Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1567

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1567 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 relativo all'autorizzazione delle sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della sostanza L-cisteina cloridrato monoidrato per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica errori materiali contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 relativo all’autorizzazione di taluni additivi per mangimi. In particolare corregge il valore del tenore massimo raccomandato per la glicina da 25 g/kg a 25 mg/kg per le altre specie e categorie e chiarisce che L-cisteina e L-cisteina cloridrato monoidrato possono essere prodotte solo mediante sintesi chimica o idrolisi di proteine animali o vegetali. La rettifica si applica retroattivamente dal 15 marzo 2018 per ristabilire certezza giuridica e stabilità di mercato.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 sugli additivi per mangimi a base di glicina, L-cisteina e L-cisteina cloridrato monoidrato.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, più in generale, all'immissione sul mercato e all'utilizzo nell'Unione europea degli additivi per mangimi interessati dalla rettifica, in particolare glicina, L-cisteina e L-cisteina cloridrato monoidrato. La rettifica ha effetto retroattivo dal 15 marzo 2018, data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 che viene corretto; è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo precisa anche un diverso tenore massimo per la glicina e chiarisce il metodo di produzione consentito per L-cisteina e L-cisteina cloridrato monoidrato.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 sugli additivi per mangimi

Il regolamento interviene per correggere errori materiali contenuti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249, relativo all’autorizzazione di taluni additivi per mangimi a base di aminoacidi e sostanze correlate. La Commissione evidenzia che le inesattezze avevano generato confusione tra gli operatori e incertezza giuridica sull’effettivo regime applicabile, con possibili ripercussioni sul mercato.

Contesto e finalità

La rettifica riguarda in particolare glicina, L-cisteina e L-cisteina cloridrato monoidrato. Nei considerando si precisa che l’errore sulla glicina consisteva nell’indicazione, nella colonna "Altre disposizioni", di un valore massimo pari a 25 g/kg anziché 25 mg/kg per le altre specie e categorie; per le altre due sostanze, invece, il testo non specificava che l’idrolisi proteica doveva essere effettuata con proteine animali o vegetali.

Correzione della glicina

Per la sostanza 2b17034 "glicina" l’allegato viene corretto in due punti della colonna "Altre disposizioni":

  • l’etichetta dell’additivo deve riportare che il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12% è pari a:
    • 20 g/kg per gatti e cani;
    • 25 mg/kg per altre specie e categorie;
  • l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva quando il tenore nel mangime completo con umidità al 12% supera le soglie sopra indicate.

Correzione della L-cisteina e della L-cisteina cloridrato monoidrato

Per la sostanza 2b17033 "L-cisteina" e per la sostanza 2b920 "L-cisteina cloridrato monoidrato", la colonna "Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi" è modificata sostituendo la formula generica "Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica" con "Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi di proteine animali o vegetali". Questa precisazione ha rilievo pratico perché esclude, secondo il considerando, l’uso di capelli come possibile fonte di idrolisi per la produzione di tali additivi.

Effetti temporali e certezza giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica con decorrenza dal 15 marzo 2018. La retroattività è funzionale a riallineare il quadro normativo alla volontà dell’autorizzazione originaria, a evitare conseguenze pregiudizievoli per gli operatori e a ristabilire stabilità nel mercato degli additivi per mangimi.

Natura dell’atto

Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, in coerenza con la sua natura di regolamento di esecuzione della Commissione adottato in base al regolamento (CE) n. 1831/2003.

Disposizioni principali

Rettifica dell’allegato del regolamento (UE) 2018/249

L’articolo 1 dispone la rettifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento rettificativo.

Correzione della voce "glicina"

Per la sostanza 2b17034 "glicina", nella colonna "Altre disposizioni" vengono corretti il punto 3 e il punto 5. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12% è fissato a 20 g/kg per gatti e cani e a 25 mg/kg per altre specie e categorie. Analogamente, l’obbligo di etichettatura richiama tali soglie corrette per le materie prime per mangimi e i mangimi composti.

Chiarimento sul metodo di produzione della L-cisteina

Per la sostanza 2b17033 "L-cisteina", nella colonna "Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi" la formulazione precedente viene sostituita con "Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi di proteine animali o vegetali". La rettifica esclude quindi l’uso di capelli come fonte per l’idrolisi.

Chiarimento sul metodo di produzione della L-cisteina cloridrato monoidrato

Per la sostanza 2b920 "L-cisteina cloridrato monoidrato" viene introdotta la medesima correzione: la produzione è consentita mediante sintesi chimica o idrolisi di proteine animali o vegetali, e non genericamente tramite idrolisi proteica.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 15 marzo 2018. La retroattività è giustificata nei considerando dalla necessità di eliminare incertezze giuridiche e turbative del mercato derivanti dagli errori del precedente regolamento.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalemangimisicurezza alimentaremercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.