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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25307/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La società appaltatrice aveva eseguito lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti in due contratti aventi a oggetto interventi di manutenzione straordinaria presso edifici e impianti pubblici. Agiva quindi nei confronti della pubblica amministrazione con azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo, tra l'altro, che l'amministrazione non avesse avuto conoscenza dei lavori ulteriori e che ricorresse un arricchimento imposto. La Corte d'appello aveva confermato la decisione: aveva ritenuto infondata la censura relativa alla tardiva contestazione dell'utilitas, qualificando tale contestazione come mera difesa, e inammissibile la censura concernente l'arricchimento imposto, sul presupposto che non fosse stata attaccata l'effettiva ratio decidendi della sentenza di primo grado, individuata nella mancata percezione dei lavori aggiuntivi da parte dell'amministrazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse confuso la mancanza di utilitas con l'arricchimento imposto e che la pubblica amministrazione avesse contestato soltanto l'utilità delle opere, non il rifiuto o l'inconsapevolezza delle prestazioni. Con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., lamentando la mancata rilevazione della decadenza della convenuta dalla proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio. Con il terzo ha denunciato la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2041 c.c., ribadendo che la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata allegazione e prova della conoscenza dell'arricchimento da parte della pubblica amministrazione. Con il quarto ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dal riconoscimento, da parte del Ministero, dell'obbligo di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo e dichiarato assorbiti il primo, il secondo e il quarto. Ha rilevato che dall'atto di appello, correttamente trascritto nel ricorso, emergeva una specifica censura della statuizione secondo cui la pubblica amministrazione era ignara delle opere ulteriori. L'appaltatrice aveva dedotto che i lavori e le forniture erano stati eseguiti e che l'amministrazione ne aveva constatato la ricezione mediante appositi verbali, senza contestazioni quanto alla loro entità o al loro valore. La Corte d'appello, pertanto, avrebbe dovuto esaminare i documenti indicati e verificare se fossero idonei a dimostrare la conoscenza, da parte dell'amministrazione, dell'arricchimento derivante dai lavori aggiuntivi. Avendo invece dichiarato inammissibile il motivo ritenendo erroneamente che la ratio decidendi non fosse stata censurata, la Corte territoriale ha omesso l'esame nel merito della questione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    azione generale di arricchimento

    La controversia riguarda l'azione di ingiustificato arricchimento per lavori aggiuntivi eseguiti in favore della pubblica amministrazione; la decisione di rinvio dovrà verificare, tra gli altri profili, la conoscenza dell'arricchimento da parte dell'amministrazione.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    La ricorrente ha denunciato che la Corte d'appello avesse omesso di esaminare correttamente la censura relativa alla conoscenza dell'arricchimento; la Cassazione ha accolto la critica alla dichiarazione di inammissibilità del motivo d'appello.

  • art. 166 c.p.c.

    costituzione del convenuto

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla decadenza dalla proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio; il motivo è stato dichiarato assorbito.

  • art. 167 c.p.c.

    comparsa di risposta e preclusioni del convenuto

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tempestività delle difese della pubblica amministrazione; il motivo è stato dichiarato assorbito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    È stato utilizzato per i motivi relativi agli artt. 112, 166, 167 c.p.c. e 2041 c.c.; il terzo motivo è stato accolto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    Il motivo relativo al mancato esame del riconoscimento dell'obbligo di pagamento da parte del Ministero è stato dichiarato assorbito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda

    La Corte ha ritenuto sufficiente la trascrizione nel ricorso della censura formulata nell'atto di appello e dei documenti richiamati, ai fini della verifica dell'errore commesso dalla Corte territoriale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    trattazione in camera di consiglio

    Indica il procedimento camerale seguito per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado fonda il rigetto della domanda su una determinata ragione decisoria, il giudice d'appello non può dichiarare inammissibile il gravame per mancata censura di tale ragione se dall'atto di appello emerge una contestazione specifica e pertinente della stessa.
  • In una controversia relativa all'ingiustificato arricchimento derivante da prestazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste, la deduzione dell'esecuzione delle opere e della loro ricezione mediante verbali può costituire una censura specifica della statuizione secondo cui il committente era inconsapevole dell'arricchimento; il giudice d'appello deve esaminare i documenti indicati e valutarne l'idoneità a dimostrare tale conoscenza.
  • È viziata la pronuncia che dichiara inammissibile un motivo d'appello per mancata impugnazione della ratio decidendi quando il motivo, interpretato nel suo contenuto sostanziale, investe proprio il fatto posto a fondamento della decisione di primo grado.
  • Ai fini del giudizio di cassazione, la trascrizione nel ricorso dell'atto d'appello e dei documenti rilevanti è sufficiente quando consente alla Corte di verificare direttamente la specificità della censura e l'errore della pronuncia impugnata.

Come è indicizzato

MaterieArricchimento senza causaImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiArricchimento senza causaOnere della prova

Testo integrale

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