Regolamento (UE) 2018/1566
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1566 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,3 (4) -beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da Aspergillus niger (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da Aspergillus niger (ATCC66222) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004 (titolare dell'autorizzazione Andrès Pintaluba SA) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza come additivo per mangimi un preparato enzimatico destinato ai suinetti svezzati e alle specie suine minori svezzate, sulla base della rivalutazione effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché l’efficacia del prodotto come promotore della digestione. Contestualmente, il regolamento modifica il precedente regolamento (CE) n. 1453/2004 sopprimendo la voce relativa al prodotto autorizzato in via precedente e introduce un periodo transitorio per i prodotti già immessi sul mercato.
Autorizzazione di un preparato enzimatico per mangimi destinati a suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate), con modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi, endo-1,4-beta-xilanasi e alfa-amilasi prodotto da Aspergillus niger (NRRL 25541) e Aspergillus niger (ATCC66222). L’autorizzazione riguarda i mangimi per suinetti svezzati e per specie suine minori svezzate, fino a circa 35 kg, e vale nelle condizioni tecniche indicate nell’allegato. Sono previste misure transitorie per prodotti e mangimi fabbricati ed ეტichettati prima dell’8 maggio 2019 secondo la normativa precedente, con commercializzazione e utilizzo fino a esaurimento scorte. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione di un preparato enzimatico per mangimi destinati a suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1566 della Commissione autorizza un preparato enzimatico a base di endo-1,3(4)-beta-glucanasi, endo-1,4-beta-xilanasi e alfa-amilasi, prodotto da ceppi di Aspergillus niger, come additivo per mangimi. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce la rivalutazione del prodotto già autorizzato in precedenza.
Contesto normativo e valutazione scientifica
Il regolamento richiama il meccanismo di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e la rivalutazione degli additivi già esistenti ai sensi dell’articolo 10. Il preparato era già stato autorizzato a tempo indeterminato dal regolamento (CE) n. 1453/2004 per i suinetti svezzati ed era stato iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente.
La Commissione si basa sui pareri EFSA dell’8 ottobre 2013, del 16 maggio 2017 e del 17 aprile 2018, nei quali l’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non presenta effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente. L’EFSA ha inoltre ritenuto che l’additivo migliori il peso corporeo finale e il rapporto mangime/peso nei suinetti svezzati, estendendo tale conclusione per estrapolazione alle specie suine minori svezzate. Non sono state considerate necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ambito di autorizzazione e categoria funzionale
L’additivo è autorizzato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione". L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati ai suinetti svezzati e alle specie suine minori svezzate, con indicazione di utilizzo fino a circa 35 kg di peso vivo.
L’allegato stabilisce le condizioni tecniche di impiego, comprese le dosi minime di attività enzimatica per kg di mangime completo con umidità al 12%:
- endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 450 U;
- beta-xilanasi: 500 U;
- alfa-amilasi: 1.500 U.
Specifiche del prodotto e controlli analitici
L’allegato descrive il preparato come forma solida e ne indica la composizione minima in termini di attività enzimatica:
- endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900 U/g;
- endo-1,4-beta-xilanasi: 1.000 U/g;
- alfa-amilasi: 3.000 U/g.
Sono inoltre indicati i metodi di analisi per la determinazione dell’attività enzimatica nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, mediante metodiche colorimetriche basate su specifici substrati (beta-glucano d’orzo, arabinoxilano di segale, amido di frumento e altri substrati indicati nell’allegato). Il testo rinvia anche alle informazioni dettagliate disponibili presso il laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi.
Prescrizioni per l’uso e protezione degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori.
Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio.
Durata dell’autorizzazione e disciplina transitoria
La fine del periodo di autorizzazione è fissata all’8 novembre 2028.
Per evitare interruzioni immediate sul mercato, il regolamento prevede una disciplina transitoria: il preparato e i mangimi che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima dell’8 maggio 2019 nel rispetto delle norme applicabili prima dell’8 novembre 2018, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione del preparato enzimatico
Il preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da Aspergillus niger (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da Aspergillus niger (ATCC66222) è autorizzato come additivo per mangimi, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni indicate nell’allegato.
Modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1453/2004 è soppressa la voce E 1612 relativa al medesimo preparato enzimatico, a seguito del nuovo regime autorizzativo.
Condizioni d’uso e specie destinatarie
L’additivo è destinato ai suinetti svezzati e alle specie suine minori (svezzate). L’allegato indica livelli minimi di attività per kg di mangime completo al 12% di umidità: endo-1,3(4)-beta-glucanasi 450 U, beta-xilanasi 500 U e alfa-amilasi 1.500 U. È precisato che l’uso è per suinetti svezzati fino a circa 35 kg.
Specifiche del prodotto e metodi di analisi
L’allegato riporta la composizione del preparato, in forma solida, con attività minima dichiarata pari a 900 U/g per endo-1,3(4)-beta-glucanasi, 1.000 U/g per endo-1,4-beta-xilanasi e 3.000 U/g per alfa-amilasi. Sono indicati i metodi colorimetrici per la determinazione dell’attività enzimatica nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi.
Prescrizioni per uso e tutela degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e apparato respiratorio.
Periodo di validità dell’autorizzazione
La fine del periodo di autorizzazione è fissata all’8 novembre 2028.
Misure transitorie
Il preparato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima dell’8 maggio 2019 secondo le norme applicabili prima dell’8 novembre 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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