Regolamento (UE) 2018/1568
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1568 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella phaffii (DSM 32159) come additivo per mangimi destinati a tutti i suini e a tutte le specie di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso, come additivo per mangimi, di un preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella phaffii (DSM 32159) per tutti i suini e tutte le specie di pollame. L’autorizzazione è rilasciata sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte e ha ritenuto efficace il preparato nella degradazione delle fumonisine. Il testo fissa anche le condizioni tecniche di impiego, le prescrizioni di etichettatura e le misure di protezione per gli operatori, oltre alla data di fine autorizzazione.
Autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella phaffii (DSM 32159) come additivo tecnologico per mangimi destinati a tutti i suini e a tutte le specie di pollame.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato e all’uso, nell’Unione europea, del preparato di fumonisina esterasi specificato nell’allegato. L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati a tutti i suini e a tutte le specie di pollame, nell’ambito della categoria degli additivi tecnologici e del gruppo funzionale delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine. Restano fermi i requisiti generali del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il rispetto della normativa UE sulle sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale; l’allegato prescrive inoltre misure di sicurezza per gli utilizzatori. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con fine del periodo di autorizzazione fissato all’8 novembre 2028.
Autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella phaffii (DSM 32159) come additivo per mangimi destinati a tutti i suini e a tutte le specie di pollame
Il regolamento attua il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e concede l’autorizzazione a un preparato enzimatico destinato a ridurre la contaminazione da fumonisine nei mangimi. La decisione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 17 aprile 2018, che ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni proposte, riconoscendo al contempo l’efficacia dell’additivo nella degradazione delle fumonisine.
Ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda il preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella phaffii (DSM 32159), classificato come additivo tecnologico nel gruppo funzionale delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine. Il campo di impiego è limitato ai mangimi destinati a tutti i suini e a tutte le specie di pollame. Il regolamento opera nell’ordinamento dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il suo utilizzo resta subordinato al rispetto delle condizioni tecniche e delle prescrizioni dell’allegato, nonché della normativa UE sulle sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale.
Base giuridica e iter autorizzativo
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. I considerando ricordano che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 e corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La valutazione ha condotto alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento quadro.
Valutazione scientifica e sicurezza
L’EFSA ha espresso un parere positivo il 17 aprile 2018. Secondo tale valutazione, il preparato non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. È stata inoltre riconosciuta la capacità del preparato di degradare le fumonisine nei mangimi. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato, e ha verificato la relazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea sul metodo di analisi.
Specifiche dell’additivo autorizzato
L’allegato identifica l’additivo come fumonisina esterasi CE 3.1.1.87. La composizione consiste in un preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella phaffii (DSM 32159), con tenore minimo di 3 000 U/g. La specie bersaglio comprende tutti i suini e tutte le specie di pollame. La dose massima raccomandata è fissata in 300 U/kg di mangime completo con umidità al 12%.
Metodo di analisi e controllo ufficiale
Per il controllo dell’attività enzimatica è previsto un metodo HPLC-MS/MS. Il principio analitico è la quantificazione dell’acido tricarballilico liberato dall’azione dell’enzima sulla fumonisina B1, a pH 8,0 e a 30 °C. Il riferimento al laboratorio di riferimento dell’Unione europea consente di reperire ulteriori dettagli tecnici sui metodi di analisi.
Condizioni di impiego, etichettatura e sicurezza per gli operatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità del prodotto quando incorporato in pellet. L’allegato consente l’impiego solo in alimenti per animali conformi alla normativa UE relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale, con richiamo alla direttiva 2002/32/CE. Sul piano della tutela dei lavoratori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione respiratoria.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’autorizzazione ha durata limitata e il periodo autorizzativo si conclude l’8 novembre 2028.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine", come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. I considerando richiamano la domanda presentata a norma dell’articolo 7, corredata delle informazioni richieste dall’articolo 7, paragrafo 3, e la verifica che risultano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento.
Valutazione scientifica dell’EFSA
Secondo il parere EFSA del 17 aprile 2018, il preparato non presenta effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte e mostra capacità di degradare le fumonisine nei mangimi. L’EFSA non ha ritenuto necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Composizione, specie destinatarie e livello di impiego
L’allegato identifica l’additivo come fumonisina esterasi CE 3.1.1.87, con preparato prodotto da Komagataella phaffii (DSM 32159) e tenore minimo di 3 000 U/g. L’uso è consentito per tutti i suini e tutte le specie di pollame; la dose massima raccomandata è pari a 300 U/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Metodo di analisi e controlli
Per la determinazione dell’attività della fumonisina esterasi è previsto un metodo HPLC-MS/MS basato sulla quantificazione dell’acido tricarballilico liberato dall’azione dell’enzima sulla fumonisina B1 a pH 8,0 e a 30 °C.
Condizioni di impiego e istruzioni d’uso
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. L’impiego dell’additivo è consentito solo in alimenti per animali conformi alla normativa UE relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, richiamando la direttiva 2002/32/CE.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell’apparato respiratorio.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione all’8 novembre 2028.
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