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Sentenza

Sentenza del 24/10/2019 n. 4188 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento e liquidazione TARI relativi agli anni 2015 e 2016, rispettivamente di 136 euro e 133 euro. Ha contestato, da un lato, l'applicazione della quota variabile TARI al box, sostenendo che il box fosse pertinenza dell'abitazione e che la quota variabile fosse già stata applicata e pagata per quest'ultima, con conseguente duplicazione del prelievo. Dall'altro lato, ha contestato la superficie imponibile, ritenendo che dovesse essere calcolata applicando una riduzione del 20% alla superficie catastale di 18 mq, anziché assumere una superficie di 17 mq.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la legittimità degli avvisi. Quanto alla quota variabile, ha ritenuto non dimostrato il rapporto pertinenziale ai sensi dell'art. 817 c.c.; inoltre, abitazione e box si trovavano a indirizzi diversi e a circa due chilometri di distanza, circostanza incompatibile con il requisito della prossimità previsto anche dal regolamento comunale modificato nel 2018. La circolare ministeriale n. 1/DF/2017, pur ritenuta argomentata e utile sul piano interpretativo, non è stata considerata fonte vincolante né idonea a fondare l'applicazione retroattiva della modifica regolamentare. Quanto alla superficie, il giudice ha ritenuto legittimo il calcolo comunale basato sulla superficie catastale al netto dei muri, considerando il criterio dell'80% della superficie catastale come criterio residuale e minimo imponibile, applicabile in mancanza di accertamenti diretti più puntuali. Le spese del grado di appello sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 817 codice civile

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

    In assenza di una definizione tributaria autonoma, la nozione civilistica di pertinenza richiede una destinazione durevole del bene accessorio al servizio della cosa principale. La semplice proprietà dello stesso soggetto o l'affermazione della contribuente non sono sufficienti.

  • Art. 1, comma 646, legge 27 febbraio 2013, n. 147

    Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. ... il comune ... può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

    L'80% della superficie catastale costituisce un criterio residuale e minimo, utilizzabile in assenza di accertamenti diretti più precisi; non impone necessariamente una riduzione automatica del 20% quando il Comune abbia determinato la superficie calpestabile con criteri puntuali.

  • Art. 8 del regolamento TARI comunale

    La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

    La superficie imponibile può essere ricavata dalla planimetria catastale o da altra planimetria tecnica, oppure mediante misurazione diretta, detraendo gli elementi esclusi dal regolamento.

  • Art. 9, legge 24 marzo 1989, n. 122

    I proprietari di immobili possono realizzare ... parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari.

    La disciplina speciale sui parcheggi pertinenziali non è stata ritenuta applicabile a un box collocato a notevole distanza dall'abitazione e sito a un diverso indirizzo.

  • Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 20 novembre 2017

    La circolare sostiene che la quota variabile TARI non dovrebbe essere duplicata per le pertinenze dell'abitazione, ma non costituisce fonte del diritto e non vincola il giudice. Può tuttavia contribuire all'interpretazione delle norme se adeguatamente motivata.

  • Regolamento TARI comunale modificato nel 2018

    Per quanto riguarda i box e le autorimesse, si considera pertinenza dell'abitazione un'unica unità immobiliare situata in prossimità dell'abitazione.

    La modifica regolamentare è stata considerata innovativa e non retroattiva. In ogni caso, nel caso concreto mancava il requisito della prossimità, essendo il box distante circa due chilometri dall'abitazione.

Massime di principio

  • Per evitare la quota variabile TARI separata su un box occorre dimostrare concretamente il rapporto pertinenziale con l'abitazione, normalmente mediante la destinazione durevole del box al servizio della casa e, secondo il regolamento applicabile, anche la prossimità fisica.
  • La mera appartenenza del box allo stesso proprietario dell'abitazione o la sua indicazione catastale come pertinenza non garantiscono automaticamente l'esclusione dalla duplicazione della quota variabile.
  • Le circolari ministeriali possono orientare l'interpretazione, ma non sostituiscono la legge o il regolamento comunale e, di regola, non consentono di applicare retroattivamente una modifica regolamentare favorevole.
  • La distanza significativa tra abitazione e box può escludere il requisito della pertinenzialità, soprattutto quando il regolamento comunale richiede espressamente la prossimità.
  • Per la superficie TARI, il criterio dell'80% della superficie catastale può rappresentare soltanto il minimo imponibile residuale; se il Comune dispone di una misurazione o di una planimetria sufficientemente precisa, può determinare la superficie calpestabile con criteri diversi.
  • Chi contesta la superficie imponibile deve fornire una misurazione tecnica o documentazione planimetrica idonea, non soltanto invocare automaticamente la riduzione del 20% della superficie catastale.

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