Regolamento (UE) 2018/1569
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1569 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'autorizzazione di un additivo zootecnico a base di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 114044). In particolare, riduce i tenori minimi di impiego per galline ovaiole e suini da ingrasso, sulla base del parere favorevole dell'EFSA e della verifica che le nuove dosi restano sicure ed efficaci. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 viene sostituito integralmente con nuove condizioni autorizzative. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica le condizioni di autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi per specifiche specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, al titolare dell'autorizzazione Roal Oy e, in via generale, nei confronti degli additivi per mangimi autorizzati nell'Unione per galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso. L'intervento riguarda l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 e, quindi, le condizioni tecniche di impiego dell'additivo nel territorio dell'Unione, con applicazione diretta negli Stati membri dalla data di entrata in vigore. Non risultano esclusioni ulteriori rispetto alle specie e categorie espressamente indicate nell'allegato aggiornato.
Modifica dell'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 114044)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1569 della Commissione modifica l'autorizzazione di un additivo enzimatico per mangimi già approvato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011. L'intervento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell'articolo 13, paragrafo 3, e recepisce una richiesta del titolare dell'autorizzazione, Roal Oy, supportata da dati tecnici e dal parere dell'EFSA.
Contesto e valutazione scientifica
La Commissione richiama il fatto che l'additivo, costituito da endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 114044), era già autorizzato per galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso. A seguito della domanda di modifica, l'EFSA, con parere del 6 marzo 2018, ha concluso che la riduzione del tenore minimo non comporta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che le nuove dosi restano efficaci per le specie bersaglio. La Commissione ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Modifiche ai tenori minimi autorizzati
Il nucleo sostanziale della modifica consiste nell'abbassamento dei livelli minimi di impiego per due categorie di animali:
- per le galline ovaiole, da 24 000 BXU a 12 000 BXU/kg di mangime completo;
- per i suini da ingrasso, da 24 000 BXU a 20 000 BXU/kg di mangime completo. Per le specie avicole minori restano applicabili le condizioni riportate nell'allegato aggiornato, che distingue tra specie avicole minori escluse le specie ovaiole e specie avicole minori ovaiole.
Contenuto dell'allegato sostitutivo
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011. Nel nuovo allegato l'additivo è classificato tra gli additivi zootecnici, gruppo funzionale promotori della digestione, con numero di identificazione 4a8 e titolarità Roal Oy. Sono riportati la composizione del preparato, la caratterizzazione della sostanza attiva, i metodi di analisi per additivo, premiscele e mangimi, nonché le specifiche di impiego per specie animali e i tenori minimi espressi in BXU per kg di mangime completo con umidità al 12 %.
Obblighi operativi e sicurezza per gli utilizzatori
Il testo impone che le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indichino le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l'impiego richiede dispositivi di protezione individuale.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione della Commissione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e oggetto della modifica
La Commissione interviene ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale. Il presente atto modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 sostituendone l'allegato con un nuovo testo.
Riduzione dei tenori minimi autorizzati
Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, il tenore minimo dell'additivo viene ridotto per alcune specie: per le galline ovaiole da 24 000 BXU a 12 000 BXU/kg di mangime completo; per i suini da ingrasso da 24 000 BXU a 20 000 BXU/kg. L'EFSA ha ritenuto che tali riduzioni non incidano negativamente sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente e che le nuove dosi siano efficaci.
Specie e categorie interessate
L'allegato aggiornato disciplina l'uso dell'additivo per specie avicole minori, escluse le specie ovaiole, per galline ovaiole, per specie avicole minori ovaiole e per suini da ingrasso, con i relativi tenori minimi espressi in BXU/kg di mangime completo al 12 % di umidità.
Caratteristiche dell'additivo e metodo di analisi
L'additivo è identificato come endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8, preparata da Trichoderma reesei (CBS 114044). È indicata la composizione in forma solida e liquida e sono richiamati i metodi analitici per la determinazione nell'additivo, nella premiscela e nei mangimi mediante reazioni colorimetriche specifiche.
Condizioni d'impiego e misure di sicurezza
Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'uso dell'additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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