L.R. Abruzzo 35/2001
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 marzo 1999, n. 11.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 35/2001 modifica la L.R. 11/1999 in materia di viabilità: ridefinisce le funzioni regionali di programmazione e monitoraggio, istituisce un fondo unico per la viabilità e disciplina il trasferimento alle Province di strade statali non comprese nella rete nazionale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA.
Modifiche alla disciplina regionale abruzzese sulla viabilità
Modifiche alla disciplina regionale della viabilità in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo 31 luglio 2001, n. 35 interviene sulla L.R. 3 marzo 1999, n. 11, ridisegnando alcuni profili della programmazione e del finanziamento della viabilità regionale e disciplinando il trasferimento di specifiche strade alle Province.
Programmazione e funzioni regionali sulla rete viaria
La Regione rafforza la propria funzione di programmazione e monitoraggio della rete viaria non rientrante nella rete stradale e autostradale nazionale. La programmazione deve essere orientata al raggiungimento di standard di qualità e obiettivi di sicurezza e si attua tramite un programma triennale di intervento sulla rete viaria. Tale programma individua gli interventi da promuovere per:
- riqualificazione;
- ammodernamento;
- sviluppo;
- grande infrastrutturazione;
- manutenzione straordinaria della rete viaria. Il programma è predisposto dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione/Enti locali, e approvato dal Consiglio regionale.
Fondo unico per la viabilità
È istituito un fondo unico per la viabilità, nel quale confluiscono:
- risorse trasferite dallo Stato alla Regione;
- risorse derivanti dalla fiscalità regionale;
- eventuali risorse aggiuntive proprie della Regione. Il fondo è destinato a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non, in materia di viabilità.
Contributi ai Comuni per strade declassificate
La Giunta regionale può destinare fino al 10% del fondo unico come contributo ai Comuni per:
- manutenzione delle strade acquisite a seguito di provvedimenti di declassificazione;
- interventi finalizzati a migliorare la sicurezza;
- interventi finalizzati a migliorare il collegamento con arterie di comunicazione di interesse regionale.
Trasferimento di strade dal demanio statale alle Province
Le strade già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui al D.Lgs. 461/1999, elencate nel DPCM 21 febbraio 2000, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La pubblicazione è indicata nel BURA del 10 agosto 2001, n. 17.
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