure meno afflittive, neppure se collocate in luogo distante dal contesto criminale.
- La valutazione sulla permanenza delle esigenze cautelari resta necessaria e deve essere concreta; tuttavia, quando tale presunzione relativa non è vinta, la scelta della misura è vincolata in senso carcerario.
- La verifica della sussistenza delle esigenze cautelari ('an') non coincide con la valutazione dell'adeguatezza della misura ('quomodo'): il legislatore può, per categorie di reati particolarmente gravi, predeterminare in termini generali la misura adeguata entro limiti di ragionevolezza e bilanciamento costituzionale.
- L'eventuale distacco dall'associazione e dai suoi programmi criminosi può incidere sulla permanenza delle esigenze cautelari, ma occorre che emerga in modo concreto; in mancanza, la sola distanza geografica del luogo di esecuzione dei domiciliari non basta a superare il rischio di contatti con i sodali e di reiterazione delle condotte.
- Quando la misura custodiale è stata applicata sulla base di un titolo cautelare unitario, non è necessario un autonomo giudizio di adeguatezza separato per ogni singolo reato contestato ai fini della persistenza della misura.
- La questione di legittimità costituzionale della presunzione di adeguatezza del carcere è non rilevante se, nel caso concreto, la misura è comunque giustificata da elementi fattuali che mostrano la perdurante necessità della custodia in carcere.
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