L.R. Abruzzo 31/2001
Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 31 luglio 2001, n. 31 integra la disciplina sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica prevedendo che, ai fini del punteggio del nucleo familiare nei bandi di concorso, si considerino anche i figli concepiti entro la scadenza del bando. Il concepito è conteggiato previa autocertificazione o certificato medico; la nascita va comunicata entro 30 giorni e conferma la posizione in graduatoria. Se la nascita non avviene, il punteggio viene ricalcolato.
Tutela del concepito nel calcolo del punteggio per l’assegnazione di alloggi ERP
Tutela del concepito nel punteggio per l’assegnazione di alloggi ERP
La legge regionale Abruzzo 31 luglio 2001, n. 31 interviene in modo puntuale sulla disciplina regionale dell’edilizia residenziale pubblica, incidendo sul criterio di calcolo del punteggio del nucleo familiare nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi. La norma amplia la considerazione delle componenti familiari includendo anche i figli concepiti entro la data di scadenza del bando.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda esclusivamente la determinazione del punteggio nella formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla normativa regionale richiamata. Non introduce una disciplina generale sull’ERP, ma modifica un criterio specifico di valutazione del nucleo familiare.
Considerazione del concepito nel nucleo familiare
Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, devono essere considerati anche i figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso. Il concepito viene dunque equiparato, ai fini della graduatoria, a un componente rilevante del nucleo familiare già nella fase di valutazione delle domande.
Per il riconoscimento di tale स्थिति sono richiesti:
- autocertificazione, oppure
- certificato medico che attesti la situazione di fatto.
In presenza di tali elementi, il concepito è conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione.
Conferma tramite nascita e obbligo di comunicazione
Se l’evento della nascita si verifica, esso conferma la posizione già attribuita in graduatoria ai fini dell’assegnazione degli alloggi. La nascita deve essere comunicata entro 30 giorni dal parto.
La norma collega quindi la conferma del punteggio provvisorio alla successiva nascita del bambino, mantenendo la posizione in graduatoria senza soluzione di continuità.
Revisione del punteggio se la nascita non avviene
Qualora, per qualsiasi causa, non si verifichi la nascita, il punteggio relativo al nucleo familiare deve essere rivisto sulla base del nucleo effettivamente esistente. La disposizione evita che il punteggio resti definitivamente ancorato a una situazione non concretizzatasi.
Variazioni del nucleo familiare prima della graduatoria definitiva
La norma precisa inoltre che, prima dell’approvazione della graduatoria definitiva, possono intervenire variazioni numeriche del nucleo familiare che incidono sul punteggio finale. Tra queste vengono espressamente richiamate:
- nascite intervenute nel frattempo;
- adozioni;
- decessi di membri del nucleo familiare.
Tali variazioni devono essere considerate nella definizione finale della graduatoria, incidendo sul punteggio complessivo attribuito alla domanda.
Rilevanza temporale
La disciplina è applicabile alle procedure di assegnazione degli alloggi ERP nei bandi interessati dalla norma e opera nella fase di formazione e approvazione della graduatoria, fino alla sua definitiva definizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 31 lug 2001L.R. Abruzzo 33/2001
- Legge · 31 lug 2001L.R. Abruzzo 35/2001
- Legge · 31 lug 2001L.R. Abruzzo 36/2001
- Legge · 19 lug 2001L.R. Abruzzo 28/2001
- Legge · 17 lug 2001L.R. Abruzzo 27/2001
- Legge · 7 lug 2001L.R. Abruzzo 21/2001
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →