Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/2036

Regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione, del 18 ottobre 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

Normativa europea32018R2036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2018/2036 modifica il piano già esistente in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo. Proroga e aggiorna varie esenzioni dall’obbligo di sbarco, sia per motivi di sopravvivenza delle specie sia in regime de minimis, sulla base delle nuove raccomandazioni comuni degli Stati membri e della valutazione dello CSTEP. Le misure riguardano tre aree geografiche mediterranee e fissano percentuali, termini di applicazione e obblighi di trasmissione dati entro il 1° maggio 2019. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2019 e prolunga il quadro del regolamento delegato (UE) 2017/86 fino al 31 dicembre 2021.

Modifica del piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, con proroga e rimodulazione di esenzioni dall’obbligo di sbarco.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale, per i pescherecci che utilizzano gli attrezzi e le categorie di cattura indicati nel regolamento delegato (UE) 2017/86, come modificato. Riguarda in particolare specie soggette all’obbligo di sbarco ai sensi della politica comune della pesca, nonché alcune catture accessorie e talune esenzioni legate al tasso di sopravvivenza o de minimis. Non disciplina la pesca di piccoli pelagici nelle attività di pesca dirette a tali specie, per le quali si rinvia al regolamento delegato (UE) 2018/161; riguarda invece le catture accessorie di piccoli pelagici nella pesca demersale.

Regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione

Il regolamento aggiorna il piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, modificando il regolamento delegato (UE) 2017/86. L’intervento si colloca nel quadro dell’obbligo di sbarco previsto dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e tiene conto delle nuove raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati, nonché della valutazione del CSTEP.

Contesto normativo e finalità

La finalità è quella di contribuire alla progressiva eliminazione dei rigetti, nel rispetto dell’obbligo di sbarco per le specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche per le specie soggette a taglie minime. Il regolamento sottolinea che, in alcuni casi, esenzioni temporanee sono opportune per consentire la raccolta di dati scientifici e una gestione corretta e prudente della pesca, soprattutto in vista della piena attuazione dell’obbligo di sbarco dal 1° gennaio 2019.

Ambito geografico e soggettivo

Le misure riguardano tre aree: il Mar Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico e il Mar Mediterraneo sudorientale. Si applicano alle attività di pesca demersale e ai pescherecci che utilizzano gli attrezzi elencati nell’allegato e nell’articolo 4, tra cui reti a strascico, reti da imbrocco e tramagli, ami e palangari, draghe automatiche, nasse e trappole, nonché rapidi (sfogliare). Sono inoltre contemplate le catture accessorie di piccoli pelagici nelle attività demersali.

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

L’articolo 3 sostituito conferma o proroga l’esenzione dall’obbligo di sbarco per le specie per le quali esistono prove scientifiche di elevata sopravvivenza. In particolare:

  • nel Mare Adriatico, la sogliola (Solea solea) catturata con rapidi (TBB) è esentata fino al 31 dicembre 2019;
  • nel Mediterraneo occidentale, la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) restano esentate;
  • lo scampo (Nephrops norvegicus) è esentato in reti a strascico nei tre bacini e, in nasse e trappole, fino al 31 dicembre 2019;
  • l’occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari nei tre bacini è esentato fino al 31 dicembre 2019;
  • astice (Homarus gammarus) e aragosta (Palinuridae) catturati con reti e con nasse e trappole nei tre bacini sono esentati fino al 31 dicembre 2019. Le catture oggetto di tali esenzioni devono essere rilasciate immediatamente nella zona di cattura.

Obblighi di trasmissione dati e rivalutazione scientifica

Per mantenere o confermare le esenzioni, gli Stati membri con interesse di gestione diretto nella pesca nel Mediterraneo devono trasmettere entro il 1° maggio 2019 dati supplementari sui rigetti e ulteriori informazioni scientifiche. Il CSTEP deve valutare tali dati entro luglio 2019. Questo obbligo riguarda, in particolare, le esenzioni per sogliola, scampo in nasse e trappole, occhialone, astice e aragosta.

Esenzione de minimis nel Mediterraneo occidentale

Nel Mediterraneo occidentale l’articolo 4 consente rigetti entro limiti percentuali per specifiche specie e attrezzi. Per il nasello e le triglie, la soglia è del 6% nel 2019 e 2020 e del 5% nel 2021 per le reti a strascico, mentre è dell’1% per reti da imbrocco e tramagli. Per un ampio gruppo di specie demersali, tra cui spigola, vari saraghi, cernie, mormora, pagelli, pagro, cernia di fondale, sogliola e orata, la soglia è del 5% nel 2019 per le reti a strascico, del 3% nel 2019 per reti da imbrocco e tramagli e dell’1% nel 2019 per ami e palangari. Per acciuga, sardina, sgombri e suri, è ammesso fino al 5% nel 2019 di catture accessorie con reti a strascico.

Esenzione de minimis nel Mare Adriatico

Per l’Adriatico, il regolamento riproduce una struttura simile ma con alcune specificità. Il nasello e le triglie beneficiano del 6% nel 2019, 2020 e del 5% nel 2021 con reti a strascico, dell’1% con reti da imbrocco e tramagli e dell’1% con rapidi (sfogliare). La sogliola è soggetta al limite del 3% nel 2019 con reti a strascico. Per il gruppo di specie demersali indicato, la soglia è del 5% nel 2019 con reti a strascico, del 3% nel 2019 con reti da imbrocco e tramagli e dell’1% nel 2019 con ami e palangari. Anche qui è previsto il 5% nel 2019 per acciuga, sardina, sgombri e suri come catture accessorie con reti a strascico.

Esenzione de minimis nel Mediterraneo sudorientale

Nel Mediterraneo sudorientale il regime de minimis comprende, oltre a nasello e triglie, il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), per il quale è previsto il 6% nel 2019 e 2020 e il 5% nel 2021 con reti a strascico. Per il gruppo di specie demersali elencate, le percentuali sono del 5% nel 2019 con reti a strascico, del 3% nel 2019 con reti da imbrocco e tramagli e dell’1% nel 2019 con ami e palangari. Anche in questa zona, per acciuga, sardina, sgombri e suri è ammesso fino al 5% nel 2019 di catture accessorie con reti a strascico.

Motivi delle esenzioni de minimis e limiti temporali

La Commissione giustifica le esenzioni de minimis con le caratteristiche delle attività di pesca mediterranee, l’elevato numero di specie catturate simultaneamente, la pesca su piccola scala e il rischio di costi sproporzionati per il trattamento delle catture indesiderate. Alcune esenzioni sono mantenute per un solo anno in attesa di ulteriori dati e della revisione scientifica; in tali casi gli Stati membri devono trasmettere i dati entro il 1° maggio 2019.

Rapporto con altri atti e entrata in applicazione

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1380/2013, il regolamento (CE) n. 1967/2006 e il regolamento delegato (UE) 2018/161. Modifica inoltre l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/86, stabilendo che il piano si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Disposizioni principali

Aggiornamento del piano in materia di rigetti

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2017/86, che istituisce il piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, sulla base delle nuove raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati e valutate dallo CSTEP.

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

L’articolo 3 sostituito proroga o conferma l’esenzione dall’obbligo di sbarco per specie per le quali esistono prove scientifiche di elevati tassi di sopravvivenza: sogliola nel Mare Adriatico fino al 31 dicembre 2019; cappasanta e vongole nel Mediterraneo occidentale; scampo in reti a strascico nei tre bacini mediterranei; scampo in nasse e trappole, occhialone in ami e palangari, astice e aragosta in reti e nasse/trappole nei tre bacini fino al 31 dicembre 2019. Le catture effettuate nelle condizioni previste devono essere rilasciate immediatamente nella zona di cattura.

Obbligo di trasmissione dati per le esenzioni di sopravvivenza

Entro il 1° maggio 2019 gli Stati membri con interesse di gestione diretto nella pesca nel Mediterraneo devono presentare alla Commissione dati supplementari e altre informazioni scientifiche a sostegno di alcune esenzioni; lo CSTEP deve valutarli entro luglio 2019. L’obbligo riguarda, a seconda dell’area, le esenzioni relative a sogliola, scampo in nasse/trappole, occhialone, astice e aragosta.

Esenzione de minimis nel Mediterraneo occidentale

L’articolo 4 stabilisce percentuali massime di rigetto per il Mediterraneo occidentale: fino al 6% nel 2019 e 2020 e fino al 5% nel 2021 per nasello e triglie pescati con reti a strascico; fino all’1% per nasello e triglie con reti da imbrocco e tramagli; fino al 5% nel 2019 per un ampio gruppo di specie demersali con reti a strascico; fino al 3% nel 2019 per lo stesso gruppo con reti da imbrocco e tramagli; fino all’1% nel 2019 con ami e palangari; fino al 5% nel 2019 per acciuga, sardina, sgombri e suri come catture accessorie con reti a strascico.

Esenzione de minimis nel Mare Adriatico

Per l’Adriatico sono previste percentuali analoghe: fino al 6% nel 2019, 2020 e 2021 per nasello e triglie con reti a strascico; fino all’1% con reti da imbrocco e tramagli e con rapidi (sfogliare) per nasello e triglie; fino al 3% nel 2019 per la sogliola con reti a strascico; fino al 5% nel 2019, al 3% nel 2019 e all’1% nel 2019 per i gruppi di specie demersali indicati, in funzione dell’attrezzo; fino al 5% nel 2019 per piccoli pelagici come catture accessorie con reti a strascico.

Esenzione de minimis nel Mediterraneo sudorientale

Nel Mediterraneo sudorientale sono previste esenzioni de minimis fino al 6% nel 2019 e 2020 e fino al 5% nel 2021 per nasello e triglie con reti a strascico; fino all’1% per nasello e triglie con reti da imbrocco e tramagli; fino al 6% nel 2019 e 2020 e al 5% nel 2021 per il gambero rosa mediterraneo con reti a strascico; fino al 5%, 3% e 1% nel 2019 per i gruppi di specie demersali indicati, in funzione dell’attrezzo; fino al 5% nel 2019 per piccoli pelagici come catture accessorie con reti a strascico.

Obblighi di dati a supporto delle esenzioni de minimis

Per le esenzioni de minimis più ampie e per quelle rinnovate solo per un anno, gli Stati membri devono presentare entro il 1° maggio 2019 dati supplementari sui rigetti e altre informazioni scientifiche pertinenti; lo CSTEP deve effettuare la valutazione entro luglio 2019.

Ambito temporale del piano

L’articolo 6, secondo comma, è sostituito prevedendo che il regolamento si applichi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Il nuovo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaambientegestione delle risorse biologiche marine

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.