Regolamento (UE) 2018/1570
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che chiude i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento chiude il procedimento antidumping relativo al biodiesel proveniente da Argentina e Indonesia, a seguito delle sentenze del Tribunale dell’UE e delle conclusioni dell’OMC. La Commissione ricalcola i margini di dumping, conclude che per l’Indonesia il dumping è sotto soglia minima e che per l’Argentina non è dimostrabile un nesso causale reale e sostanziale con il pregiudizio dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, il precedente regolamento n. 1194/2013 è abrogato e sono previsti rimborso o sgravio per i dazi relativi ad alcune società che avevano impugnato con successo le misure.
Chiusura del procedimento antidumping sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, con abrogazione del dazio definitivo precedente e previsione di rimborso/sgravio per talune imprese.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di biodiesel, inteso come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, originari di Argentina e Indonesia, classificati in specifici codici NC/TARIC indicati nell’articolo 1. Riguarda in particolare gli operatori economici esportatori dei due Paesi, gli importatori nell’UE e le autorità doganali nazionali ai fini di rimborso o sgravio dei dazi. Sono esclusi, per effetto della chiusura del procedimento, ulteriori misure antidumping su questo prodotto diverse da quelle espressamente richiamate; il regolamento non istituisce nuovi dazi ma abroga il regime precedente e disciplina solo gli effetti restitutori per alcune società individuate.
Chiusura del procedimento antidumping sul biodiesel originario di Argentina e Indonesia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 della Commissione chiude il procedimento antidumping relativo al biodiesel originario di Argentina e Indonesia. L’atto si colloca nel contesto dell’esecuzione delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 15 settembre 2016 e delle decisioni/raccomandazioni dell’OMC nelle controversie DS473 e DS480, che avevano messo in discussione la legittimità di alcuni passaggi metodologici dell’inchiesta originaria e delle misure conseguentemente adottate.
Contesto procedurale e fonti giuridiche richiamate
La Commissione richiama il regolamento di base antidumping (UE) 2016/1036 e il regolamento (UE) 2015/476, utilizzato per dare attuazione alle decisioni dell’organo di conciliazione dell’OMC. Dopo il dazio antidumping provvisorio del 28 maggio 2013 e il dazio definitivo del 19 novembre 2013, il Tribunale ha annullato gli articoli 1 e 2 del regolamento definitivo nei confronti dei ricorrenti. Le impugnazioni del Consiglio sono state ritirate e le sentenze sono divenute definitive e vincolanti.
Ricalcolo del valore normale
La Commissione ha ripreso il procedimento dal punto in cui era stata rilevata l’illegittimità e ha riesaminato la metodologia di costruzione del valore normale. In particolare, ha ritenuto di dover abbandonare l’impostazione iniziale fondata sull’adeguamento dei costi delle materie prime tramite prezzi di riferimento pubblicati dalle autorità nazionali, alla luce delle conclusioni del Tribunale e dell’OMC secondo cui non era stata fornita base giuridica sufficiente per non utilizzare i documenti contabili dei produttori esportatori. Per entrambi i Paesi, la Commissione ha quindi ricalcolato il valore normale applicando il metodo originariamente illustrato nel regolamento provvisorio, costruendo il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
Profitto utilizzato e profitto massimo
Per la costruzione del valore normale la Commissione conferma l’uso del margine di profitto del 15 %, ritenuto compatibile con l’AAD e con l’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. In relazione alle conclusioni del panel sull’Indonesia, la Commissione esamina anche il profilo del "profitto massimo" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii), dell’AAD, verificando che il profitto utilizzato non superi quello normalmente realizzato da altri produttori della stessa categoria generale. Sulla base dei dati disponibili, mantiene il 15 % per l’Argentina e ridetermina al ribasso alcuni margini per l’Indonesia, fissando, tra gli altri, 12,87 % per P.T. Musim Mas, 14,42 % per P.T. Pelita Agung Agrindustri e per il gruppo Wilmar, mentre P.T. Ciliandra Perkasa resta al 15 %.
Correzione del prezzo all’esportazione e doppio conteggio
Per il produttore indonesiano P.T. Musim Mas la Commissione corregge inoltre il prezzo all’esportazione tenendo conto del premio connesso al meccanismo del "doppio conteggio" applicabile a talune esportazioni di biodiesel verso l’Italia. La Commissione recepisce così l’osservazione dell’OMC secondo cui il premio pagato dai clienti italiani non era stato adeguatamente considerato nel calcolo originario.
Margini di dumping e conclusione per l’Indonesia
Dopo il ricalcolo, i margini di dumping risultano negativi per alcune società indonesiane e comunque inferiori alla soglia minima del 2 % a livello nazionale; il dumping del campione indonesiano è pari all’1,6 % del valore cif delle esportazioni del campione. Per questo motivo la Commissione conclude che il procedimento deve essere chiuso per le importazioni dall’Indonesia senza misure antidumping definitive.
Pregiudizio e nesso causale per l’Argentina
Quanto all’Argentina, la Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole: aumento del consumo, perdita di quote di mercato, riduzione della redditività e importazioni argentine in crescita a prezzi inferiori a quelli dell’industria UE. Tuttavia, riesaminando il nesso di causalità alla luce della chiusura del procedimento per l’Indonesia, conclude che non è possibile attribuire in modo reale e sostanziale il pregiudizio esclusivamente alle importazioni argentine in dumping, poiché gli effetti delle importazioni indonesiane e di altri fattori noti hanno inciso in maniera tale da interrompere il nesso causale richiesto dall’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base.
Conseguenze sulle misure esistenti e rimborso/sgravio
Poiché il procedimento è chiuso sia per l’Indonesia sia per l’Argentina, il regolamento dispone l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013. Inoltre, prevede il rimborso o lo sgravio dei dazi antidumping già versati, ma solo per le importazioni di biodiesel venduto per l’esportazione nell’Unione da un elenco tassativo di società argentine e indonesiane che avevano ottenuto l’annullamento delle misure davanti al Tribunale. Il rimborso deve essere richiesto alle autorità doganali nazionali e, ove spettante, è corrisposto con interessi di mora calcolati secondo il tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento maggiorato di 1 punto percentuale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Chiusura del procedimento antidumping
L’articolo 1 chiude il procedimento antidumping sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, con riferimento ai codici NC/TARIC elencati nel dispositivo. La chiusura deriva dalla combinazione di due esiti: per l’Indonesia il margine di dumping nazionale è inferiore alla soglia minima del 2 %; per l’Argentina non è possibile stabilire un nesso di causalità reale e sostanziale tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base.
Rimborso e sgravio dei dazi per società specifiche
L’articolo 2 prevede il rimborso o lo sgravio dei dazi antidumping definitivi pagati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, nonché dei dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’articolo 2 di tale regolamento, limitatamente alle importazioni di biodiesel venduto per l’esportazione nell’Unione da determinate società argentine e indonesiane espressamente elencate. Il rimborso o lo sgravio va richiesto alle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale applicabile.
Interessi di mora sui rimborsi
Sempre l’articolo 2 stabilisce che, salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali e che, in caso di rimborso con diritto a interessi di mora, il tasso è quello della BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella GUUE serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 1 punto percentuale.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 3 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, che aveva istituito il dazio antidumping definitivo e disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio sul biodiesel originario di Argentina e Indonesia.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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