Sentenza del 26/01/2018 n. 1962 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione relativo all'imposta proporzionale di registro e agli accessori dovuti sulla sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 44/06. I motivi riguardavano: l'omessa motivazione e presunte irregolarità formali dell'appello dell'Agenzia delle Entrate; la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, sostenendo che la controversia fosse riconducibile a un'espropriazione per pubblica utilità e che quindi l'imposta dovesse essere fissa o gravare esclusivamente sull'ente espropriante; infine, il difetto di legittimazione dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che aveva proposto l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida e sufficientemente motivata l'ammissione dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che i ricorrenti non avevano dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Ha confermato che la sentenza sull'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione costituisce una decisione giudiziale di natura patrimoniale e non un atto amministrativo ablativo: pertanto è soggetta a imposta proporzionale di registro e alla solidarietà passiva prevista dall'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986. È stata inoltre riconosciuta la legittimazione processuale dell'ufficio locale dell'Agenzia, validamente rappresentato dal direttore o dal preposto al reparto competente anche senza specifica delega documentata, salvo prova contraria. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia non si è costituita. I ricorrenti devono tuttavia versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1
Prevede la solidarietà tra le parti obbligate al pagamento dell'imposta di registro. La Corte ha ritenuto applicabile tale regola anche ai privati destinatari della sentenza sull'indennità di espropriazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8
Prevede una deroga a favore della parte espropriata, ma non si applica quando il provvedimento registrato è una sentenza che definisce una controversia patrimoniale sull'indennità, anziché un vero e proprio atto amministrativo di espropriazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 8 della Tariffa, Parte I, allegata
La sentenza che definisce giudizialmente una controversia patrimoniale relativa all'indennità di espropriazione è soggetta a imposta proporzionale di registro.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, comma 2
Riconoscono all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la qualità di parte processuale e la capacità di stare in giudizio, con rappresentanza del direttore o del preposto al reparto competente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53
Disciplinano il contenuto e le modalità di proposizione del ricorso e dell'appello nel processo tributario; le formalità del processo civile non sono automaticamente applicabili in modo integrale.
Codice di procedura civile, artt. 163 e 164
Le relative regole sulle formalità degli atti introduttivi e sulle nullità devono essere compatibili con la struttura del processo tributario e, comunque, la nullità richiede una concreta compromissione del diritto di difesa o un'incertezza effettiva sulle parti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, modificato dalla L. n. 228 del 2012
In caso di rigetto integrale del ricorso, impone alla parte ricorrente il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- La sentenza che determina l'ammontare dell'indennità di espropriazione non equivale all'atto amministrativo che trasferisce coattivamente la proprietà: normalmente ha natura patrimoniale e può essere soggetta a imposta proporzionale di registro.
- L'esenzione o la deroga prevista per la parte espropriata non si applica automaticamente a ogni controversia collegata a un'espropriazione; occorre verificare la natura concreta del provvedimento registrato.
- La solidarietà passiva per l'imposta di registro consente all'amministrazione di richiedere l'intero tributo anche a una delle parti obbligate, salvo specifiche deroghe normative.
- Le contestazioni formali dell'appello tributario devono indicare una concreta violazione processuale e un effettivo pregiudizio al diritto di difesa; la mera irregolarità descrittiva non è normalmente sufficiente.
- L'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate è normalmente legittimato a stare in giudizio tramite il direttore o il responsabile del reparto competente, senza necessità di una specifica delega scritta, salvo contestazione e prova dell'assenza di potere o dell'appartenenza all'ufficio.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o ricostruire puntualmente gli atti e le decisioni rilevanti, indicando dove siano reperibili: una censura generica può essere dichiarata infondata o inammissibile.
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